Notizie in Primo Piano
AGENZIA DELLE ENTRATE Prot 1040 – Obbligatorietà predisposizione elaborato planimetrico
FONDAZIONE GEOMETRI-MARSH La copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE stipulata da FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI con la compagnia AIG Europe SA, valida e già attiva per i Geometri Neo/Re-iscritti all’albo professionale…
CASSA ITALIANA GEOMETRI Comunicazione prot. 46675-SDG
CNGGL – MIUR Decreto 15012021 Prot 627 – Esami di Stato per l’abilitazione alla professione Geometra
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FONDAZIONE GEOMETRI-MARSH
La copertura assicurativa gratuita di RC PROFESSIONALE stipulata da FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI con la compagnia AIG Europe SA, valida e già attiva per i Geometri Neo/Re-iscritti all’albo professionale nel periodo 01.01.2021 – 30.06.2021
Il neo/re iscritto NON deve fare nulla, è automaticamente incluso
ANNO 2021
RETE PROFESSIONI TECNICHE
LINEE GUIDA SUPERBONUS
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
AGENZIA DELLE ENTRATE
Provv. artt. 119-121 DL Rilancio 08.08.2020
RISPOSTE INTERPELLI AGENZIA DELLE ENTRATE
AGEDRMAR_18121_2020_1022-EVIDENZE
Risposta all’interpello n. 194 del 2020
Risposta all’interpello n. 224 del 2020
Risposta all’interpello n. 255 del 2020
Risposta all’interpello n. 256 del 2020 (1)
Risposta n. 286 del 28 agosto 2020
Risposta n. 287 del 28 agosto 2020
Risposta all’interpello n. 325 del 2020
Risposta all’interpello n. 326 del 2020
Risposta all’interpello n. 327 del 2020
Risposta all’interpello n. 328 del 2020
Due stralci da Italia Oggi in merito alla perdita delle agevolazioni in caso di opere abusive.
italiaoggi_7_9_20_110_abusi_ko
italiaoggi_7_9_20_110_abusi_ko_2
Il riferimento all’articolo 49 del DPR 380/2001 da luogo a dubbi interpretativi, anche perché la norma sembra scritta per gli interventi che danno diritto all’agevolazione (in pratica la pratica di ristrutturazione che da luogo all’agevolazione fiscale). Diversamente sarebbe poco comprensibile il comma 2 :” È fatto obbligo al comune di segnalare all’amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all’articolo 24, ovvero dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.” Calare questa norma nella verifica della conformità edilizia è per certi aspetti una forzatura, perché di certo il secondo comma non sarebbe quasi mai verificato.
Mentre risulta abbastanza pacifica l’interpretazione che la sanatoria dell’immobile reintegra l’agevolazione fiscale, il dubbio su quale sia la portata della verifica sulla conformità edilizia necessita di una interpretazione da parte dell’ AGE : è sufficiente verificare la regolarità delle parti interessate dall’intervento agevolato o la verifica globale dell’edificio ? (esempio: nella realizzazione di un cappotto esterno, è sufficiente verificare sagoma, prospetti, distacchi e distanze, oppure è obbligatorio entrare nel merito delle singole unità immobiliari e delle parti comuni non necessariamente interessate dai lavori?)
Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020
Nuova risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%.
Se il condominio usufruisce del superbonus del 110% gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari abitative passano al 110% e i limiti di spesa si sommano.
Tra le precisazioni significative :
– la detrazione al 110% per la sostituzione della caldaia autonoma, sempre che il condominio usufruisca del superbonus.
– le spese per la sostituzione dei bancali e delle cerniere dovuti alla realizzazione del cappotto rientrano nel 110% così come tutte le spese accessorie necessarie agli interventi trainanti o trainati.
– Utile, anche se già indicato nel decreto Mise ancora in fase di pubblicazione, la conferma dell’Agenzia in merito alla detrazione al 110% delle persiane e avvolgibili, laddove gli infissi divengano interventi trainati .
CNGGL
GLI IMMOBILI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE MAGGIORATA E I LAVORI TRAINANTI E TRAINATI
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LR n.14 pubblicata sul BUR in data 29/12/2020 avente ad oggetto: Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all’ articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 e recepire le norme di semplificazione in materia di governo del territorio di cui al decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 che apporta modifiche alle seguenti Leggi Regionali:
LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013, N. 15
Art. 2 – Modifiche all’ articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2013, n.15
Art. 3 – Modifiche all’ articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 4 – Modifiche all’ articolo 4 bis della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 5 – Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 6 – Sostituzione dell’ articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 7 – Introduzione dell’ articolo 10 bis nella legge regionale n. 15 del 2013
Art. 8 – Introduzione dell’ articolo 10 ter nella legge regionale n. 15 del 2013
Art. 9 – Modifiche all’ articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 10 – Modifiche all’ articolo 13 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 11 – Modifiche all’ articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 12 – Modifiche all’ articolo 16 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 13 – Sostituzione dell’ articolo 18 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 14 – Modifiche all’ articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 15 – Introduzione dell’ articolo 19 bis nella legge regionale n. 15 del 2013
Art. 16 – Modifiche all’ articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 17 – Sostituzione dell’ articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 18 – Modifiche all’ articolo 23 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 19 – Modifiche all’ articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 20 – Modifiche all’ articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 21 – Modifiche all’ articolo 32 della legge regionale n. 15 del 2013
Art. 22 – Modifiche all’allegato alla legge regionale n. 15 del 2013
LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 2004, N. 23
Art. 23 – Modifiche all’ articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
Art. 24 – Modifiche all’ articolo 16 bis della legge regionale n. 23 del 2004
Art. 25 – Modifiche all’ articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004
Art. 26 – Modifiche all’ articolo 17 bis della legge regionale n. 23 del 2004
Art. 27 – Modifiche all’ articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004
Art. 28 – Modifiche all’ articolo 21 della legge regionale n. 23 del 2004
Art. 29 – Introduzione dell’ articolo 22 bis nella legge regionale n. 23 del 2004
Art. 30 – Sostituzione dell’ articolo 23 della legge regionale n. 23 del 2004
LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2017, N. 24
Art. 31 – Modifiche all’ articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017
TRIBUNALE DI MODENA – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
Emergenza Terremoto in Emilia
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione ha ribadito che, in particolare per la scadenza di febbraio 2018 relativa alla ricostruzione delle attività produttive agricole, ad oggi non è prevista una proroga dei termini ……..
COMUNICAZIONE IMPORTANTE RAPPRESENTANTI DELL’AREA SISMA EMILIANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Regione Emilia Romagna
Estratto della norma:
Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.
Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.