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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
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Per usufruire della convenzione il professionista dovrà collegarsi al link https://www.build.it ed accedere con le proprie credenziali (se non si è registrati è necessario effettuare prima la registrazione).
Una volta autenticati nell’area riservata cliccare su seguente link https://www.build.it/convenzioni/cng/ e seguire le indicazioni fornite nella breve guida della procedura di adesione alla Convenzione che si allega alla presente mail.
GUIDA ADESIONE CONVENZIONE CNGeGL-DEI
Emergenza Terremoto in Emilia
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione ha ribadito che, in particolare per la scadenza di febbraio 2018 relativa alla ricostruzione delle attività produttive agricole, ad oggi non è prevista una proroga dei termini ……..
COMUNICAZIONE IMPORTANTE RAPPRESENTANTI DELL’AREA SISMA EMILIANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Regione Emilia Romagna
Estratto della norma:
Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.
Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.