Notizie in Primo Piano

SUPERBONUS – IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER GLI INDIGENTI

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo scopo di stabilire le regole principali per l’accesso al fondo indigenti, a supporto di coloro che non riescono a coprire la parte dei lavori di ristrutturazione al di fuori dei benefici del Superbonus. Come previsto dal dl 176/2022, art. 9 comma 3, il plafond di spesa autorizzata è pari a 20 milioni di euro e andrà a coprire una parte delle spese sostenute dai contribuenti tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2023.

SUPERBONUS_INDIGENTI

Pubblicazione avviso avvenuta approvazione PUG DI MODENA BURERT n. 220 del 02/08/2023

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AGOSTO 2023

Sul BURERT del 2 agosto 2023 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuta approvazione del PUG del Comune di Modena. 

Il nuovo strumento urbanistico, unitamente al Regolamento edilizio e relativi allegati, è in vigore: non trova più applicazione il previgente PRG (PSC POC RUE). 

I documenti da assumere a riferimento per le pratiche relative alle nuove trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono pubblicati sul sito del Comune

https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/piano-urbanistico-generale

In ragione delle sostanziali modifiche l’Assessorato ha attivato diversi strumenti :

– attività di formazione in collaborazione col  Comitato unico Professioni e relativo Comitato pari opportunità (CUP /CPO) e ordini e collegi non aderenti alle precedenti organizzazioni 

– raccolta manifestazioni di interesse alla presentazione di trasformazioni complesse, proposto anche come strumento per condividere il processo per la definizione dei progetti, avviso già trasmesso e che verrà pubblicato, ai fini del decorso di 90 giorni per la presentazione, completo della modulistica, all’inizio di settembre. Procederemo con invio apposita comunicazione. 

– pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati di interesse generale (FAQ https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/piano-urbanistico-generale/faq ) che possono essere proposti da singoli professionisti, collegi o ordini, imprese, e associazioni e inviate all’indirizzo mail pug.modena@comune.modena.it

LUGLIO 2023

II Consiglio comunale ha approvato: il Piano Urbanistico Generale (PUG), il Regolamento Edilizio /TR( ed il Regolamento del Verde /TrVr), quest’ultimo allegato anche al RE. I documenti sono pubblicati: 

PUG: https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/piano-urbanistico-generale

RE: https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/regolamenti/regolamenti-urbanistici

RV: Allegato 2 – Regolamento del verde

Sono in corso le attività tecnico amministrative con la Regione che consentiranno di procedere alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta approvazione del PUG sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) che avverrà nel mese di agosto (con successiva comunicazione daremo notizia dell’avvenuta pubblicazione). Il PUG quindi entrerà in vigore, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. (Burert), e da tale data il PUG approvato andrà a sostituire i precedenti strumenti urbanistici. 

Seguendo il percorso istituzionale  sul sito web istituzionale, le delibere sono state pubblicate, per 15 giorni, all’albo pretorio dell’Ente:

– DCC approvazione Pug https://atti-albopretorio.comune.modena.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/30265721;

– DCC approvazione RE https://atti-albopretorio.comune.modena.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/30259144.

Gli atti sono oggetto di pubblicazione in trasparenza, il link è il seguente: https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/trasparenza-dellattivita-di-pianificazione-e-governo-del-territorio

Salvaguardia: dalla pubblicazione della delibera di approvazione (periodo ipotizzato: dal 4 luglio alla pubblicazione sul Burert prevista per i primi di agosto), ai sensi dell’art. 27 della LR 24/2017, ai titoli abilitativi è richiesta la doppia conformità agli strumenti urbanistici, vigente PSC-POC-RUE e PUG adottato. Prima dell’entrata in vigore del PUG, in allegato ai titoli edilizi che verranno presentati, è richiesta dunque, la relazione di asseverazione del progettista alla doppia conformità agli strumenti urbanistici, vigente PSC-POC-RUE e PUG adottato. 

La mancata allegazione della relazione comporta:

La comunicazione di inefficacia per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA);
La comunicazione di improcedibilità per le richieste di Permesso di Costruire.

Nella medesima seduta è stato approvato il Documento di indirizzo per raccogliere le manifestazioni di interesse alla proposizione di Accordi Operativi, che sarà pubblicato successivamente alla pubblicazione sul BURERT dell’avviso di approvazione del PUG, che alleghiamo affinché imprese, professionisti e associazioni possano già da subito avere contezza e possano proporre iniziare e predisporre progetti utili alla città.

