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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: OBBLIGATORIA LA NUOVA VERSIONE E SOFTWARE DAL 9 GENNAIO 2024

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Dal 9 gennaio 2024, sarà obbligatorio utilizzare la nuova versione del modello e dei relativi software. Queste modifiche sono state necessarie principalmente il trattamento fiscale del coacervo successorio e donativo, che ha previsto l’abrogazione implicita del coacervo successorio e l’esclusione delle donazioni fatte nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata.

Di conseguenza, il modello di dichiarazione di successione è stato modificato, eliminando il quadro sugli atti a titolo gratuito, incluso le donazioni effettuate in vita dal defunto agli eredi e legatari. Questo è stato reso noto con il nuovo Provvedimento n. 396213/2023 dell’Agenzia delle Entrate.

Questa nuova versione sarà utilizzabile a partire dal 9 novembre 2023 e i software di compilazione saranno resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

I contribuenti che hanno già predisposto le dichiarazioni di successione e devono solo inviarle potranno utilizzare la precedente versione dei software fino al 9 gennaio 2024. Dopo questa data, l’uso della nuova versione del modello e dei relativi software diventerà obbligatorio.

Provvedimento aggiornamento Modello Successioni_protocollo

Allegato 1 – elenco modifiche istruzioni e modello

Allegato 2 – elenco modifiche specifiche tecniche

NUOVO CODICE APPALTI E NORME DEROGATORIE PNRR

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05/09/2023

A partire dal 1 luglio 2023 ha acquistato efficacia il nuovo codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023, entrato in vigore dal 1 aprile 2023.

Il Codice dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC si applichino, anche dopo il 01 luglio 2023, le disposizioni:

-di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021;

-di cui al D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 41/2023;

finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.

 

10/03/2023

Le commissioni permanenti di Camera e Senato hanno espresso i loro pareri positivi con oltre 100 osservazioni allo schema di decreto legislativo di riforma del codice appalti. La scadenza per la pubblicazione in gazzetta ufficiale è fissata al 31 marzo 2023.

Le osservazioni tengono molto conto delle proposte avanzate dalla Rete Professioni Tecniche della quale la Categoria dei Geometri fa parte.

Parere-Camera-nuovo-codice-appalti (1)

Parere-Senato-nuovo-codice-appalti

PASSAGGIO A NUOVO GESTORE INFOCERT PER LA PEC – SCADENZA TERMINE MIGRAZIONE 31-01-2023

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Facendo seguito alla pec inviata a tutti gli Iscritti in data 15/12/2022, Cassa Geometri, insieme al CNG, per il tramite della Fondazione, mettono gratuitamente a disposizione dei propri iscritti, un servizio di posta elettronica certificata che prevede uno spazio inbox di 2 GB. Al fine di consentire il passaggio dal provider Namirial Srl al gestore InfoCert Spa basterà cliccare sul link seguente:

https://migrazionepec.infocert.it/webapp/?ui=geometri

e seguire tutti i passaggi come richiesto dalla procedura, che permetterà di impostare una nuova password ENTRO IL 31/01/2023.

Eseguendo questa operazione potrai visualizzare sin da subito i contenuti della tua nuova casella e ritrovarti tutti i messaggi di posta nonché l’eventuale alberatura delle cartelle così come l’avevi strutturata con il vecchio gestore.

Il mancato utilizzo della procedura guidata comporterà uno slittamento dell’allineamento dei contenuti della tua casella che sarà comunque compiuto da InfoCert Spa dopo la migrazione del dominio.

Ti informiamo che i contenuti dell’eventuale archivio di back up e della conservazione Ti verranno resi disponibili da InfoCert Spa in una fase successiva alla migrazione del dominio.

Al momento chi non fosse riuscito ad effettuare la migrazione deve necessariamente contattare il Sig. Junio Valerio Franchi  al n.06/32686697 lasciando un messaggio per fissare un appuntamento telefonico; sarete sicuramente richiamati.

ACCESSO NUOVA CASELLA PEC INFOCERT

La nuova casella pec di InfoCert Spa sarà accessibile tramite la classica web mail raggiungibile all’indirizzo: https://webmail.geopec.it/.

