Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena

camera di conciliazione

formazione geometri

Consiglio di Disciplina Territoriale di Modena

Focus

ELEZIONI SUPPLETIVE N.1 CONSIGLIERE CONSIGLIO DIRETTIVO 2022/2026

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Elezioni SUPPLETIVE n.1 Consigliere Consiglio Direttivo quadriennio 2022-2026 E’ indetta l’Assemblea per l’elezione di n.1 Consigliere del Collegio Geometri di Modena in sostituzione del Geom. Marco Vignali eletto Consigliere Nazionale in Roma…

Ministero Istruzione – Sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra – sessione 2024 (Scadenza 25 Luglio 2024)

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Si comunica che il Ministero dell’istruzione e del Merito ha indetto la Sessione 2024 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra. L’Ordinanza Ministeriale è pubblicata…

Notizie in Primo Piano

SICUREZZA PATENTE A PUNTI IN VIGORE DAL 1 Ottobre 2024 REGOLAMENTO PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

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17/10/2024   Circolare INAIL patente a punti L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto…

Nuova polizza sanitaria Generali Italia S.p.A.

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CASSA ITALIANA GEOMETRI – GENERALI ITALIA S.P.A. Nuova polizza sanitaria Generali_Lettera iscritti Cassa Geometri_Manuale MyGenerali_COME REGISTRARSI Cassa Geometri_Manuale MyGenerali_DENUNCIA ONLINE

ELEZIONI SUPPLETIVE N.1 CONSIGLIERE CONSIGLIO DIRETTIVO 2022/2026

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Elezioni SUPPLETIVE n.1 Consigliere Consiglio Direttivo quadriennio 2022-2026 E’ indetta l’Assemblea per l’elezione di n.1 Consigliere del Collegio Geometri di Modena in sostituzione del Geom. Marco Vignali eletto Consigliere Nazionale in Roma…

Bonus edilizi e la comunicazione a Enea con le Ordinanze discordanti della Cassazione

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Il cittadino che desidera beneficiare delle agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia è obbligato a inviare una comunicazione all’Enea, contenente tutte le informazioni relative agli interventi agevolati per migliorare l’efficienza energetica…

Ultime Notizie

DIFFORMITA’ PARZIALI E TOTALI UNA NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8072 dell’8 ottobre 2024 è riuscita a fare luce sulla distinzione tra difformità edilizie totali e parziali, riempiendo così un vuoto legislativo nel d.P.R. n. 380/2001, noto come Testo Unico Edilizia. Nonostante l’enorme divario tra la normativa attuale nel settore edilizio e la realtà dei beni immobili (nonché le nuove esigenze sociali ed economiche), il Legislatore ha cercato sempre di intervenire aggiustando un abito del quale non si intravede più il tessuto originale.

Nel susseguirsi di queste modifiche e complessità all’interno del Testo Unico Edilizia, spesso si è cercato di introdurre principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che nel frattempo erano intervenuti per chiarire concetti rimasti oscuri per anni. A volte, ci sono stati interventi di modifica che, invece di “semplificare”, hanno solo complicato il lavoro nel settore delle costruzioni. Questo è quello che sta succedendo dopo la “semplificazione” introdotta dalla Legge n. 105/2024, la quale convertiva il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). Nel caso presente, ci sono evidenti complicazioni nella formulazione di alcuni articoli del Testo Unico Edilizia (TUE) modificati e/o integrati dal Decreto Salva Casa. Ad esempio, la nuova definizione di “stato legittimo” e le incertezze riguardanti l’attestazione della “data” di realizzazione di un intervento secondo gli articoli 34-ter e 36-bis, quando non è possibile attestare l'”epoca di realizzazione”. Tra le complessità più rilevanti, c’è sicuramente la nuova sanatoria semplificata, disciplinata dall’articolo 36-bis del TUE, che può essere utilizzata per regolarizzare “parziali difformità” e variazioni essenziali.

Il Consiglio di Stato nel riproporre la normativa, chiarisce il concetto di parziale e totale difformità.

DIFFORMITA EDILIZIE IL CONSIGLIO DI STATO

IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ DIMOSTRA LA REGOLARITA’ URBANISTICA

By Legislazione nazionale | No Comments

Il certificato di agibilità è un documento fondamentale nel contesto edilizio italiano, che attesta la conformità di un immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza, salubrità e igiene. La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di agibilità può ora essere considerato un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente comprensione, dove il certificato era inteso principalmente come attestazione della salubrità e sicurezza dell’immobile, senza implicazioni dirette sulla sua regolarità urbanistica. La decisione di Palazzo Spada stabilisce che se un certificato di agibilità viene rilasciato, si presume che l’immobile sia conforme anche alle norme edilizie e urbanistiche, poiché il titolo abilitativo collegato, che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione, è stato rispettato.

