Legislazione nazionale

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E INIZIO DEI LAVORI

By Legislazione nazionale | No Comments

Il TAR Campania-Napoli 05/04/2022, n. 2323 ha ricordato che secondo l’orientamento giurisprudenziale, la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo (C. Stato 20/11/2017, n. 5324), e ciò al fine di non far conseguire la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche. Inoltre l’inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (C. Stato 24/01/2018, n. 467; C. Stato 19/09/2017, n. 4381; TAR Toscana 30/10/2018, n. 1426). Ciò posto, dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica a corredo emergeva che i lavori non erano ancora stati iniziati in quanto non vi era alcuna traccia di effettiva attività edilizia in corso. A tal fine il TAR ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito in atti dell’ordine di materiale per la realizzazione di prefabbricati industriali effettuato, peraltro, in data antecedente al rilascio del permesso di costruire.

Inoltre i giudici hanno chiarito che la proroga del termine permesso di costruire può essere accordata, con provvedimento motivato: – per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del titolo; – in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; – per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori; – quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

In ogni caso tuttavia la richiesta di proroga deve essere presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio e ciò proprio in virtù del fatto che la pronuncia di decadenza ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal citato art. 15, D.P.R. 380/2001.

TAR_NA_2323_2022

NUOVE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

By Legislazione nazionale | No Comments

Le nuove Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie definiscono per gli operatori del mercato (valutatori, società di valutazione, banche, ecc.) una serie di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, nell’ottica di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli immobili e al fine di favorire la stabilità degli intermediari creditizi, sia nelle operazioni di erogazione dei crediti sia nelle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite.

LineeGuidaValutazImmobili05042022

Approvato il Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022

By Legislazione nazionale | No Comments

Il Ministero di Giustizia, in data 4 aprile, ha giudicato idoneo al raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 6, comma 3, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Codice di comportamento delle imprese di costruzione 2022, che sostituisce la revisione 2013. Il documento offre adeguato supporto per la predisposizione dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle imprese. L’attuale versione, coerente con le Linee Guida di Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia nel mese di giugno 2021, ricomprende tutte le nuove fattispecie di reato introdotto.

Linee_Guida_Ance_231_revisione_2022_Codice-comportamento

Sito delle Entrate ko: arriva la proroga degli adempimenti

By Legislazione nazionale | No Comments

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 31 marzo 2022, ha reso noto che, come evidenziato da Sogei S.p.A. – società incaricata, tra le altre cose, della gestione del sito web e dei servizi informatici dell’Amministrazione finanziaria – a causa di alcuni anomali cali di tensione elettrica, si sono verificati danneggiamenti ai propri sistemi impiantistici che a partire dalle ore 14,07 del giorno 30 marzo 2022, hanno comportato dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate.

A risentirne, pertanto, tutti gli adempimenti in scadenza proprio nella giornata del 30 marzo, che in calendario erano ben 11 tra versamenti, comunicazioni e dichiarazioni; a cui però si aggiungono quelle per così dire “quotidiane”, come ad esempio i termini per l’emissione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia, alla luce di tale situazione, ha comunicato che provvederà ad emanare un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 non appena Sogei avrà provveduto alla riattivazione dei servizi e dei collegamenti.

In base a tale norma, infatti, qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati con apposito provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Pertanto, ora, si resta in attesa dell’anticipato provvedimento con il quale si potranno conoscere le date effettivamente coinvolte e sapere, di conseguenza, quante scadenze entreranno nella proroga; possibile un differimento fino a 10 giorni dalla pubblicazione del documento di prassi.

Provvedimento irregolare funzionamento uffici 31.03.2022

SUPERBONUS – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

By Legislazione nazionale | No Comments

28/03/2022

Con una recente sentenza del 14/03/2022, n. 1681 (allegata alla presente per i Collegi associati), il TAR Campania si è pronunciato su un tema relativo alla domanda rivolta al Comune per l’accesso agli atti concernenti la regolarità edilizia e urbanistica dell’immobile oggetto di interventi di cui all’art. 119, D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%).

Nella fattispecie il ricorrente aveva intenzione di ristrutturare l’abitazione di sua proprietà usufruendo del suddetto beneficio fiscale. Non avendo ottenuto, con una prima istanza, la copia conforme della licenza edilizia (perché introvabile), proponeva un’altra istanza di accesso volta all’acquisizione degli atti utili ad attestare la legittimità dell’immobile (atti relativi al piano di lottizzazione, licenze di abitabilità, licenze edilizie, pareri della Commissione edilizia e della Soprintendenza, fogli mappali del Catasto dei terreni, cartografie viarie). Anche questa seconda istanza veniva respinta dal Comune.