La password sarà la stessa impostata tramite la procedura di migrazione.

Per configurare la mail su un client (ad esempio outlook) i parametri di configurazione sono rimasti gli stessi, basta cambiare la vecchia password con la nuova password impostata in fase di migrazione.

I server per la configurazione sono i seguenti:

  • indirizzo server di posta in entrata:  
    imaps.geopec.it – porta: 993 – SSL: attiva
    in alternativa
    pop3s.geopec.it – porta: 995 – SSL: attiva
  • indirizzo server di posta in uscita:  
    smtps.geopec.it – porta: 465 – SSL: attiva

In caso di blocco della password della casella infocert per troppi tentativi errati contattare infocert con le varie modalità elencate nel seguente link: 

https://help.infocert.it/contatti

CONSULTAZIONE VECCHIA CASELLA NAMIRIAL

La procedura automatica di migrazione sarà utilizzabile fino al 31/01/2023, anche dopo il passaggio, e i contenuti della tua vecchia casella pec di Namirial potranno essere consultabili fino a tale data utilizzando i seguenti parametri:

Indirizzo webmail: https://webmailpro.sicurezzapostale.it/

Indirizzo server di posta in entrata: (POP3, in alternativa a IMAP) pro-pops.sicurezzapostale.it
Porta: 995 – SSL: attiva
Indirizzo server di posta in entrata: (IMAP, in alternativa a POP3) pro-imaps.sicurezzapostale.it
Porta: 993 – SSL: attiva

Le credenziali da utilizzare per accedere ai vecchi contenuti saranno le stesse che utilizzi oggi per accedere alla casella pec gestita Namirial Spa.

RECUPERO PASSWORD NAMIRIAL

Collegarsi all’indirizzo:

https://webmailpro.sicurezzapostale.it/

Cliccare su hai dimenticato la password poi inserire il proprio indirizzo geopec e cliccare avanti nei passaggi successivi fino alla conferma dell’invio della email per il recupero. Nel caso in cui NON sia stata precedentemente impostata una casella email di recupero, contattare Namirial attraverso uno dei canali di Service Desk disponibili al seguente link.

SERVIZI AGGIUNTIVI CASELLA GEOPEC

Per poter acquistare i servizi aggiuntivi per la casella PEC a prezzi in convenzione, basterà collegarsi al seguente link:

https://landing.infocert.it/cassa-geometri/

Su questa pagina una informativa spiegherà come procedere. Di fatto basterà cliccare su ACCEDI ed effettuare la login sul sito e-commerce di InfoCert utilizzando le stesse credenziali con cui si accede alla casella PEC. A quel punto potrà procedere con l’acquisto.

 

 

INDENNITA’ DI MATERNITA’ CASSA GEOMETRI E CONTRIBUTO DI MATERNITA’ COLLEGIO GEOMETRI

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CASSA ITALIANA GEOMETRI  

Di seguito pubblichiamo la modulistica da compilare e ritrasmettere alla Segreteria del Collegio Geometri per la richiesta di indennità di maternità, prevista per le libere professioniste, di cui al D. Lgs. n. 151/2001 ss.mm.ii., recepito dagli artt. 26 e 29 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Richiesta indennità maternità 2022

 

COLLEGIO GEOMETRI MODENA

Di seguito pubblichiamo la modulistica da compilare e ritrasmettere alla Segreteria del Collegio Geometri per la richiesta del contributo di maternità previsto per l’anno di nascita o di adozione del bambino e per l’anno successivo.

Domanda maternità Collegio 2023

REAZIONE AL FUOCO E OMOLOGAZIONE MATERIALI: IMPORTANTI MODIFICHE PREVENZIONE INCENDI

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È  entrato in vigore il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2022, recante le “Modifiche al decreto 26 giugno 1984 concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, n. 251.

Nel decreto si specifica che in relazione a criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali ai fini del loro utilizzo nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nelle more dell’emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per la valutazione delle prestazioni relative al comportamento al fuoco delle facciate, va utilizzata la classificazione europea secondo la norma EN 13501-1.