DOCUMENTO INDIRIZZO PUG 2023

NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – Adeguamento SINF

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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Prot 6203 – Regolamento per la formazione professionale continua

 

AVVISO IMPORTANTE

Come da comunicazione di cui sotto l’attribuzione dei crediti formativi dovrà essere effettuata annualmente, al professionista sarà concesso il termine ultimo del 31/01 di ciascun anno per produrre la domanda di riconoscimento dei crediti formativi relativi agli eventi svoltisi l’anno precedente.

Prot. N. 1348 Attribuzione CFP

 

Pubblichiamo di seguito la modulistica necessaria a comunicare al Consiglio Direttivo del Collegio l’impossibilità di adempiere all’obbligo della formazione continua.  Il modulo va trasmetto al Consiglio del Collegio secondo le modalità indicate entro la fine ci ciascun triennio.

Modulo richiesta esonero formazione – 2021-23

 

 

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO CONSULTAZIONI ATTI CARTACEI CATASTO FABBRICATI E CATASTO TERRENI

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Si informano gli iscritti che a seguito di incontro con l’Agenzia Entrate Territorio sono state concordate n.4 date di apertura straordinaria degli appuntamenti nelle quali  saranno aperti gli sportelli, dalle 8:30 alle 12:30, per le consultazioni di cui all’oggetto riservate ai soli professionisti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento tramite SISTER:

  • Lunedì 19 giugno – Catasto Fabbricati;
  • Venerdì 30 giugno – Catasto Fabbricati e Catasto Terreni;
  • Lunedì 3 luglio – Catasto Fabbricati;
  • Venerdì 14 luglio – Catasto Fabbricati e Catasto Terreni.

La possibilità di prenotazione sarà attiva dal 14 giugno 2023, per ottenerla sarà necessario indicare il Collegio o l’Ordine di appartenenza, oltre il numero di iscrizione, ed indicare il motivo per il quale si vuole fare una consultazione degli atti cartacei.

Per prenotare bisogna seguire il percorso www.agenziaentrate.gov.it > prenota appuntamento > prenota un appuntamento per assistenza catastale e ipotecaria > assistenza all’utenza professionale > assistenza all’utenza professionale catasto terreni > richiesta servizio in presenza.

Il Referente catasto

Gelmuzzi Geom. Paola

L’EQUO COMPENSO E’ LEGGE

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13/04/2023

L’equo compenso per tutti i professionisti è legge. È arrivata l’approvazione definitiva, che riconosce a tutti gli autonomi ed ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi il diritto a una remunerazione equa, adeguata «alla qualità e alla quantità del lavoro svolto».

I professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola Categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy).

La legge sull’equo compenso indica per quali clausole può scattare la nullità dei contratti tra professionista e committente, rilevabile anche d’ufficio.

Oltre agli accordi basati su parametri non congrui, sono nulli anche tutti i contratti che prevedono l’anticipazione delle spese a carico del professionista o che vietano di prevedere acconti.

Sanzionabile anche deontologicamente da parte dell’Ordine il professionista che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri.

Sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

 

27/03/2023

Il disegno di legge sull’equo compenso è stato approvato dall’Aula del Senato. Il testo torna ora alla Camera per una terza lettura. Il disegno di legge, introduce l’obbligo di una giusta remunerazione per i servizi svolti dai liberi professionisti, e dispone che i cosiddetti contraenti forti, e cioè pubblica amministrazione, imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché le aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro debbano corrispondere compensi equi. Gli accordi al di sotto di una soglia predeterminata, patti che vietano al professionista di chiedere acconti in corso d’opera o che gli impongano l’anticipazione delle spese verranno considerati nulli, stessa sorte per clausole o pattuizioni che riconoscano al committente vantaggi sproporzionati. Questo è un riconoscimento della piena dignità economica alle prestazioni professionali. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura per la modifica all’articolo 7 che rimandava a un articolo del Codice di procedura civile abrogato con l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

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Testo unico in materia edilizia 2023 – DPR 6 giugno 2001, n. 380 aggiornato al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

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E’ disponibile il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, con entrata in vigore dal 25 febbraio 2023. Numerose misure (artt. da 35 a 40) per la digitalizzazione della giustizia, in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47.

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Modifica della modulistica di presentazione delle istanze prevista nel decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012

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MINISTERO DELL’INTERNO

01/03/2023

E’ entrata in vigore il prossimo 1° marzo 2023 la nuova modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi. L’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consente un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 03.08.2015 e delle relative RTV.

