Legislazione nazionale

Abusi edilizi “datati”: quando prove, fotografie e planimetrie salvano dalla demolizione

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Se le prove certificano la risalenza delle opere (creazione di nuovi volumi al di sotto della tettoia e creazione di una scala) agli anni ’30 del 900, si può rientrare dentro una sanatoria speciale ed evitare sia la demolizione che la pesante sanzione pecuniaria.

E’ possibile, fornendo le prove che una ristrutturazione edilizia sia stata eseguita molto lontano nel tempo, addirittura negli anni 30′, senza titolo edilizio, evitare di incorrere nella sanzione pecuniaria e demolitoria per l’abuso? Nel caso della sentenza 6094/2024 del 28 marzo del Tar Lazio, sì: così un privato è riuscito ad evitare una multa salatissima (15 mila euro) e la rimozione di tutte le opere edilizie, asseritamente realizzate in assenza di titolo abilitativo su un fabbricato di sua proprietà.

ABUSI EDILIZI 2024

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI NEI LUOGHI DI LAVORO

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L’ INAIL ha pubblicato AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI – LAVORARE SICURI – EDIZIONE 2024 un manuale informativo per la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Il manuale è destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP e rappresenta uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro. Dopo una panoramica sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi e sulla classificazione e sull’etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti, accompagnate da una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici.

INAIL

Appalti finanziati dal PNRR, nell’offerta va data la prova di non arrecare danni significativi all’ambiente

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Il Tar Puglia nella recente sentenza n. 263 del 04.03.2024 (allegata alla presente per i Collegi Associati) ha ribadito la necessità di includere nell’offerta tecnica i documenti relativi al rispetto del principio “Do not significant harm” (cd. Dnsh, come indicato all’art. 17, regolamento 2020/852/Ue, oltreché dal regolamento 2021/241/Ue con il quale si è istituito il cd. “Recovery fund”) se finanziato ad opera del PNRR.
I progetti in esame, dunque, non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
È stato quindi respinto il ricorso di un’impresa avverso l’esclusione da un bando comunale supportato da questi fondi, in quanto non aveva allegato tale documentazione nell’offerta.
Il Collegio, infatti, precisa che “la prescrizione del disciplinare di gara sopra esaminata non fa che dare attuazione concreta alla previsione di un regolamento dell’Unione europea in materia di rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente, da applicare obbligatoriamente in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea“.

SENTENZA_PNRR

CASE GREEN ADOTTATA LA LEGGE SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. VIA LE CALDAIE E OBBLIGATORIO IL FOTOVOLTAICO

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A partire dal 2025, non ci saranno più incentivi per installare queste caldaie, ma verrà invece valorizzato e incentivato l’uso di sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano caldaie e pompe di calore o solare termico. Obbligatorio il fotovoltaico dal 2030.

Il Parlamento Europeo dà il via libera alla tanto attesa Direttiva Casa Green (EPBD), segnando un importante traguardo verso l’efficientamento energetico dell’intero patrimonio immobiliare europeo. Dopo un acceso dibattito, il testo della direttiva è stato approvato nella sua versione definitiva e pronta per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea.
Gli Stati membri avranno due anni di tempo a partire dalla pubblicazione in Gazzetta per attuare gli obiettivi di efficientamento energetico richiesti, entro un budget stimato di 152 miliardi di euro. La nuova versione della direttiva EPBD, meno rigida rispetto alla prima stesura, si basa su principi fondamentali che prevedono interventi differenziati a seconda della tipologia (residenziale o commerciale) dell’immobile.

Le tempistiche

Per quanto riguarda gli edifici residenziali, entro il 2030 si prevede una riduzione del consumo medio di energia primaria del 16%, arrivando al 20-22% entro il 2035. Il 55% di questa riduzione verrà ottenuta grazie alla ristrutturazione degli edifici meno performanti.
Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri dovranno ristrutturare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% entro il 2033.
Non solo, entro il 2050 sarà necessaria la ristrutturazione energetica dell’intero patrimonio immobiliare esistente al fine di raggiungere “zero emissioni”. Sarà imposto un regime differenziato in base alla data di costruzione, con l’obbligo di edificare nel rispetto del principio di neutralità climatica entro il 2030 per gli edifici di nuova costruzione di natura residenziale e dal 2028 per gli edifici pubblici.

