Legislazione nazionale

CONDONO EDILIZIO: NON SI PUO’ DEMOLIRE A POSTERIORI UN ABUSO PER OTTENERE LA SANATORIA

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Cassazione: cercare di demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso. La normativa edilizia prevede una sola possibilità di ottenere la sanatoria di eventuali difformità edilizie: l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che passa dal concetto di conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cosiddetti abusi formali). In tema di abusi e gestione delle difformità, occorre fare molta attenzione perché in Italia dal 1985 si sono susseguite tre leggi speciali che hanno disposto la sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione o in difformità dalle stesse (il condono edilizio degli abusi sostanziali).

Le tre leggi sul condono hanno anche stabilito precise finestre temporali, requisiti e adempimenti. Con la sentenza n. 32267 del 2 settembre 2022 (allegata alla presente) la Corte di Cassazione penale ha nuovamente sviscerato alcuni aspetti, che rendono restrittive le attività di sanatoria per sanare gli illeciti. La Suprema Corte  ha rigettato un ricorso partendo dalla consulenza tecnica effettuata nel 2020 dal pubblico ministero, con la quale era stato accertato che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione e dell’unica domanda di condono presentata avevano volume pari a 1.160 mc., cubatura superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive dalla legge 724/1994 (Secondo condono edilizio), ai sensi della quale l’istanza era stata avanzata (l’art. 39 comma 1 della legge 724/1994 consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»).

Quanto alla circostanza che, successivamente al sopralluogo del 2020 da parte del consulente tecnico, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità, la Cassazione spiega che è irrilevante, poiché come da principio ormai consolidato, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021).

Pertanto demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso.

Nella stessa Sentenza è stato inoltre sottolineato che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano eseguito sui manufatti oggetto dell’ordine di demolizione (non ancora demoliti) ulteriori interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa. In tal senso, l’ordinanza ha correttamente ritenuto che, quand’anche avesse esito favorevole il ricorso giurisdizionale amministrativo pendente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria ordinaria concernente la modifica della destinazione d’uso i per ritenuta non conformità alla disciplina edilizia concernente i requisiti di illuminazione naturale, ciò non spiegherebbe alcun effetto sull’esito della sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità.

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BONUS EDILIZI: COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI E RITARDI NELLA COMUNICAZIONE

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E’ stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle entrate sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).

Con la circolare n. 33/E ottobre 2022, vengono i forniti ulteriori chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già oggetto della circolare n. 23/E Giugno 2022, dove erano state date le indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus 110% dal decreto Aiuti. Con la nuova Circolare l’Agenzia delle Entrate aggiunge informazioni sulle istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Il documento riporta la disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del creditoqualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Sempre alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto Aiuti-bis (Dl n.115/2022), la circolare fornisce inoltre una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.

La circolare commenta inoltre le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.

COME RIMEDIARE IN CASO DI RITARDI NELLA COMUNICAZIONE. Finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. È infatti possibile avvalersi, a determinate condizioni, della “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

COME RIMEDIARE IN CASO DI ERRORI NELLA COMUNICAZIONE. La circolare contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata.

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VENDITA IMMOBILI DA COSTRUIRE: IL NUOVO MODELLO STANDARD DI FIDEIUSSIONE

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Dal 23 settembre 2022, ossia dopo 30 dalla sia pubblicazione nella G.U. (pubblicato sulla GU n. 197 del 24 agosto 2022), è in vigore la polizza decennale per gli immobili in costruzione che dovrà essere sottoscritta dal costruttore e dall’acquirente e presentata al momento del rogito. La polizza, in caso di vizi dell’immobile consente a chi acquista la casa di far valere i propri diritti all’indennizzo.

La norma sulla stipula della polizza, prevede l’obbligo, in capo al costruttore dell’immobile, di contrarre e consegnare all’acquirente, all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. In caso di inadempimento all’obbligo, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto ha diritto di escutere la fideiussione.