Sarà inoltre necessario aggiornare, con apposito Decreto del direttore centrale la prevenzione e la sicurezza tecnica:

  • i riferimenti ai metodi di prova e la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali;
  • i riferimenti ai criteri per la determinazione della classe di reazione al fuoco dei materiali.

Il decreto dovrà anche stabilire i tempi transitori necessari all’adeguamento dei sistemi di produzione e per lo smaltimento delle scorte.

Il provvedimento stabilisce anche i criteri per la classificazione e la certificazione dei materiali ai fini diversi dall’omologazione.

Sostituito anche l’allegato A.2.1. relativo ai Materiali e a relativi metodi di prova.

INCENDI

LA NUOVA VISURA CATASTALE: LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Al fine di operare una perfetta integrazione tra le diverse banche dati catastali e cartografiche, l’Agenzia delle Entrate ha attivato dal 1° febbraio 2021 la nuova piattaforma tecnologica denominata “SIT” (Sistema Integrato del Territorio) che consente ai cittadini di ottenere la visura catastale attuale e ai professionisti, invece, la visura catastale storica. Il processo di trasferimento dei dati del catasto è avvenuto in maniera graduale.

La conversione delle applicazioni dalla vecchia alla nuova piattaforma ha di fatto cambiato le modalità di predisposizione e presentazione delle domande di voltura catastale.

Di recente pubblicazione è la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate: La nuova visura catastale – Ottobre 2022.

La guida delle Entrate di ottobre illustra cosa cambia nella visura catastale e, nel dettaglio, viene decritto il nuovo modello di visura catastale che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato. Inoltre, sono di grande aiuto pratici esempi per chi intende richiedere le visure catastali, attuali e storiche, sia per soggetto che per immobile.

Il nuovo modello di visura catastale

Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono suddivise in “sezioni omogenee” immediatamente individuabili, grazie all’utilizzo di una diversa colorazione per ognuna di esse.

Nelle diverse sezioni vengono indicati:

  • Intestazione della Visura
  • Dati identificativi
  • Indirizzo
  • Dati di classamento
  • Dati di superficie
  • Intestazione dell’immobile.

Tra le novità circa il nuovo modello di visura catastale presenti nella guida:

  • l’introduzione di una legenda che chiarisce il significato dei dati riportati in visura;
  • l’introduzione di alcuni elementi grafici per facilitare l’immediato riconoscimento del tipo di consultazione che si sta effettuando

Per richiedere la visura si possono usare:

  • servizi gratuiti online,riguardanti la consultazione personale, limitatamente agli immobili dei quali il richiedente risulta titolare di diritti reali è possibile visualizzare:
  • la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) per immobile contenente i dati identificativi, di classamento, le causali di aggiornamento e annotazione, la superficie catastale e l’indirizzo (solo per i fabbricati);
  • la visura della mappa con la rappresentazione della particella del catasto terreni;
  • la planimetria dell’unità immobiliare urbana;
  • l’ispezione ipotecaria;
  • i servizi on line a pagamento, grazie ai quali è possibile ottenere:
  • le visure attuali per soggetto, ossia limitate agli immobili su cui il soggetto cercato risulti all’attualità titolare di diritti reali (non è al momento previsto il rilascio della visura per soggetto storica);
  • le visure, attuali o storiche, per immobile (censito al catasto terreni o al catasto fabbricati), impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali;
  • la visura della mappa di una particella censita al catasto terreni, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali.

Inoltre, la consultazione dei dati catastali relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere richiesta presso:

  • qualsiasi Ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate;
  • sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, le Unioni dei Comuni e le Associazioni di Comuni.