Per garantire che gli obiettivi di efficienza energetica della direttiva Casa Green vengano raggiunti non solo attraverso interventi su edifici già in ottime condizioni, ma anche su quelli meno efficienti, è stato stabilito un nuovo obbligo. Infatti, almeno il 43% degli immobili meno performanti in termini di risparmio energetico dovrà essere ristrutturato per migliorare la loro classe energetica.
Per quanto riguarda il tema dell’indipendenza energetica dalle fonti tradizionali, come i combustibili fossili e gli idrocarburi, le caldaie a gas metano saranno vietate dal 2040, con una proroga di 5 anni rispetto al termine ipotizzato inizialmente dalla Commissione. Inoltre, a partire dal prossimo anno, non ci saranno più incentivi per installare queste caldaie, ma verrà invece valorizzato e incentivato l’uso di sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano caldaie e pompe di calore o solare termico.
Infine, tutti i nuovi edifici residenziali dovranno installare impianti fotovoltaici entro il 2030. L’obbligo d’installazione di pannelli solari sui tetti riguarderà inoltre gli edifici pubblici e non residenziali in funzione delle loro dimensioni. In questo modo, il mondo dell’edilizia contribuirà a raggiungere un futuro più sostenibile e a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Parlamento Europeo A-9-2023-0033-AM-068-068_IT

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

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Il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, che si occupa di “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del medesimo giorno.

Il decreto-legge ha accolto numerose richieste e proposte che ANCI ha avanzato, riportate in uno specifico documento inserito nell’opuscolo allegato alla presente.

E’ prevista la copertura di 10 miliardi di euro per tutte le misure destinate ai Comuni e alle Città metropolitane che sono transitate fuori dal PNRR.

Si parla dei finanziamenti riguardanti la Rigenerazione Urbana per i comuni che superano i 15.000 abitanti, dei Piani Urbani Integrati per le 14 grandi città e per i comuni dell’hinterland, e dei 6 miliardi destinati alle piccole e medie opere per tutti i comuni.

Nel decreto-legge sono state incluse la maggior parte delle proposte dell’ANCI, volte a estendere queste regole a tutti i progetti.  Le regole per gli appalti e il personale per i progetti PNRR saranno semplificate ed erogheranno le norme attuali in vigore. Ad esempio, sarà possibile avviare i lavori in caso di urgenza, mentre si attende ancora la verifica dei requisiti delle imprese aggiudicatarie.

DOCUMENTO ANCI (2)

LEGGE n.18 Febbraio 2024 – Acustica e aggiornamento professionale

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Si porta a conoscenza che in virtù dell’emanazione della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023, , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU_SG n. 49 del 28 febbraio 2024 allegatae stato modificato Allegati 1 del D.Lgs. n: 42 del 17-02-2017, precisamente nella Legge di conversione troviamo:

All’Articolo 12

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-octies . All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”».

Pertanto, riportiamo per semplicità il testo coordinato:

Allegato 1 (modificato)

(artt. 21, 22 e 23) Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale

  1.    Presentazione delle domande

[..]

 Aggiornamento professionale

Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

StralcioGUSG28-02-20241

 

La legge di bilancio 2024 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

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La legge di bilancio 2024 prevede una ennesima proroga per la rivalutazione di quote e terreni introdotta dalla Legge n. 448/2001 che offre la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni per le persone fisiche e giuridiche. Questo significa che sarà possibile rivalutare il valore di terreni e partecipazioni detenuti nel proprio patrimonio al fine di adeguarsi al loro valore attuale di mercato.

La rivalutazione di terreni e partecipazioni può comportare diversi vantaggi fiscali, come ad esempio la possibilità di beneficiare di un trattamento più favorevole per quanto riguarda l’imposta sul reddito e l’imposta sulle plusvalenze.

Unica condizione posta dalla legge di bilancio 2024 è che siano detenuti alla data del 1°gennaio 2024.