Letteralmente, “non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell’immobile se vi fosse un’illegittimità sul piano edilizio”.

Questo orientamento giurisprudenziale apre nuove prospettive per i proprietari di immobili e gli operatori del settore, offrendo una maggiore certezza legale e potenzialmente riducendo le controversie relative alla regolarità edilizia degli edifici. Tuttavia, è importante notare che la sentenza va interpretata nel contesto del caso specifico, e non elimina la possibilità per gli uffici comunali di contestare successivamente eventuali difformità rispetto al titolo edilizio.

consiglio-di-stato-sentenza-7740-2024

SICUREZZA PATENTE A PUNTI IN VIGORE DAL 1 Ottobre 2024 REGOLAMENTO PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

By Notizie in Primo Piano | No Comments

17/10/2024

 

Circolare INAIL patente a punti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Le Faq sono allegate alla presente.

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sussiste l’obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possesso della patente rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.

Sono esclusi dall’obbligo di patente:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Modello Autocertificazione patente a punti

TESTO PER NOTIZIA Patente a punti in edilizia

Decreto 18092024 n.132 regolamento attuativo

faq-inl-patente-cantieri-15102024

 

25/09/2024

Prot 9793 – La patente in edilizia è operativa

La recente circolare del 23 Settembre 2024 n. 4/2024 dell’INL fornisce dettagli importanti sulla nuova patente a crediti, un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi. Questa patente, che si ottiene digitalmente, è un passo avanti nell’innovazione tecnologica e nella semplificazione burocratica. Il processo di richiesta è accessibile sia per i legali rappresentanti delle imprese che per i lavoratori autonomi, con la possibilità di delegare la presentazione della domanda. Inoltre, la circolare stabilisce una fase transitoria durante la quale è possibile inviare una PEC per l’autocertificazione dei requisiti necessari.

Si sottolinea che la trasmissione via PEC perde efficacia a partire dal 1° novembre data in cui le aziende e i lavoratori autonomi dovranno obbligatoriamente aver presentato richiesta mediante il portale che sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Viene data la possibilità alle aziende e ai lavoratori autonomi, in questa prima fase, di poter inviare già da ora una PEC con la quale trasmettere l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Circolare 4

autocertificazione

Vademecum

 

23/09/2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro 18 settembre 2024 , n. 132 che riporta il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.

DECRETO PATENTE

ISTRUTTORIA

Wood Architecture Prize 2025

By Bandi e concorsi | No Comments

Fiera Bolzano, nell’ambito di Klimahouse – fiera internazionale leader di mercato nel settore dell’edilizia sostenibile – istituisce nel 2022 il Wood Architecture Prize by Klimahouse, primo e unico riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno in collaborazione con lo Iuav di Venezia e il Politecnico di Torino.

Il Wood Architecture Prize non si rivolge solo agli architetti ma a tutti i membri della filiera delle costruzioni in legno come ingegneri e geometri ma anche committenti, innovatori, startup, PA, imprese e altri soggetti.

Al Wood Architecture Prize 2025 potranno partecipare nuove edificazioni, riqualificazioni e/o ampliamenti, sopraelevazioni di edifici esistenti, architetture temporanee e sperimentali e opere di differente connotazione funzionale – pubbliche o private, con spazi di uso individuale o collettivo – la cui realizzazione sia stata completata sul territorio nazionale a partire dall’anno 2021.

https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/wood-architecture-prize

Le candidature per la terza edizione di questo premio sono aperte fino al 18 novembre e possono essere compilato direttamente online al seguente indirizzo: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/candidatura-wood-architecture-prize

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CORTE COSTITUZIONALE : LA CONFISCA EDILIZIA DEVE PRESERVARE IL DIRITTO DI IPOTECA SE IL CREDITORE IPOTECARIO NON È RESPONSABILE DELL’ABUSO

By Legislazione nazionale | No Comments

LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Inoltre  ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Ha poi dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.

Corte Costituzionale

SENTENZA N 160_2024

Emergenza Terremoto in Emilia

Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie

By Emergenza Terremoto in Emilia | No Comments

Regione Emilia Romagna

Estratto della norma:

Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.

Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.

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