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DF-RED ANNO 2022

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DF-RED ANNO 2022 – Attivazione procedura on-line

Dal 15 Giugno al 30 Settembre è disponibile per i pensionati la procedura di compilazione e trasmissione del DF-RED 2022 on-line

La Segreteria del Collegio Geometri di Modena effettuerà il servizio di compilazione previo appuntamento telefonico o previa trasmissione a mezzo e-mail (segreteria@geometrimodena.it) della dichiarazione dei redditi o del modello 730/2022

Modello DF-RED – attivazione procedura on line

SUPERBONUS 110% E BONUS EDILIZI – AGGIORNATO AL 1° GIUGNO IL POSTER DELL’ENEA

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L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha pubblicato la nuova versione – aggiornata al 1° giugno 2022 (scadenze unifamiliari) – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni e i condomini, a disposizione dei cittadini e dei professionisti del settore.

Posterbonusdetrazioni2022-aggiornato-1-giugno-2022

NUOVE REGOLE COVID-19 Le novità del Decreto dal 1 Aprile

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CONSIGLIO DEI MINISTRI

In data 17 marzo 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Covid (o Decreto riaperture), n. 24/2022 il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo per entrare in vigore il giorno successivo. Numerose le novità introdotte dal testo, che dovrebbe finalmente consentire un ritorno alla normalità: lo stato di emergenza – in vigore dal 31 gennaio 2020 – cesserà il 1° aprile 2022. Nell’opuscolo allegato nel dettaglio il contenuto della normativa.

DECRETO_COVID

SUPERBONUS E TETTI NON DISPERDENTI: DA ENEA I CHIARIMENTI

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L’ENEA è intervenuta  sul tema del superbonus e tetti disperdenti, con una nota di chiarimento datata 7 marzo 2022, attraverso la quale ricorda che la Legge di bilancio 2021 – ha modificato la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del decreto 34/2020 (decreto rilancio) dove si legge che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Prima di fornire l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119, l’Agenzia, riprende il concetto di superficie disperdente da anni consolidato e applicato all’interno della definizione del “Rapporto di forma S/V”, da cui hanno dipeso nel tempo:

  • i limiti massimi ammissibili dei coefficienti volumici di dispersione termica,
  • l’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale,
  • il parametro H’t,
  • le definizioni di ristrutturazione importante di 1° e 2° livello.

La superficie del tetto freddo non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25.

Nella nota si legge che l’interpretazione della nuova formulazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, di concerto con MiTE, è la seguente: “Può accedere al Superbonus l’intervento di coibentazione del “tetto freddo” copertura “non disperdente” POND a condizione che si coibenti più del 25 della superficie lorda complessiva disperdente reale. Quindi, la superficie del «tetto freddo», che è appunto «non disperdente», non rientra nel calcolo dell’incidenza superiore al 25. L’intervento «POND» è ammissibile, soltanto se si esegue l’intervento trainante di cui al comma 1 lett a).”

Conseguentemente all’interpretazione sopra è stato aggiornato il sito ENEA “asseverazioni”. ENEA precisa, inoltre che l’interpretazione è stata condivisa e ripresa nella Risposta n. 247 del 14/04/2021 dell’Agenzia delle entrate – pagg. 6 e 7, dove si legge: “Si rileva infine che per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell’ambito degli interventi “trainanti” – finalizzati all’efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo1, comma 66, lettera. a), n. 2), della legge n. 178 del 2020). Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all’ambito applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25 per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall’Istante.”

La nota riprende anche l’avviso pubblicato da ENEA il 31 agosto 2021 dove si chiariva, di concerto con il MiTE, che:“le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”

A tal proposito ENEA spiega che la coibentazione del tetto non disperdente è di scarsa efficacia. La trasmissione del calore verso l’esterno viene calcolata considerando un doppio passaggio:

  1. dall’ambiente caldo all’ambiente freddo
  2. dall’ambiente freddo verso l’esterno (coefficienti btr della norma UNI EN 11300-1).

Conserva, tuttavia, una certa validità quando non è possibile intervenire all’estradosso dell’ultimo solaio o meglio ancora quando si recupera il sottotetto.

ENEA

 

La nuova detrazione per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche

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La Legge di bilancio 2022, ha visto, tra le altre misure, l’introduzione di una novità che si aggiunge alle agevolazioni fiscali a favore dei disabili, andando ad incentivare i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati a favorire una migliore accessibilità da parte di persone con disabilità, negli edifici già esistenti.

