COMUNE DI FIORANO MODENESE
25/09/2026
Partecipazione Avviso Ordine – Calendario incontri_signed
16/09/2026
Lunedì 21 settembre 2026 alle ore 15.00
Sala Civica di Casa Corsini, in Via Statale n. 83 – Fiorano Modenese (Mo)
ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 2026 CASSA ITALIANA GEOMETRI – MODELLO 17/2026 Dal 1 settembre sarà disponibile, nell’Area Riservata del sito istituzionale della Cassa, il servizio per la presentazione della dichiarazione reddituale 2026,…
E’ indetta l’Assemblea degli iscritti all’Albo in seconda convocazione per il giorno 5/10/2026 alle ore 10:00 per le elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia…
BETA FORMAZIONE – COLLEGIO GEOMETRI DI MODENA Catalogo aggiornato GUIDA 12_24 MESI Modulo Adesione Geometri 12_24 mesi In virtù di alcuni nuovi corsi inseriti in piattaforma la Guida è stata…
AGENZIA DELLE ENTRATE Prot 10432 – Precisazioni modalità risposta comunicazioni compliance catastale
Con la presente si forniscono importanti chiarimenti su due tematiche che riguardano l’applicazione di recenti provvedimenti legislativi della Regione Emilia Romagna. Il primo attiene a chiarimenti circa il mutamento d’uso…
AGENZIA DELLE ENTRATE Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ISTANZE ADE
REGIONE EMILIA ROMAGNA Carissime Colleghe, Carissimi Colleghi, con grande soddisfazione vi comunico la pubblicazione della modifica all’art. 19-bis della Legge Regionale 23/2004, un risultato importante per la nostra professione e…
COMUNE DI FIORANO MODENESE
25/09/2026
Partecipazione Avviso Ordine – Calendario incontri_signed
16/09/2026
Lunedì 21 settembre 2026 alle ore 15.00
Sala Civica di Casa Corsini, in Via Statale n. 83 – Fiorano Modenese (Mo)
E’ stato pubblicato il quaderno Tecnico INAIL, dedicato ai parapetti anticaduta nei cantieri temporanei o mobili, con integrazione alle norme UNI EN 13374:2025 e UNI 11996:2025.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Il percorso incomincerà con la giornata introduttiva in presenza, programmata per il 15 settembre 2026 nell’Aula Magna di Viale Aldo Moro n. 30 a Bologna.
Per partecipare è necessario iscriversi:
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcSq%2bLnH%2bi9TjSDfrEdZoY1a&Lang=IT
A questo appuntamento seguiranno sei incontri tematici e tavoli di confronto.
In allegato è disponibile il save-the-date relativo a tutto il percorso, per maggiori informazioni sulla giornata del 15 settembre:
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/riforma-disciplina-regionale-abitare/tavoli-di-lavoro-tematici/giornata-di-apertura-15-settembre-2026
Essendo pervenute molte iscrizioni per l’evento in oggetto, per chi avesse desiderio di seguire la giornata da remoto si invia qui il link:
Incontri su riforma Legge 24/2001 – Settore Politiche per l’Abitare
L’evento del 15 settembre 2026 si terrà nell’Aula Magna di Viale Aldo Moro n. 30 a Bologna dalle ore 10:00 (l’accoglienza e la registrazione sono disponibili dalle ore 9:00).
Con la presente si forniscono importanti chiarimenti su due tematiche che riguardano l’applicazione di recenti provvedimenti legislativi della Regione Emilia Romagna.
Il primo attiene a chiarimenti circa il mutamento d’uso di immobili da destinare a locazione breve ai sensi della LR 10/2025
A tal riguardo si intendono fornire alcuni chiarimenti circa il rapporto tra il vigente PUG dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con D.C.U. n. 10 del 11/03/2024, e la LR 10/2025 in merito al mutamento d’uso per le unità immobiliari che si intendono adibire alla locazione breve definita all’art. 1 della LR 10/2025, anche a seguito di trasformazioni fisiche e funzionali.
La LR 10/2025 colloca la destinazione d’uso “locazioni brevi” nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva. Tale disposizione, direttamente applicabile ai sensi della DGR 922/2017, è da intendersi prevalente su quanto contenuto nel vigente PUG che di contro colloca tale destinazione d’uso nella categoria funzionale abitativa.
Pertanto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della LR 10/2025, nelle more di una eventuale variante al PUG vigente, la destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve è da riferirsi alla funzione turistico-ricettiva b1 “alberghi, centri benessere, residenze turistico-alberghiere, motel” della tabella di cui all’art. 4.4.1 comma 4 delle norme TR6 del PUG. Tale funzione è insediabile nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine con i criteri disciplinati dal PUG. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10/2025, il mutamento d’uso di un’unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve è soggetto alla presentazione dei seguenti titoli edilizi:
I titoli abilitativi richiesti per l’insediamento dell’uso locazione breve sono presentati, attraverso la modulistica edilizia unificata e utilizzando la piattaforma telematica dedicata, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente. Sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione delle Terre d’Argine se la locazione breve è svolta in forma imprenditoriale.”
Come stabilito dall’art. 3 comma 3 della L.R. 10/2025 sono esclusi dall’applicazione della citata legge (e pertanto non è necessario il cambio d’uso) i seguenti casi:
Il secondo riguarda l’entrata in vigore del nuovo articolo 75ter della LUR e i suoi effetti sui titoli abilitativi edilizi.
A tal ruguardo si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 9/2026, il 29/07/2026, è stato introdotto l’art. 75 ter alla L.R. 24/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione delle previsioni della pianificazione di bacino nel settore urbanistico”, contenente importanti disposizioni in relazione all’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia definite a seguito dell’adozione delle aggiornate mappe di pericolosità del PGRA e della variante al Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI Po).
In particolare, con l’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia in vigore dal 19/01/2026 (comma 6 dell’art. 75 ter della L.R. 24/2017) e nelle more della revisione della DGR 1300/2016, per tutti gli interventi complessi (Accordi Operativi, PdC convenzionati, articoli 53) nonché per gli interventi diretti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, occorre garantire il rispetto delle disposizioni di tutela idraulica considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle mappe di pericolosità del PGRA.
Pertanto, per tutti gli interventi sopra richiamati per i quali i lavori non risultano ancora avviati al 29/07/2026, il committente e il professionista incaricato dovranno procedere come segue:
Si precisa che l’efficacia della SCIA in variante è condizione necessaria per l’avvio dei lavori.
Sono fatti salvi i titoli abilitativi per i quali i lavori risultino già avviati alla data del 29/07/2026.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione ha ribadito che, in particolare per la scadenza di febbraio 2018 relativa alla ricostruzione delle attività produttive agricole, ad oggi non è prevista una proroga dei termini ……..
COMUNICAZIONE IMPORTANTE RAPPRESENTANTI DELL’AREA SISMA EMILIANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Regione Emilia Romagna
Estratto della norma:
Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.
Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.
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