In proposito il TAR ha affermato che, in relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse diretto, attuale e concreto all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica dell’immobile di cui il richiedente è proprietario, con conseguente obbligo del Comune di consentirne la visione e l’estrazione di copia. Secondo il TAR la richiesta era dunque legittima in quanto: – aveva ad oggetto atti e documenti in relazione ai quali era indubbia l’esigenza conoscitiva e acquisitiva del richiedente, in funzione della tutela delle proprie ragioni, essendo tutti titoli inerenti la regolarità edilizia della costruzione; – l’accesso risultava funzionale all’esercizio delle indefettibili prerogative di proprietario dell’immobile. I giudici hanno di conseguenza ordinato al Comune di esibire la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.

Inoltre, con tale sentenza, il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il proprietario aspira e ha quindi assegnato al Comune (inerte fino a quel momento) il termine di 30 giorni per consentire la visione e la copia degli atti.

TAR_NA_1681_2022

 

25/01/2022

In caso di istanza di accesso agli atti che possono influire sulla richiesta dell’agevolazione Superbonus 110, in presenza dell’interesse diretto del richiedente, il Comune è tenuto a tener presente l’urgenza della richiesta correlata alla temporaneità dei benefici legati all’agevolazione fiscale. Questa la decisione del TAR del LAZIO con la  sentenza n. 8968/2021 del Tar Lazio.

Tar-Lazio-8968-2021

Chiarimenti Anac: collaudo dell’opera per compensazione aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

By Legislazione nazionale | No Comments

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, dovuti alla situazione pandemica ed all’aumento della richiesta grazie agli incentivi in edilizia, il Governo ha introdotto alcune misure, decreto Sostegni-bis, per porre rimedio al problema.

Prime tra tutte la compensazione, ossia un meccanismo volto a garantire alle imprese appaltatrici di opere pubbliche un sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere.

A seguito di una richiesta di parere da parte di un Istituto di valenza nazionale in merito all’applicazione dell’art. 1-septies del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, l’Anac ha fornito opportuni chiarimenti nella delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022.

Gli aiuti previsti dal decreto vanno riconosciuti anche a lavori terminati, a condizione che la stazione appaltante non abbia ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione; questo, in sintesi, quanto espresso dall’Autorità a seguito di una richiesta di parere.

Delibera-ANAC_8febbraio2022_63 (1)

Le novità della Legge di Bilancio

By Legislazione nazionale | No Comments

Sgravi per famiglie e imprese, nuove aliquote Irpef, bonus fiscali, soppressione Irap ditte individuali, sconti su contributi previdenziali, stabilizzazione giudici onorari, scuola (L. n. 234/2021)

Sono queste le principali misure previste dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (testo in calce) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024″ (Legge di Bilancio 2022), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.

BONUS_FISCALI_LEGGE_BILANCIO

ESTIMI CATASTALI – OPUSCOLO CON SENTENZE

By Legislazione nazionale | No Comments

Gli estimi catastali sono tariffe, che variano da Comune a Comune, che tengono conto della qualità, della Categoria e della classe di una determinata unità immobiliare e che costituiscono la base su cui vengono calcolate le rendite catastali.  Il riclassamento è sempre motivo di contenzioso e la conoscenza delle varie Sentenze di merito sono un buon supporto per i professionisti, che si trovano spesso a sostenere la committenza  per affrontare i ricorsi con le Commissioni Tributarie e i procedimenti giudiziari.

ESTIMI

CARICO URBANISTICO _ OPUSCOLO

By Legislazione nazionale | No Comments

CORTE DI CASSAZIONE

Il concetto di “carico urbanistico”, è particolarmente complesso e rappresenta uno dei concetti chiave dell’urbanistica.

In particolare, è l’effetto che viene prodotto dall’insediamento primario come domanda di strutture ed opere collettive, in dipendenza del numero delle persone insediate su di un determinato territorio.

Secondo la Corte di Cassazione, la nozione di “carico urbanistico” va valutata con riferimento all’aspetto strutturale e funzionale dell’opera ed è rilevabile anche nel caso di una concreta alterazione dell’originaria consistenza sostanziale di un manufatto in relazione alla volumetria, alla destinazione o all’effettiva utilizzazione, tale da determinare un mutamento dell’insieme delle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione, con particolare riferimento agli standard fissati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Cass. Sez. III n. 36104, 5/10/2011).