Con l’introduzione della nuova possibilità di abbattere le barriere architettoniche è stata superata la lesione del decoro architettonico, nonché l’inservibilità delle parti comuni per l’uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché, con specifico riguardo alle innovazioni concernenti la rimozione di barriere architettoniche, il legislatore ha rimosso questi limiti previsti dal codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri.

Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).

Tale considerazione vale sia per gli ascensori installati dopo una delibera assembleare sia per quelli installati dal singolo condomino (art 1102 c.c.).

Del resto sempre nell’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, viene precisato che ciascun condomino può realizzare, a proprie spese, ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 c.c.

Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% ( diversi da quelli contemplati per il Superbonus 110% – trattasi infatti di incentivi che non riguardano quelli indicati dal Superbonus) sono quelli che rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche oltre alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

La nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione non sono previsti altri lavori trainanti.

L’agevolazione sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari.

BARRIERE_ARCHITETTONICHE

Decadenza permesso di costruire per mancanza inizio lavori

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Il pacifico mancato inizio dei lavori entro l’anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo costituisce una causa espressa di decadenza del permesso di costruire, per impedire la quale, anche in presenza di un’ipotesi di forza maggiore ( in tesi: un contenzioso pendente), il costruttore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso.

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Green Pass la circolare del Viminale

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MINISTERO DEGLI INTERNI

La circolare del Ministero dell’Interno inviata dal Viminale ai prefetti disegna la nuova strategia dei controlli sul Green pass a partire da lunedì 6 dicembre 2021.

Il decreto istitutivo dell’obbligo di Certificazione Verde Covid-19 (quella semplice) per i mezzi pubblici (autobus, metro, tram, traghetti, vaporetti, treni locali) consente la verifica a campione

Da lunedì 6 dicembre il green pass rafforzato servirà per:

  • andare a cinema e teatro;
  • andare allo stadio e partecipare a eventi sportivi;
  • mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo;
  • partecipare a feste e cerimonie pubbliche
  • andare in discoteca;

Il green pass base servirà per:

  • andare al ristorante all’aperto;
  • accedere al posto di lavoro;
  • prendere treni anche regionali, aerei e traghetti;
  • prendere autobus, tram e metropolitane;
  • accedere agli impianti sciistici;
  • usare gli spogliatoi delle attività sportive;
  • entrare in albergo;
  • andare in palestra e piscina, ma se la regione passerà in zona gialla non sarà più sufficiente il Green pass ottenuto con un tampone negativo.

Per i trasgressori, che vengono trovati a bordo dei mezzi di trasporto o dei mezzi pubblici senza il Green Pass, scattano multe che vanno da 400 a 1.000 euro. Stesse sanzioni per chi entra nei locali in cui dal 6 dicembre è obbligatorio il Super Green Pass senza avere il documento. In questo caso, la multa tocca anche il gestore dell’esercizio, tenuto ad effettuare i controlli del caso: dopo tre giorni di irregolarità, è prevista anche la chiusura dell’attività per dieci giorni.

 

N.B. Si ricorda che, a partire dal 15 dicembre 2021, tutti i Green Pass rilasciati dopo un vaccino (quindi anche quelli già in proprio possesso, ottenuti dopo la seconda dose, vedranno ridursi in automatico la loro validità, passando da 12 mesi a 9 mesi. Pertanto, da quella data, la validità del Green Pass sarà di nove mesi per tutti quelli rilasciati dopo la seconda o terza dose. La durata indicata sul vecchio documento cartaceo non avrà più valore effettivo, chi vorrà dovrà riscaricare il Green Pass dopo il 15 dicembre, così da ottenere una versione cartacea aggiornata; chi mostra il solo QR Code, tuttavia, non ha bisogno di scaricare nulla perché il codice è sempre lo stesso.

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Canone patrimoniale: come calcolare la tariffa per occupazione spazi pubblici

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MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Con Risoluzione n 6/DF del 28 luglio 2021 (allegata per i Collegi associati)il MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti sul canone patrimoniale o canone unico di cui ai commi 837 e seguenti della legge n 160/2020 e in particolare, si risponde ad una richiesta di chiarimenti sui criteri di applicazione della tariffa base giornaliera prevista per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni.