E’ giunto così a conclusione l’iter del decreto interministeriale (ministero dello sviluppo economico e ministero dell’economia) che fornisce i criteri dello schema di polizza. Una garanzia prevista dalla legge del 2005 (dlgs 122/05) per chi acquista un immobile in costruzione. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale si aggiunge al decreto del ministero della giustizia, pubblicato in Gazze Ufficiale lo scorso 24 agosto, sul rilascio della fideiussione da parte del costruttore, altro tassello delle garanzie previste dalla legge per chi sceglie di acquistare un immobile in costruzione.

Il decreto che si compone di 3 articoli e contiene come allegati il modello standard per le polizze indennitarie decennali postume «Allegato A – Schema Tipo» e precisa che, ai fini di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa, il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la sola scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica».

Gli schemi allegati al provvedimento costituiscono contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario. In ottica di semplificazione delle procedure di attivazione della copertura assicurativa il contraente e l’assicuratore compilano e sottoscrivono la scheda tecnica contenuta nell’«Allegato B – Scheda Tecnica», nonché l’attestazione di conformità della polizza assicurativa di cui all’«Allegato C – Attestazione di conformità».

All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’«Attestazione di Conformità». L’Assicuratore rilascia copia dell’«Attestazione di Conformità» al notaio che ne fa richiesta. Nell’atto di trasferimento si dovrà inserire la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità.

Le fideiussioni che saranno quindi,  richieste a banche e assicurazioni dalle imprese di costruzioni al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 122/2005 (che contiene la disciplina sulla tutela degli acquirenti di immobili da costruire) dovranno essere stipulate secondo le condizioni definite dal DM 6 giugno 2022 n. 125.

Le polizze già sottoscritte (se stipulate a decorrere dal 16 marzo 2019 ) manterranno la loro efficacia. Solo in caso di rinnovo dovranno essere adeguate.

Il modello di fideiussione, di cui al citato DM 6 giugno 2022 n. 125, rappresenta una delle novità che erano state introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019, tra cui l’obbligo della trascrizione del contratto preliminare e l’estensione della copertura fideiussoria anche all’ipotesi di mancata consegna della postuma decennale.

Circolare_n°372_C_2022

TAIC_modello_standard_Fideiussione

Decreto_6_giugno_2022_n_125

Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione: pubblicato in G.U. il Decreto

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CARO MATERIALI: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, n. 5916 del 16 settembre 2022

Il problema delle compensazioni sul caro materiali ha spinto l’Ance ed altri attori, a rivolgersi al Tar del Lazio chiedendo l’annullamento o l’accertamento delle rilevazioni effettuate dal MIMS e riferite al secondo semestre del 2021. Per l’Associazione dei costruttori i dati elaborati dal Ministero sarebbero “lacunosi, irragionevoli e contradditori”.

Nell’esaminare il ricorso dell’ANCE, il TAR si è rifatto alle due precedenti sentenze che bocciavano il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) aveva stabilito gli aumenti su cui basare le compensazioni per il primo semestre del 2021

Anche in questo ricorso che riguardava la rilevazione effettuata per il secondo semestre 2021 veniva contestata la lacunosità e la disomogeneità del metodo di rilevazione, basato sulla media ponderata di dati calcolati da Provveditorati, Unioncamere e ISTAT.

In specifico venivano contestati i dati relativi a 13 materiali:

  • Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
  • Lamiere in acciaio Corten;
  • Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
  • Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
  • Gabbioni filo ferro zincato;
  • Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali;
  • Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
  • Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
  • Tubazione in PVC rigido;
  • Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
  • Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici;
  • Legname abete sottomisura;
  • Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).

I Giudici hanno accolto la tesi secondo cui “non risulta esperita dall’amministrazione una adeguata istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli scostamenti percentuali – che, secondo l’incontestata prospettazione di parte ricorrente, vanno dal 20% a oltre il 40% – laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali da costruzione prescrivono la necessità di -evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)-.

Il Collegio giudicante ha pertanto ritenuto di accogliere l’istanza cautelare ed ha ordinato al MIMS di rivedere la rilevazioneattenendosi alle indicazioni alle Linee Guida, dotandosi di una “relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel decreto impugnato, con riferimento alle categorie di materiali oggetto delle contestazioni spiegate in ricorso, e di concedere per l’adempimento termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione” del provvedimento.