Inoltre, l’aggravio del carico urbanistico deve essere considerato in relazione agli indici della consistenza dell’insediamento edilizio, del numero dei nuclei familiari, della dotazione minima degli spazi (Sez. III n. 6599, 17/2/2012).

Rafforza la mancata definizione di “carico urbanistico” nel nostro ordinamento nazionale, l’Intesa in sede di Conferenza unificata, sancita con D.P.C.M. 20 ottobre 2016, con la quale nell’approvare il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell’art. 4, comma 1-sexies, del T.U.Ed. n. 380/2001, è stato definito il carico urbanistico come il “Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso”.

IL_CARICO_URBANISTO_E _ONERICONCESSORI

 

 

DECRETO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

By Legislazione nazionale | No Comments

Il Decreto legge “Infrastrutture e trasporti” n. 121/2021 è stato approvato, in via definitiva, il  4 novembre 2021 – dal Senato che non ha fatto modifiche rispetto al testo ricevuto dalla Camera dei Deputati. Il testo è dunque definitivo e andrà in Gazzetta Ufficiale.  Si può leggere a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01316640.pdf

L’articolato interviene in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, di funzionalità del Ministero delle infrastrutture, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

In sintesi, le principali misure contenute nel cosiddetto “Decreto Infrastrutture” sono di seguito riportate

FONDO PER LE RETI CICLABILI URBANE (ART. 1, CO. 6-BIS) Sono stati ampliati gli interventi per i quali è possibile utilizzare il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane da parte di Comuni e unioni di Comuni.

DIGHE E RISORSE IDRICHE Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, si interviene sulla disposizione che trasferisce al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili la vigilanza sulle dighe, precisando che restano comunque fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonché le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti. Si modifica poi l’art. 114, co. 4, del Codice dell’ambiente in materia di piano di gestione delle dighe ai fini delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento precisando che la disciplina previgente – che demanda la predisposizione del piano al gestore sulla base di criteri fissati con apposito decreto ministeriale – si applica solo alle “grandi dighe”, mentre per le “piccole dighe” le modalità di attuazione della normativa nazionale sono demandate alle singole Regioni interessate. Modificata anche la disciplina relativa all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione e adduzione e alla vigilanza sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle opere medesima al fine precipuo di affidarne la competenza al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nel caso di “grandi dighe” e di specifiche tipologie progettuali, oppure a Regioni o province autonome negli altri casi. Vi sono inoltre disposizioni riguardanti il “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” intervenendo sulla sua formazione e attuazione, sul monitoraggio degli interventi previsti e sui poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti preposti all’attuazione degli interventi.

INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI VEICOLI NUOVI A BASSE EMISSIONI, ELETTRICI E IBRIDI (ART. 8) Si interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni, il cosiddetto ecobonus, specificando che il termine del 31 dicembre 2021, per usufruire dei contributi, si riferisce alla sola data di acquisto del veicolo e non alla data di immatricolazione, che in quanto legata ai tempi di consegna del veicolo può pertanto essere successiva. Questa modifica si applica alle procedure in corso e si fissano i termini di scadenza per il completamento della procedura on line di prenotazione dei contributi. Si prevede, inoltre, che le risorse ancora disponibili per il cosiddetto extrabonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi siano destinate invece alla copertura dell’ecobonus previsto per gli stessi veicoli. Introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico per coloro che entro il 31 dicembre 2021 installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione del veicolo modificato. Tra le altre misure, vengono modificate alcune disposizioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 77, 78 e 79) relative al riconoscimento di un contributo del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, destinato alle persone fisiche con Isee inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli elettrici (categoria M1) nuovi di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30 mila euro, al netto dell’Iva. Viene eliminata la previsione che il contributo sia alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, specificando che esso è concesso a un solo soggetto per nucleo familiare.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 10, CO. 7) Si dispone che le pubbliche amministrazioni utilizzino esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica (Cie) e la carta nazionale dei servizi (Cns) ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete (il cosiddetto switchoff per l’accesso ai servizi online). Si prevede, inoltre, che sia stabilita la data a decorrere dalla quale le pubbliche amministrazioni dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l’accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete. Si stabilisce, infine, che sia individuata anche la data a decorrere dalla quale i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico dovranno usare esclusivamente le identità digitali Spid, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