I potenziali beneficiari della rivalutazione di terreni e partecipazioni sono:

ü  le persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli);

ü  le società semplici;

ü  gli enti non commerciali;

ü  le associazioni professionali;

ü  i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti dovranno, entro il 30.06.2024:

ü  produrre una perizia di stima (redatta da tecnici a tal fine abilitati) che deve essere asseverata sempre entro il 30.06.2024 e, nel caso delle partecipazioni, riferita all’intero patrimonio sociale;

ü  versare l’imposta del 16% calcolata sul valore di perizia, come già stabilito per il 2023. In un’unica rata oppure in tre versamenti differenti al 30.06.2024, 30.06.2025 e 30.06.2026;

ü  presentare il quadro RM (per i terreni) e il quadro RT (per le partecipazioni) del Modello Redditi PF relativo all’anno in cui è effettuata la rivalutazione, esponendo i dati richiesti.

Rivalutazione terreni e partecipazioni_2024_pdf

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPATE (2)

BONUS 75% PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

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Bonus del 75% per eliminare le barriere architettoniche.

Il DL 212/2023 ha introdotto alcune modifiche al decreto rilancio modificando e riducendo al 75% la possibilità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono rispettare i requisiti indicati dal DM 236/1989 e asseverati da tecnici abilitati.

Dal 2024 il bonus barriere non è applicabile alla sostituzione di pavimenti, porte e finestre.

La scadenza del bonus è rimasta invariata al 31 dicembre 2025 e necessita di bonifico parlante per la sua applicazione come detrazione Irpef.

Rimangono valide alcune eccezioni per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito non superiore a 15mila euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992

PROROGA TITOLI EDILIZI 2024

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Nel Decreto Energia  è presente una misura per la proroga straordinaria di permessi di costruzione, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

L’art. 4-quater della Legge 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, alle Scia presentate entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi entro il medesimo termine.

Precedentemente, tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023.

L’estensione dei titoli edilizi darà maggior flessibilità ai costruttori nel portare avanti i loro progetti, permettendo loro di avere più tempo per reperire i materiali necessari e gestire gli eventuali aumenti dei costi. Inoltre, questa proroga fornirà un ulteriore incentivo per l’attività edilizia, che è un importante motore dell’economia.

I lavori attualmente in corso o da avviare potranno beneficiare dell’estensione da 2 anni a 30 mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori. Ricordiamo che originariamente era prevista in soli 2 anni,  relativa a permessi di costruire rilasciati o formatisi e scia presentate fino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro il medesimo termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).

Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli edilizie:

  • Permessi di costruire
  • Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia)
  • autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).

La proroga non è automatica ed è prevista solo a patto che:

  • gli interessati presentino una comunicazione al Comune per manifestare la volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
  • non siano già decorsi i termini di inizio e/o fine lavori al momento della comunicazione al Comune
  • il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020.

Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater della Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”

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VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE (VIA): DAL 1° FEBBRAIO TRASMISSIONE ONLINE DELLE ISTANZE

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A partire dal 1° febbraio 2024, il processo di avvio del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) è stato semplificato grazie all’introduzione della modalità telematica per la presentazione delle istanze. Questa innovativa misura segna il primo passo verso la completa sostituzione della procedura attuale, che prevede la trasmissione della documentazione tramite posta ordinaria, “brevi manu” o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Questa iniziativa facilita il percorso di velocizzazione delle procedure e aiuterà sia il proponente pubblico e privato, che la direzione del Ministero nelle verifiche amministrative. Si tratta di un’iniziativa parte del percorso verso la dematerializzazione documentale e la semplificazione, utile in processi complessi di permitting, in cui il digitale diventa prezioso alleato dell’efficienza, nella direzione della transizione.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E LE PERTINENZE

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L’agevolazione “prima casa” spetta per tutti i tipi di pertinenze?
Sì, non solo per quelle in categoria C/2, C/6 e C/7, secondo la Cassazione.
Con tre recenti pronunce (Cass. nn. 33629/2023, 2351/2024 e 2364/2024), infatti, la Suprema Corte ha affermato l’applicabilità dell’agevolazione all’acquisto di ogni immobile che possa essere definito pertinenza della casa d’abitazione, ai sensi dell’art. 817 c.c. (destinazione durevole a servizio od ornamento).
Tale conclusione si fonda sul principio generale secondo il quale, anche in ambito tributario, alle pertinenze si estende la disciplina applicabile al bene principale (art. 23, co. 3, del TUR) e sulla natura esemplificativa – e non esaustiva – dell’elencazione contenuta nel co. 3 della Nota II-bis (all’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR), che contempla le categorie C/2, C/6 e C/7.

