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SICUREZZA PATENTE A PUNTI IN VIGORE DAL 1 Ottobre 2024 REGOLAMENTO PATENTE A PUNTI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

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17/10/2024

 

Circolare INAIL patente a punti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Le Faq sono allegate alla presente.

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sussiste l’obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possesso della patente rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.

Sono esclusi dall’obbligo di patente:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

Modello Autocertificazione patente a punti

TESTO PER NOTIZIA Patente a punti in edilizia

Decreto 18092024 n.132 regolamento attuativo

faq-inl-patente-cantieri-15102024

 

25/09/2024

Prot 9793 – La patente in edilizia è operativa

La recente circolare del 23 Settembre 2024 n. 4/2024 dell’INL fornisce dettagli importanti sulla nuova patente a crediti, un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi. Questa patente, che si ottiene digitalmente, è un passo avanti nell’innovazione tecnologica e nella semplificazione burocratica. Il processo di richiesta è accessibile sia per i legali rappresentanti delle imprese che per i lavoratori autonomi, con la possibilità di delegare la presentazione della domanda. Inoltre, la circolare stabilisce una fase transitoria durante la quale è possibile inviare una PEC per l’autocertificazione dei requisiti necessari.

Si sottolinea che la trasmissione via PEC perde efficacia a partire dal 1° novembre data in cui le aziende e i lavoratori autonomi dovranno obbligatoriamente aver presentato richiesta mediante il portale che sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Viene data la possibilità alle aziende e ai lavoratori autonomi, in questa prima fase, di poter inviare già da ora una PEC con la quale trasmettere l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.

Circolare 4

autocertificazione

Vademecum

 

23/09/2024

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro 18 settembre 2024 , n. 132 che riporta il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.

DECRETO PATENTE

ISTRUTTORIA

Bonus edilizi e la comunicazione a Enea con le Ordinanze discordanti della Cassazione

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Il cittadino che desidera beneficiare delle agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia è obbligato a inviare una comunicazione all’Enea, contenente tutte le informazioni relative agli interventi agevolati per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare energia. Questo adempimento è previsto dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86 e consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.

Recentemente, il D.L. 39/2024 ha ampliato ulteriormente le informazioni da trasmettere all’ENEA riguardanti le spese fiscali agevolabili; inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato più volte l’importanza di rispettare i termini e le scadenze per non perdere i vantaggi fiscali nel caso in cui la comunicazione sia omessa o tardiva.

Con l’ordinanza 19309 del 12 luglio 2024, la Corte di Cassazione (Sez. 5 Civile) ha ribadito che la detrazione Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non va persa nel caso in cui la comunicazione all’ENEA sia inviata in ritardo. Anche con l’ordinanza 7657/2024 la Cassazione,  ha accolto il ricorso del contribuente ,  ribadendo il principio di diritto secondo il quale: nell’ambito dei benefici fiscali per le spese di miglioramento energetico degli edifici, il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per la comunicazione all’ENEA, come previsto dal Decreto Ministeriale del 19/02/2007, non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.

Dopo la sentenza favorevole al contribuente 7657/24, con l’ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha invece riconosciuto l’importanza dell’invio all’ENEA per la validità della detrazione. Secondo l’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’invio può essere considerato “obbligatorio” grazie a “un ragionevole equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata, la protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle entrate fiscali dello Stato”.

OPUSCOLO ESPLICATIVO

Salva casa: cosa cambia nel settore dell’edilizia riguardo ai cambi di destinazione d’uso

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l Decreto Salva Casa (Legge 105 del 24/07/2024), ha introdotto significative novità nel panorama normativo italiano, semplificando anche il processo di cambio di destinazione d’uso degli immobili. Con questo decreto, è ora possibile modificare la destinazione d’uso di un’unità immobiliare senza la necessità di svolgere lavori edilizi, purché si mantenga all’interno della stessa categoria funzionale.

SALVA CASA _ DESTINAZIONE D’USO

Evento formativo febbraio 2024 – pubblicazione articolo su rivista Comunicazione della Direzione Regionale AdE Emilia – Romagna

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AGENZIA ENTRATE EMILIA ROMAGNA

La Direzione Regionale, attraverso la rivista Comunicazione, ha voluto dare risalto a quanto organizzato lo scorso febbraio e, più in generale, al funzionamento della Commissione Catasto quale punto di incontro tra Professionisti e Funzionari.

articolo rivista DR Emilia – Romagna_invio

 

 

Salva casa: cosa cambia nel settore dell’edilizia e per i professionisti: la sanatoria costa meno ed è semplificata. Il pacchetto di misure del disegno di legge di conversione del decreto legge, modificato dalla Camera