Sono stati modificati i seguenti 6 modelli PIN: PIN 1-2023 Valutazione Progetto PIN 2-2023 S.C.I.A. PIN 2.2-2023 – Cert. REI PIN 3-2023 Rinnovo periodico PIN 4-2023 Deroga PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. E’ stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23.09.2022, n. 144 che prevede, sino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..

A tale riguardo, si osserva che: – in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16.02.2007; – resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato

Tutti i nuovi modelli sono scaricabili al seguente link:  https://lnkd.in/d8Rt5JKb

PIN_1_1677593079957

 

24/01/2023

Prot 865 – Modifica modulistica decreto 7 agosto 2012

Allegato circolare prot. n. 865 del 24 gennaio 2023

Informazioni procedure Docfa

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AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA

OGGETTO: Impianti fotovoltaici ulteriori chiarimenti operativi

La materia della dotazione impiantistica dei fabbricati risulta di pressante attualità, anche in relazione ai Bonus Fiscali in essere, di frequente in sede di consulenza tecnica per la redazione delle pratiche DOCFA si chiedono chiarimenti relativi alla dichiarazione e/o rappresentazione degli impianti fotovoltaici, il presente documento risponde a tale esigenza fornendo alcuni chiarimenti operativi.

Si premette che la materia è già stata trattata nell’ambito del “PRONTUARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DI UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE SPECIALE (GRUPPO D) O PARTICOLARE (GRUPPO E) NELLA PROVINCIA DI MODENA” già fornito agli Ordini ed ai Collegi, in cui è presente il capitolo “Impianti fotovoltaici” di seguito riportato:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Non sussiste obbligo di accatastamento per

impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

 Sussiste obbligo di accatastamento per

impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitative/ordinarie e speciali).

 

In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:

Immobili abitativi o altre categorie ordinarie

Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub.  disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw).

Categorie speciali

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il costo delle sistemazioni (recinzioni, impianti di videosorveglianza…) comprensivo del valore dell’are di sedime (10 €/mq per la superficie del lotto nel caso di impianti fotovoltaici a terra). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (ad es. locali tecnici) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo.

Con riferimento alla tipologia di installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie (tipologia costruttiva e tipologia di funzionamento) e possibilità di censimento (<):

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Tipologia costruttiva impianto fotovoltaico non integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007
impianto fotovoltaico parzialmente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b2) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b3) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto.

 

Tipologia di funzionamento con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente
cessione totale di energia

 

Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) o parzialmente integrato con scambio sul posto dell’energia e cessione in rete della quota eccedente:

L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;

Impianto fotovoltaico non integrato o parzialmente integrato in presenza di cessione totale di energia:

L’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);

Impianto architettonicamente integrato (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni).

L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e valutato nella stima dell’unità immobiliare secondo la tabella sottostante

 

TIPOLOGIA VALORI
Impianti fotovoltaici fino a 20 KwP 1.200 €/KwP
Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KwP 1.200 / 1.000 €/KwP (quest’ultimo per impianti superiori a 100 KwP)

 

Valori comprensivi di tutta l’impiantistica necessaria. Restano da valutare a parte le cabine ed i locali tecnici, eventuali recinzioni, sistemazioni esterne ed impianti di videosorveglianza, ecc…

All’attualità, come già indicato, ricorre l’esigenza di individuare, in particolare nell’ambito di immobili a destinazione residenziale, la correlazione tra singola unità abitativa ed impianto fotovoltaico “condominiale” a questa riconducibile.

In tal senso si riconoscono due casistiche maggiormente frequenti.

Nuova costruzione di immobile costituito da una pluralità di unità abitative intestate ad impresa realizzatrice, con presenza di impianto fotovoltaico in copertura

Tale casistica propedeutica a trasferimento di diritti dall’impresa realizzatrice ai singoli acquirenti, necessita dell’individuazione di unità immobiliari transabili, a tal fine l’impianto fotovoltaico comune si costituirà in un numero di unità immobiliari iscritte in categoria F/5 (lastrico solare) pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico devono essere correlate.

Ciascuna unità immobiliare iscritta in categoria F/5 (lastrico solare) riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: lastrico solare – alloggio impianto fotovoltaico.

Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico secondo le ordinarie modalità di rappresentazione di unità immobiliari iscritte in categoria F/5.

Variazione docfa in immobile costituito da una pluralità di unità abitative con diversa intestazione, per realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura

Tale casistica soddisfa, prevalentemente, la necessità di correlazione tra unità abitative presenti nel condominio e le porzioni di impianto fotovoltaico comune al fine di usufruire dei Bonus Fiscali.