Secondo il ministero una corretta interpretazione della norma vuole che la tariffa sia frazionata per 24 h e applicata fino ad un massimo di 9 ore.

Il quesito nasce da un dubbio interpretativo della norma in quanto alcuni enti locali avevano inteso che la tariffa dovesse essere frazionata per un massimo di 9 ore, cosa invece smentita dal ministero con la risoluzione di cui si tratta.

Ricordiamo che, secondo il comma 842, la tariffa base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60

 

Il comma 843 disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe.

Invece per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Ciò premesso la Risoluzione di cui si tratta, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa, chiarisce che occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

Si riporta un esempio come indicato dallo stesso provvedimento ministeriale:

  • tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842 nel caso di comuni con oltre 500.000 abitanti
  • € 2 x 10 mq = € 20/24h = € 0,83 (tariffa oraria) x 9 (ore max) = € 7,47

Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero. patrimoniale: come calcolare la tariffa per occupazione spazi pubblici

risoluzione-6-28luglio-occupazione-suolo-pubblico

DF-RED ANNO 2021

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DF-RED ANNO 2021 – Attivazione procedura on-line

Dal 7 Giugno al 30 Settembre è disponibile per i pensionati la procedura di compilazione e trasmissione del DF-RED 2021 on-line

La Segreteria del Collegio Geometri di Modena effettuerà il servizio di compilazione previo appuntamento telefonico o previa trasmissione a mezzo e-mail della dichiarazione dei redditi o del modello 730/2021

Comunicazione prot. 554797-SDG

Piano Urbanistico Generale – PUG – COMUNE DI MIRANDOLA

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Urbanistica partecipata

Il territorio comunale di Mirandola è caratterizzato da una tipologia insediativa dotata di identità storica riconoscibile sia dal punto di vista ur­banistico-architettonico che storico-culturale, da valorizzare nel rispetto delle specificità locali.

Diventa indispensabile nel percorso di pianificazione del territorio il coin­volgimento della comunità, già dalle fasi iniziali. La partecipazione dei cit­tadini nella costruzione del piano è infatti un’importante novità nel conte-sto dell’urbanistica contemporanea. Un processo partecipato e condiviso consente di ascoltare i suggerimenti positivi e contribuisce ad orientare il piano verso scelte sostenibili.

Con tali presupposti il Comune ha dato l’avvio alla stesura del Piano Urbanistico Generale (PUG).

Il presente questionario si pone come l’inizio della fase di ascolto, infatti, data la particolare situazione di emergenza sanitaria Covid-19 non possiamo, in questo momento, programmare un percorso partecipa­tivo in presenza. Questo è un primo strumento utile per iniziare a meglio interpretare le problematiche, gli obi­ettivi e le linee di azione specifiche per la pianificazione del territorio.

Ne scaturiscono contributi impor­tanti per la definizione di regole di trasformazione, per gli ambiti da salvaguardare e da utilizzare per il tempo libero, per favorire attività nu­ove che consentano di migliorare le condizioni ambientali e sociali di una comunità.

È un’occasione per raccontare in modo semplice quali sono i bisogni e le necessità della vita quotidiana, nella nostra città: il verde, le infra­strutture, la mobilità, gli spazi per l’istruzione il gioco e lo sport, gli spazi pubblici, la qualità urbana, il sistema delle attività produttive e del commercio.

Valorizza, inoltre, il senso di apparte­nenza della cittadinanza alla propria comunità che consente di sviluppare progetti utili e condivisi.

Cari concittadini, Vi invito a com­pilare il questionario per aiutarci a creare un progetto per Mirandola

…la Vostra Partecipazione è importante

Il Sindaco

Alberto Greco

il questionario dovrà essere compilato e inoltrato entro il 15 giugno 2021 ed è scaricabile anche dal sito web del Comune di Mirandola

www.comune.mirandola.mo.it/servizi/urbanistica/piano-urbanistico-pug

Questionario_PUG

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