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Rivoluzionare le transazioni immobiliari, precedentemente bloccate da piccoli dettagli formali che comparivano al momento del rogito, ridurre l’utilizzo del suolo, recuperare le proprietà esistenti, aiutare le autorità locali con le pratiche di regolarizzazione e demolizione, favorire il mercato delle locazioni rendendo abitabili gli immobili che attualmente non sono conformi e agevolare i cambiamenti di destinazione d’uso. E soprattutto modernizzare un Testo unico sull’edilizia (dpr n. 380/2001) di oltre 20 anni fa che non è più in grado di rispondere alle necessità del patrimonio edilizio italiano.
Le finalità di queste nuove misure cambiano l’operatività degli specialisti dell’edilizia ed il comparto burocratico.
Per realizzare tutto ciò, il disegno di legge di conversione del decreto legge Salva casa (approvato dalla Camera dei deputati e ora destinato a un’approvazione al Senato che dovrà varare definitivamente il testo entro il 28 luglio) si basa su una norma che rappresenta la base di tutto il provvedimento e consente la regolarizzazione delle irregolarità minori (quelle che rientrano nei limiti delle tolleranze costruttive) e anche delle modifiche essenziali, definite dall’articolo 32 del Testo unico sull’edilizia e specificate dalla legislazione regionale.

SALVA CASA 2024

Decreto Salva Casa – Come cambia lo stato legittimo

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Il nuovo Decreto Legge 69/2024 apporta modifiche al così detto DPR 380/2001, mettendo in evidenza l’articolo 9-bis che riguarda lo stato legittimo dell’immobile. Questo cambiamento nello stato legittimo è legato all’art. 9-bis e al suo “e/o”. La definizione di stato legittimo è stata introdotta per la prima volta nel testo unico dell’edilizia dal decreto semplificazioni (DL 76/2020). Prima di questa introduzione, le questioni riguardanti lo stato legittimo erano ampiamente trattate dalla giustizia amministrativa, ma solo nel 2020 il legislatore ha deciso di incorporare questo principio consolidato nella giurisprudenza nel nostro attuale ordinamento. Per comprendere appieno le modifiche attuate dal Decreto Salva Casa, è necessario analizzare attentamente la definizione di stato legittimo prima e dopo l’intervento legislativo. Per approfondire l’argomento abbiamo redatto un opuscolo a tema, riservato ai Collegi Associati.

SALVA CASA LO STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE

Disservizio casella GEOPEC

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CASSA ITALIANA GEOMETRI

Si informa che a causa di un problema a livello nazionale il gestore InfoCert non è attualmente in grado di erogare i propri servizi. Per questo motivo anche le caselle su dominio geopec risultano fuori servizio. Il problema dovrebbe essere risolto quanto prima ma i tempi di risoluzione non sono ancora noti.

 

Compilazione obbligatoria Modello DF-RED 2024

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CASSA ITALIANA GEOMETRI – MODELLO DF RED 2024

Dal 12 Giugno al 30 Settembre 2024 è disponibile per i pensionati la procedura di compilazione e trasmissione del DF-RED 2024 on-line

La Segreteria del Collegio Geometri di Modena effettuerà il servizio di compilazione on line previo appuntamento telefonico o previa trasmissione a mezzo e-mail della dichiarazione dei redditi o del modello 730/2024

Comunicazione prot 565356-SDG

 

 

Decreto Superbonus 2024 in G.U. La legge di conversione

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E’ approdata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge n. 39/2024 che mette definitivamente la parola fine al superbonus e alla cessione del credito.

Nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria” (c.d. Decreto Superbonus 2024 o Decreto agevolazioni fiscali)

Di seguito le novità:

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Aree terremotate

Il comma 1, dell’art.1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (art.2, comma 3-bis, primo periodo, del DL n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In questo caso l’agevolazione viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, a determinate condizioni.

Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma

A favore delle aree terremotate viene istituito un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (Art.1-bis).

Remissione in bonis

Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (Art.2).

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Per il monitorare adeguatamente la spesa, l’art.3 introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere all’ ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche i seguenti dati:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.

Ø Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Blocco compensazioni dei crediti edilizi in presenza di debiti fiscali

Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (Art.4, c.1).

Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia

Modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” per banche e intermediari finanziari

L’art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.

Sconto in fattura e cessione del credito

Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. “superbonus diretto”, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche dovranno essere recuperate in dieci anni, ed in modo retroattivo.

L’obbligo di ripartizione nel decennio vale dunque solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.

Il decreto superbonus 2024 prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora fruite.

Attività di vigilanza e controllo dei Comuni

Si potenzia l’attività di vigilanza e controllo dei Comuni in relazione agli interventi relativi al superbonus (Art.4-ter).

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

L’articolo 5 introduce alcuni limiti alla cessione dei crediti ACE (aiuto alla crescita economica).

Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0

Obblighi comunicativi

I commi da 1 a 3 dell’articolo 6 introducono alcuni obblighi comunicativi ai fini della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

– credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

– credito di imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, di cui all’articolo 1, commi 1058, 1058-bis e 1058-ter della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);

– credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 1, comma 200, 201, 202, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019);

– credito di imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Disposizioni finanziarie

Bonus Ristrutturazioni

Viene stabilito un taglio anche al bonus ristrutturazioni a partire dal 2028 e fino al 2033: l’agevolazione non sarà più del 36%, ma del 30% (Art.9-bis).

DECRETO LEGGE SUPERBONUS E TESTO COORDINATO

 

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