A tal fine, l’impianto fotovoltaico comune si iscriverà, come Bene Comune Non Censibile, in numero pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico comune devono essere correlate.

Ciascuno di questi Bene Comune Non Censibile riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: Bene Comune Non Censibile ai subalterni n/m/ o/ p, ad uso esclusivo del subalterno n.

Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico, secondo le ordinarie modalità di rappresentazione del Bene Comune Non Censibile.

Ulteriori specificazioni

Qualora l’impianto fotovoltaico comune risultasse posto “a terra” su  area comune si ricondurrà ai casi precedentemente specificati, con la sola differenza che le unità immobiliari, utili alla trasferimento di diritti, saranno da iscrivere in categoria F/1 ( area urbana), si riporterà nell’elaborato  planimetrico la descrizione: area urbana – alloggio impianto fotovoltaico.

Si ricorda inoltre che nell’ambito delle causali di presentazione del DOCFA è presente la Causale di presentazione –  Altre – Riqualificazione delle parti comuni – da utilizzare nei casi in cui gli interventi edilizi su un edificio composto da più unità immobiliari, ovvero sulle parti comuni dello stesso, determinino l’introduzione di nuovi impianti tecnologici o dotazioni accessorie, ovvero una radicale ristrutturazione con sostituzione degli originari materiali di finitura con altri di maggiore pregio, che comporta un incremento della redditività delle singole unità immobiliari superiore al 15%. È prevista la presentazione di un documento Do.C.Fa. per ogni unità immobiliare interessata, con operazione di variazione della stessa.

In caso di errori commessi nella compilazione delle pratiche qualora sussistessero i requisiti di ruralità e fossero stati negati dall’Ufficio per carenza di documentazione la parte puo’ inoltrare nei termini di legge o istanza di mediazione /ricorso oppure un’istanza di autotutela in bollo fornendo ulteriori elementi che verranno valutati in primis dalla Commissione interna di autotutela o in caso di contenzioso dalla Commissione Tributaria.

A fronte delle numerose richieste sull’argomento, si raccomanda la massima attenzione nella predisposizione del documento Do.C.Fa.

IL CAPO AREA SCC

Elisabetta Pighi

AGEDP-MO_53682_2023_1769

 

Sono pervenute in Collegio alcune richieste di chiarimenti in merito alla procedura da seguire per l’aggiornamento catastale di U.I. a seguito di installazione di pannelli fotovoltaici in copertura con potenza superiore a  6 kwp.

Nel dettaglio si chiede quale causale utilizzare  per la pratica catastale ( DVS, AMPL, etc….) e se è necessario esclusivamente variare il subalterno o sopprimerlo e costituirne uno nuovo.

 

Normativa di riferimento 

Circolare 36e/2013

In merito agli impianti fotovoltaici, in linea generale:

Non sussiste obbligo di accatastamento: impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il n. delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

Sussiste obbligo di accatastamento: Impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitativo e strumentale).

 

In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:

Immobili abitativi o altre categorie ordinarie

Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub.  disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw.

Categorie speciali

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il relativo valore della struttura comprensivo del valore dell’area di sedime (5 €/mq per la superficie dei pannelli). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (coperte e scoperte) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo (ad es. locali tecnici).

 

Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie:

  • Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente: l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;
  • Impianto non integrato in presenza di cessione totale di energia: l’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);
  • Impianto architettonicamente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. B3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni): l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e inserito nella stima dell’unità immobiliare (250€/mq per la superficie dei pannelli).

 

BANDI PER FONDI EUROPEI DEDICATI AI PROFESSIONISTI

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A seguito dell’evento del 13 febbraio 2023 durante il quale è stato illustrato il bando, voluto dal CUP ER e indetto dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare, riorganizzare e ristrutturare le attività dei professionisti emiliano-romagnoli, anche attraverso processi di innovazione tecnologica, si comunica che le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 07 marzo 2023 alle ore 13.00 del giorno 06 aprile 2023.

Di seguito il link per scaricare il bando e la relativa modulistica:

fesr.regione.emilia-romagna.it/Opportunità/2022/Rafforzamento e aggregazione delle attività libero professionali

 

22/12/2022

Vi informiamo che è stata pubblicata sul sito della Regione Emilia Romagna l’informazione di bandi di finanziamenti ai professionisti e che potete leggere cliccando il link https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/liberi-professionisti-5-milioni-di-euro-per-l-innovazione-tecnologica

Tali bandi usciranno entro i primi mesi del prossimo anno preceduti da un evento organizzato dalla Regione con il quale saranno meglio illustrate le modalità di accesso e ulteriori informazioni.

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