CASSAZIONE

Accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti

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Il Ministero della Cultura, a valle di un quesito di un Comune, è tornato sul tema dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/01 e i vincoli paesaggistici sopravvenuti, confermando – anche a seguito di parere dell’Avvocatura Generale dello Stato – che il vincolo sopravvenuto non va ricondotto, ai fini della sanatoria, ai limiti dell’art. 167, co.4 del dlgs 42/2004.

In particolare il Ministero, ribadendo posizioni espresse in precedenza ma oggetto di oscillamenti interpretativi, ha evidenziato che:

-laddove il vincolo sopravvenga all’abuso edilizio, non si configura illecito paesaggistico;

-è quindi esclusa l’applicabilità dei limiti ex art. 167, co. 4 dlgs 42/2004

-in sede di accertamento di conformità edilizia sarà sufficiente procedere con una autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dlgs 42/2004, ancorché ovviamente postuma.

Nello specifico l’Ufficio legislativo ha illustrato i due orientamenti giurisprudenziali sulla definizione di ‘volumi’ ai sensi dell’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004. Secondo un primo orientamento in sede di accertamento di conformità paesaggistica, di cui all’art.167 comma 4 del D.lgs. 42/2004, è illegittimo il diniego di nulla osta basato sull’esistenza di superficie e volumi utili senza una valutazione in concreto della natura tecnica degli impianti, destinati ad occupare i vani interessati.

Secondo un secondo orientamento, decisamente prevalente si evidenzia nel parere, che non assume rilievo la distinzione tra volumi tecnici e volumi di altro tipo e, a tal fine  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n.3026/2022, per cui il divieto di creazione di volumi, di cui all’art.167 c.4 dell’art.167 del D.lgs. 42/2004, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che crei volume, senza alcuna distinzione tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno.

Si è quindi concluso, ritenendo il ricostruito orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa maggiormente compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, per cui la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell’art.167 comma 4 lett. a) del D.lgs. 42/2004 comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici.

L’Ufficio legislativo ha, inoltre, richiamato il D.P.R. 139/2010 ed il successivo D.P.R. 31/2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, con cui il Legislatore ha escluso l’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi (Allegato A), mentre per altri di lieve entità ha previsto un procedimento autorizzatorio semplificato.

Tra questi il D.P.R. 31/2017 ha previsto al punto A.31 dell’allegato le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime”. Dette opere, osserva l’Ufficio legislativo, sono quindi escluse dall’ambito applicativo dell’art.167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto opere inidonee ad incidere negativamente sui valori del paesaggio, a prescindere da qualsiasi qualificazione o destinazione d’uso del bene realizzato.

circolare-SG-n-38-2023-del-4-9-2023

allegato-parere-uff-legislativo-prot-19133-del-19-7-2023

TERZO CONDONO EDILIZIO I LIMITI VOLUMETRICI E LA SANATORIA FRAZIONATA:LA SENTENZA

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La Corte di Cassazione per frenare le interpretazioni soggettive, ha emesso una sentenza sul terzo condono edilizio riguardante i limiti volumetrici che possono essere concessi per le costruzioni. Secondo la Corte, i limiti volumetrici devono essere stabiliti in modo rigoroso e non possono essere superati.

La sentenza n.694/2024 riguarda la sospensione dell’ordine di demolizione di un fabbricato a seguito delle istanze di condono presentate dal privato. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato che il fabbricato deve essere considerato come un’unica struttura e non come unità separate, pertanto non è possibile accogliere una sanatoria frazionata.

La sentenza riafferma i limiti volumetrici stabiliti nel terzo condono edilizio del 2003. Secondo questi limiti, ogni unità abitativa non può superare i 750 metri cubi, mentre l’intero fabbricato non può superare i 3000 metri cubi. Questi limiti si applicano a tutte le opere abusive completate entro il 31 dicembre 1993 e che non hanno subito un ampliamento del 30% della volumetria iniziale.