IN MATERIA DI PROGETTAZIONE TERRITORIALE E INVESTIMENTI (ART. 12) Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e in quelli ricompresi nelle aree interne del Paese, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) si prevede l’istituzione del “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. La finalità del Fondo è quella di animare e potenziare la progettualità locale, per fare in modo che le risorse a disposizione servano concretamente il recupero del divario infrastrutturale e socio-economico che caratterizza i territori del Mezzogiorno e delle aree interne. Esteso l’ambito di operatività del Fondo anche alle regioni Umbria e Marche e alle Province e Città metropolitane. La dotazione del Fondo è stata conseguentemente incrementata di 38 milioni per un totale di più 161,5 milioni per il biennio 2021-2022. Stabilito, per consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, che l’adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali all’interno del Comitato direttivo dell’Agenzia per la coesione territoriale venga assicurata attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata, due in rappresentanza delle Regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali. Introdotte norme finalizzate all’accelerazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativi ad alcuni interventi infrastrutturali indicati nel Pnrr o finanziati dal cosiddetto Fondo complementare e che risultano elencati nell’Allegato IV al “Decreto Semplificazioni”.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2) Limitatamente al 2021, viene prorogato dal 15 settembre al 31 dicembre 2021 (il testo iniziale prevedeva il 15 ottobre) il termine concesso ai Comuni per beneficiare dei contributi – previsti dall’art. 1, co. 29, della Legge di Bilancio 2020 – per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Conseguentemente, sempre limitatamente al 2021, viene prorogato al 31 gennaio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

PROROGA IN MATERIA DI INVESTIMENTI DESTINATI AI COMUNI (ART. 13, CO. 2-BIS) Nella norma vi è una disposizione che differisce dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dalla Legge di Bilancio 2019 entro cui i Comuni presentano le richieste al Ministero dell’Interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse previste per il 2022. Conseguentemente, viene differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine entro cui il Ministero dell’Interno provvede alla attribuzione dei contributi previsti.

PROROGA UTILIZZO RISORSE STRAORDINARIE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (ART. 13-BIS)  Stabilito di estendere fino al 31 dicembre 2021 i termini entro i quali gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio, nel caso in cui tali variazioni riguardano le risorse trasferite agli enti a ristoro della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a valere sull’apposito Fondo istituito per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti locali, che rientrano nelle certificazioni attestanti la suddetta perdita di gettito.

CABINA DI REGIA EDILIZIA SCOLASTICA (ART. 14) Si integra con un rappresentante dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione la composizione della Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, istituita dall’art. 1, co. 61, della Legge di bilancio per il 2020.

IN MATERIA DI PEREQUAZIONE INFRASTRUTTURALE (ART. 15) Viene modificata la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, prevista dall’art. 22 della legge n. 42 del 2009, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione, allo scopo di semplificarne le procedure. Sono tre le fasi del nuovo procedimento complessivo. La prima fase, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti, comprendendo nelle stesse le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale e idrica. La ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti entro il 30 novembre 2021. La ricognizione delle infrastrutture di competenza non statale è effettuata dalle Regioni e Province autonome, nonché dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti. La ricognizione effettuata è trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle Regioni e Province autonome che la trasmettono, insieme a quella di propria competenza, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e all’Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d’intesa con le Regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per il 2022, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). La terza fase, di carattere realizzativo, prevede che entro trenta giorni dall’adozione del decreto, le singole amministrazioni centrali assegnatarie di quote di finanziamenti procedano alla pianificazione, all’individuazione dei soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell’intervento, e al monitoraggio del processo. Per molti aspetti resta comunque confermato l’impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull’individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione di 4,6 miliardi di euro.

DISPOSIZIONI PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2018 (ART. 16, CO. 3)  Si interviene a favore degli interventi di ricostruzione previsti nei Comuni della città metropolitana di Catania e della provincia di Campobasso, interessati dagli eventi sismici del 2018, stabilendo che non sia più obbligatorio annotare la concessione del contributo per la ricostruzione nei registri immobiliari, modificando quindi quanto previsto dall’art. 10 del cosiddetto “Decreto Sblocca Cantieri”.

COMPENSAZIONI PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (ART.16, CO. 3-NOVIES)  Novità nelle norme contabili previste dall’art. 1-septies del “Decreto Semplificazioni”, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista loro contabilizzazione, per determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati.

