Focus
CASSA ITALIANA GEOMETRI – 2 OTTOBRE TERMINE PRESENTAZIONE MODELLI 17/2023 Scheda anagrafica per dichiarazione 2023 Compensazione F24 ACCISE Comunicazione prot. 724624-SDG Comunicazione prot. 31014-SDG
Notizie in Primo Piano
CNGGL Prot 13078 – Art. 8 legge equo compenso (n. 49-23) – Decorrenza termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale
calendario candidati definitivo – rettificato Il pomeriggio prima dei colloqui, ogni candidato riceverà il link per accedere alla piattaforma.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ODS_104
Il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito. Tale principio è stato ribadito…
Formazione
Data / Ora
Evento
05/12/2023
9:30 - 13:30
NUOVO CODICE APPALTI: I CONTRATTI SOTTOSOGLIA
06/12/2023
9:00 - 13:00
SICUREZZA E LAVORO NEI CANTIERI NELL'ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE
11/12/2023 - 22/01/2024
14:00 - 18:00
WEB MARKETING, NETWORKING, OPEN INNOVATION, SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI COME LEVA PER ACCEDERE A NUOVI MERCATI
12/12/2023
14:00 - 17:00
RIFORMA DEL PROCESSO. LE NOVITA’ PER I CTU
13/12/2023
14:00 - 19:00
PROGETTO E LUCE NATURALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE
13/12/2023
14:30 - 18:30
Corso aggiornamento Antincendio
Data / Ora | Evento |
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05/12/2023 9:30 - 13:30 |
NUOVO CODICE APPALTI: I CONTRATTI SOTTOSOGLIA |
06/12/2023 9:00 - 13:00 |
SICUREZZA E LAVORO NEI CANTIERI NELL'ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE |
11/12/2023 - 22/01/2024 14:00 - 18:00 |
WEB MARKETING, NETWORKING, OPEN INNOVATION, SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI COME LEVA PER ACCEDERE A NUOVI MERCATI |
12/12/2023 14:00 - 17:00 |
RIFORMA DEL PROCESSO. LE NOVITA’ PER I CTU |
13/12/2023 14:00 - 19:00 |
PROGETTO E LUCE NATURALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE |
13/12/2023 14:30 - 18:30 |
Corso aggiornamento Antincendio |
Ultime Notizie
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 724 del 30 ottobre 2023 che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Direttoriale 20 settembre 2023 n. 111 inerente la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
La circolare stabilisce che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111/2023 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023.
Inoltre l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».
Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.
Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.
L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.
Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
La Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il decreto CER è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.
È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.
Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.
Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.
calendario candidati definitivo – rettificato
Il pomeriggio prima dei colloqui, ogni candidato riceverà il link per accedere alla piattaforma.
A seguito di alcune istanze avanzate dai Comuni il Mef ha pubblicato le risposte a singoli quesiti sulla legittimità dell’imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata, rispondendo alle pretese tributarie. Non è dovuta l’Imu sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita. Per fruire dell’aliquota ridotta pari allo 0,1 riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento finanze con la risoluzione n. 4/2023 a seguito delle posizioni assunte da alcuni Comuni sull’assolvimento dell’imposta.
L’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non ha la natura di servizio standardizzato e dunque non può essere affidata con una gara al massimo ribasso. Lo conferma l’ufficio precontenzioso e pareri dell’Anac su una istanza presentata dall’OICE relativamente all’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito della procedura per i lavori di riqualificazione di un tratto stradale lungo la S.S. Basentana. L’Anac fa, così, chiarezza sui criteri di aggiudicazione dei SIA e, in particolare, sui servizi aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
COMUNE DI CARPI
14/11/2023
Fino alla fine di novembre sarà possibile inviare contributi e note sulla Proposta di Regolamento Edilizio dell’Unione delle Terre d’Argine.
I contributi possono essere inviati via PEC all’indirizzo: terredargine@postecert.it
Il materiale relativo al Regolamento Edilizio e all’allegato Regolamento del Verde è disponibile nella pagina dedicata al PUG nel sito internet istituzionale dell’Unione (https://www.terredargine.it/servizi/pug-piano-urbanistico-generale).
31/10/2023
LINK ALLE PRESENTAZIONI:
https://drive.google.com/drive/folders/16HIdf3AothU7rB2dFMNcw8kujt09Ck5o?usp=sharing
25/10/2023
Cogliendo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto per la redazione del PUG dell’Unione Terre d’Argine, come anticipato nei tavoli, siamo a convocare un incontro per sottoporvi all’attenzione la Proposta del Regolamento Edilizio.
La proposta sarà in approvazione della Giunta dell’Unione il prossimo mercoledì 18/10, nella forma di bozza di lavoro finalizzata ad aprire una fase di confronto e partecipazione sui contenuti, che consentirà di perfezionare il Regolamento prima della sua approvazione finale che è programmata per la fine dell’anno contestualmente all’approvazione del PUG. Si tiene a ricordare che tale Proposta di Regolamento non avrà valore di salvaguardia e entrerà in vigore solo con la sua approvazione finale. Come già ribadito nelle diverse occasioni, tale scelta, non dettata da alcuna norma vigente, è mirata a garantire la massima partecipazione delle parti interessate al fine di apportare in maniera propositiva modifiche che possano dare un valore aggiunto al documento . La presentazione si svolgerà in data mercoledì 25 ottobre alle ore 18.00 in modalità telematica.
Informazioni per partecipare di Google Meet Link alla videochiamata: https://meet.google.com/iqc-divq-vin
Emergenza Terremoto in Emilia
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione ha ribadito che, in particolare per la scadenza di febbraio 2018 relativa alla ricostruzione delle attività produttive agricole, ad oggi non è prevista una proroga dei termini ……..
COMUNICAZIONE IMPORTANTE RAPPRESENTANTI DELL’AREA SISMA EMILIANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Regione Emilia Romagna
Estratto della norma:
Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.
Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.