CONDONO EDILIZIO (2)

GUIDA ALLE DETRAZIONI EDILIZIE

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Il 2024 è caratterizzato dalla rimodulazione di nuove detrazioni edilizie mentre altre agevolazioni restano invariate con le condizioni di accesso conosciute. Nel 2024 non sono più applicabili il Bonus Casa Green e gli incentivi prima casa under 36 (restano solo quelli legati al mutuo garantito) e sono cambiate le regole o gli importi per il Super Bonus, il Bonus Facciate e il Bonus Mobili.

Bonus Casa 2024

GUIDA AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

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Il documento offre un commento sintetico e schematico delle novità apportate dal Codice alla disciplina dei contratti pubblici, partendo dall’analisi dei principi generali e degli strumenti  digitali che costituiscono i presupposti per una efficiente gestione del contratto pubblico.

La Guida si sofferma, inoltre:
-sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti e sul riordino dei requisiti di partecipazione dell’operatore economico, compresa la valutazione di efficacia delle misure di self-cleaning e la rilevanza della reputazione dell’impresa;
-sulle diverse fasi del ciclo di vita del contratto pubblico, con particolare attenzione al nuovo ruolo del RUP;
-sugli aspetti innovativi del partenariato pubblico-privato.
Un paragrafo autonomo è dedicato alle regole applicabili nei settori speciali.

GUIDA_CONTRA_PUBBLICI

Superbonus e crediti non utilizzati: cosa cambia dal 1° dicembre 2023. Le istruzioni

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Dal 1° dicembre è obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate il mancato utilizzo dei crediti indiretti maturati a seguito di sconto in fattura o cessione del credito.

I diretti interessati dovranno fornire le informazioni richieste attraverso uno specifico servizio che è disponibile all’interno della Piattaforma di cessione dei crediti (leggi le istruzioni cliccando qui).

Tenuto ad effettuare comunicazione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus non utilizzabili è l’ultimo cessionario. L’operazione deve essere effettuata indipendente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Oltre alle istruzioni operative, attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come effettuare la comunicazione, lo scorso 23 novembre 2023 è stata resa disponibile una FAQ (allegate alla presente). Da questi adempimenti rimangono completamente esclusi i crediti che sono stati sottoposti a dei sequestri.

La comunicazione dei crediti inutilizzabili è una disposizione che è stata introdotta attraverso l’articolo 25 del Decreto-legge n. 104/2023. L’obbligo di assolvere a questo adempimento prende ufficialmente il via a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 23 novembre 2023 allegato alla presente.

Oltre ai crediti relativi al superbonus, oggetto dell’adempimento sono anche i crediti relativi ai seguenti adempimenti:

  • bonus casa;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica;
  • bonus barriere;

Agenzia-delle- Entrate-Provvedimento- comunicazione-bonus edilizi-non utilizzabili PUB

Faq del 23 novembre 2023. Crediti bonus edilizi sottoposti a sequestro

FALSA ATTESTAZIONE DI COLLAUDO:IL PROFESSIONISTA NON DEVE VERIFICARE SE IL TITOLO ABILITATIVO E’ LEGITTIMO

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Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.

Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.

L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.

Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito  dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

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INCENTIVI PER LE COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI

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La Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il decreto CER è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.

È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.

I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.

Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.

Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.

CER – presentazione decreto

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – RICHIESTA CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICABILITA’. LE RISPOSTE DEL MEF PER I FABBRICATI COLLABENTI, RURALI STRUMENTALI, CONDUZIONE ASSOCIATA DI TERRENI

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A seguito di alcune istanze avanzate dai Comuni il Mef ha pubblicato le risposte a singoli quesiti sulla legittimità dell’imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata, rispondendo alle pretese tributarie. Non è dovuta l’Imu sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita. Per fruire dell’aliquota ridotta pari allo 0,1 riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento finanze con la risoluzione n. 4/2023 a seguito delle posizioni assunte da alcuni Comuni sull’assolvimento dell’imposta.

IMU_2023_RISOLUZIONE

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

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L’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non ha la natura di servizio standardizzato e dunque non può essere affidata con una gara al massimo ribasso. Lo conferma l’ufficio precontenzioso e pareri dell’Anac su una istanza presentata dall’OICE relativamente all’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito della procedura per i lavori di riqualificazione di un tratto stradale lungo la S.S. Basentana. L’Anac fa, così, chiarezza sui criteri di aggiudicazione dei SIA e, in particolare, sui servizi aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

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