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NEI COMUNI IN CUI SI TROVANO SANTUARI RELIGIOSI: DOMANDE ENTRO L’8 NOVEMBRE

By Legislazione nazionale | No Comments

Con un Provvedimento dell’8 settembre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le regole per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto “Agosto” (Dl 104/2020) dedicato alle imprese e agli esercenti che svolgono la propria attività nei centri storici dei comuni dove si trovano santuari religiosi e che presentano più di 10mila abitanti, che hanno registrato un calo del fatturato a causa della pandemia. 

CONTRIBUTO_A_FONDO_PERDUTO

 

Dal 7 ottobre 2021 al via le nuove regole per il rinnovo periodico conformità antincendio condomini

By Legislazione nazionale | No Comments

A partire dal 7 ottobre 2021, tutti i condomìni di altezza antincendio superiore a 24 metri rientrano nell’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio da ripetere ogni dieci anni.

L’obbligatorietà della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è un adempimento che per gli edifici civili deve essere effettuato tramite un’apposita richiesta ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.

Con l’attestazione di rinnovo periodico si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio e il corretto adempimento degli obblighi gestionali e di manutenzione previsti dalle norme. La documentazione deve anche contenere un’asseverazione, a firma di professionista antincendio (iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno).La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, se presenti, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco.

Va ricordato che, indipendentemente dalla scadenza di 10 anni, se si effettuano lavori che introducono modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio o considerate sostanziali da specifiche norme tecniche, ricorre l’obbligo di presentazione della SCIA antincendio, preceduta, per gli edifici di altezza superiore a 32 metri, dall’esame del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco qualora vi sia un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate. Se le modifiche non sono rilevanti ai fini antincendio e non sono considerate sostanziali, è comunque necessario documentarle al Comando all’atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico.

L’obbligo di avviare nuovamente le procedure antincendio ricorre dunque «ogni qualvolta sopraggiunga una modica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate» e in tutte le casistiche elencate nell’allegato IV al D.M. 7 agosto 2012.

Va inoltre ricordato, che  il 30 giugno 2022 scade il termine entro cui i condomìni di altezza antincendio superiore a 12 metri devono attuare idonee misure organizzativo-gestionali finalizzate ad affrontare un’eventuale emergenza causata dallo scoppio di un incendio, nonché a mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni. Più in generale, si tratta degli adempimenti introdotti dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale sono state modificate le norme sulla sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (D.M. 246 del 1987.

PREVENZIONE_INCENDI

Demolizione e ricostruzione in zone vincolate: i chiarimenti del Consiglio Superiore Lavori pubblici

By Legislazione nazionale | No Comments

E’ possibile secondo il nuovo chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell’11 Agosto 2021  (allegato e riservato ai Collegi associati) procedere agli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il nuovo parere reso dal CSLLPP riguarda un dubbio interpretativo avanzato dal Comune di Bassano del Grappa, insieme ad altri Comuni limitrofi, circa la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.

Quesito

Il Comune in questione ha richiesto precisazioni applicative in ordine alla corretta interpretazione della modifica normativa apportata dal dl n. 76/2020 (decreto Semplificazioni 2020) all’art. 3 comma 1) lett. d) al dpr n. 380/2001, anche alla luce della circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione, nonché della nota interpretativa del CSLLPP dell’8 luglio 2021 prot. n. 6865.

In particolare, si chiede di specificare meglio l’ambito di applicazione della tipologia di intervento “ristrutturazione mediante demo-ricostruzione” (che nella definizione del dpr n. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (dlgs n. 42/2004), in considerazione della recente modifica normativa introdotta dalla legge Semplificazioni all’art. 3, lettera d) del dpr n. 380/2001.

Ristrutturazione edilizia

L’art. 3, comma 1, lettera d), del dpr n. 380/2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…).

La norma pone, però, un limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs n. 42/2004, per i quali:

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

 

Nella nota n. 6865/2021 viene esposto che:

per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente…(naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali).

Pertanto, l’istante chiede un chiarimento formale a conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, sia consentito intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente.

Il CSLLPP ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni differenti tra loro:

  • beni culturali, si sostanziano in beni mobili e immobili (è dedicata la Parte II del Codice);
  • beni paesaggistici, si sostanziano in beni immobili ed aree (è dedicata la Parte III del Codice).

Si tratta, quindi, di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia.

E’ evidente che non sia possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni culturali (immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice), in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio.

Per quanto riguarda, invece, i beni paesaggistici, la competenza autorizzatoria ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio.

Quindi, secondo il parere del CSLLPP: per gli immobili inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

Per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice, invece, è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro; per essi la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.

Parere-CSLLPP_7944_11-08-2021

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close