Anche in questo caso, così come era accaduto per le sentenze relative al primo semestre 2021, la sentenza comporta, di fatto, la sospensione dell’erogazione delle compensazioni, almeno di quelle relative ai materiali di cui sopra.

ORDINANZA

 

Sulla G.U. n. 216 del 15 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, rettificato dal decreto del 9 agosto ripartisce le risorse in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021.

Per accedere  ai rispettivi decreti  cliccare sui seguenti link:

Il provvedimento stabilisce che, in relazione alle istanze di compensazione relative alle variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, è approvata la ripartizione delle risorse del Fondo, per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di cui all’art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, nella misura di euro 42.549.562,01, come indicato nell’allegato 1 (rettificato). Inoltre, il Ministero ha riconosciuto un’anticipazione nella misura pari al 50% dell’importo complessivo ammissibile in favore dei soggetti di cui al comma 7 dell’art. 1-septies del Dl. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

Le risorse di cui sopra sono assegnate ai soggetti indicati nell’allegato 1.

Qualora, a seguito dei controlli anche a campione effettuati ai sensi dell’art. 71 del dpr 445/2000, venga accertata l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al Fondo, si provvederà, ai sensi dell’art. 75 del citato dpr, alla revoca del beneficio e al recupero delle somme erogate.

GAZZETTA

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CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENTIVI MESSI A DISPOSIZIONE DAL MISE

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Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Il Ministero dello sviluppo economico, ha messo online un servizio per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive. Si tratta di un motore di ricerca che consente di individuare le misure che meglio rispondono alle esigenze di ogni utente, grazie ad una dettagliata classificazione degli incentivi messi a disposizione dal Mise. Per ogni agevolazione, infatti, sono specificate le categorie di interesse, le date di apertura e chiusura degli sportelli, le caratteristiche tecniche, i costi ammessi e l’ambito territoriale.   Sul sito sono inoltre sempre aggiornati i riferimenti alla normativa e alla modulistica funzionali alla presentazione delle domande. Il portale consente, attraverso un percorso guidato, di trovare e scegliere tutti gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal Pnrr, in continua interrelazione con i contenuti presenti sul sito Mise. È prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire report e dati aggiornati, utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle misure in tempo reale.

Accedendo al portale è possibile verificare gli incentivi disponibili per ogni settore, quelli già superati e quelli in arrivo. Per accedere al portale del ministero dello sviluppo economico CLICCA QUI

 

 

CHIUSURA VERANDE INTEGRAZIONE TESTO UNICO EDILIZIA – DECRETO AIUTI BIS

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Per costruire verande o chiudere balconi non necessita più di chiedere permessi, rientrano nell’edilizia libera.

Il procedimento decisamente più snello arriva da una disposizione del decreto Aiuti bis.

L’art. 33 quater, introdotto dal Senato nella prima lettura della conversione in legge del Dl n.115/2022 (GU n.221 del 21-09-2022), in vigore dal  22/09/2022, va a modificare l’articolo 6 del Testo Unico, aggiungendo tra gli interventi di edilizia libera “l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA)”.

L’emendamento approvato, prevede che le vetrate possano essere intese come edilizia libera e dunque installate autonomamente solo nel caso in cui:

  • non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente creazione di volumi e di superfici, che quindi potrebbero creare nuova volumetria e comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. In sostanza, la vetrata deve essere scorrevole così da non costituire un aumento fisso della superficie della residenza;
  • favoriscano una naturale micro-aerazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • abbiano caratteristiche tecniche, costruttive ed estetiche tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente, così da non modificare le preesistenti linee architettoniche dell’immobile

SCARICA  L’OPUSCOLO ESPLICATIVO CLICCANDO QUI

Detrazione 75% barriere architettoniche: Rientrano nelle agevolazioni fiscali gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto n. 236/1989

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Per usufruire della detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, non conta che l’edificio oggetto degli interventi non sia prevalentemente residenziale. Questo è stato specificato  dall’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 465 del 21 settembre 2022 (allegata).

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata».

Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su “edifici già esistenti” senza ulteriori specificazioni, l’Agenzia delle entrate ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su edifici composti da unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, salvo il rispetto dei criteri previsti dal citato decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, a nulla rilevando che l’edificio oggetto degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche non sia prevalentemente residenziale.

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PARERI ANAC: aggiornamento prezzi materiali di costruzione, si può fare anche nei contratti in corso d’opera

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L’aumento significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione di un’opera causato da circostanze impreviste e imprevedibili può determinare modifiche dei contratti d’appalto in corso di validità anche se non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr.  Lo ha chiarito Anac in due note  inviate a due consorzi di bonifica che hanno chiesto un parere sulla possibilità di procedere a una variazione di prezzi di alcuni materiali da costruzione non inclusi nei decreti adottati dal ministero delle Infrastrutture (Mims).

Il decreto del Mims è stato adottato in seguito all’approvazione del decreto 73/202 “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” che, in riferimento ai contratti in corso, con l’obiettivo di mitigare l’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del 2021, ha introdotto un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici delle opere pubbliche. Il Mims rileva le variazioni superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi ma se un materiale non è compreso nell’elenco non si può procedere alle compensazioni previste dalla norma: l’elenco è tassativo.

Invece, quanto alla possibilità, invocata nell’istanza di parere, di applicare l’articolo 106 del codice ai fini della revisione dei prezzi dei materiali nei contratti d’appalto in corso di esecuzione, Anac ricorda l’intervento del legislatore con il decreto 36/2022 sul Pnrr che include tra le circostanze impreviste che possono determinare la modifica dell’appalto anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera. “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione del Pnrr alla stessa può essere assegnata valenza generale”, si legge nell’atto dell’Anac. Quindi può essere invocata nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, anche in relazione a contratti d’appalto non specificamente riferiti all’attuazione del Pnrr, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice sul divieto di modifiche sostanziali al contratto d’appalto.

Parere funzione consultiva n. 34 del 6 settembre 2022 (1)

Parere funzione consultiva n. 37 del 6 settembre 2022

ACUSTICA: NUOVI PARERI DEL MITE SU RUMORE POMPE DI CALORE E DECRETO CAM

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Il Ministero della Transizione Ecologica ha elaborato due nuovi pareri interpretativi per il DPCM 5-12-1997.

Il primo (luglio 2022) fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle prescrizioni di acustica edilizia per gli edifici pubblici.

Se per l’immobile è in corso un appalto pubblico soggetto sia al decreto CAM 2017 (Criteri Ambientali Minimi) che al DPCM 5-12-1997, nei casi in cui i due decreti prevedano per lo stesso indicatore prestazioni differenti, occorre conseguire le prestazioni più restrittive.

Il secondo (agosto 2022) specifica che i limiti del Decreto per gli impianti a funzionamento continuo sono applicabili anche al rumore prodotto dalle componenti di impianti installate all’esterno dell’edificio, come ad esempio le condensanti degli impianti a pompa di calore.

2022-MITE-Quesito-CAM-vs-DPCM-5-12-1997

2022-MITE-Quesito-impianti-esterni-vs-DPCM-5-12-1997

Detrazioni Recupero Patrimonio Edilizio – Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, avente ad oggetto “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021 Parte seconda”, che rappresenta il seguito della circolare 24/E del 7 luglio 2022.

Queste raccolte sono  il frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

– per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto

– per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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Bonus edilizi e reato di false attestazioni del tecnico asseveratore: il vademecum della RPT

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La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un vademecum avente a oggetto “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.

L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all’art. 119, comma 13 bis-1 del Decreto Rilancio (D.L. 19/05/2020, n. 34) la nuova fattispecie incriminatrice di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”.

La disposizione in esame prevede che:

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la successiva L. 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo).

LE RACCOMANDAZIONI. Di seguito riportiamo il capitolo 5 “Raccomandazioni” del vademecum, tenendo presente che il punto 3 è in corso di approfondimenti.

“Si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale:

  1. Si attenga scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” (Decreto MISE 6 agosto 2020) per quanto riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28/02/2017, n. 58;
  2. Rediga l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui al punto 1;
  3. Compili ogni campo del modello al fine di evitare omissioni di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione dello stesso;
  4. Si astenga dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero;
  5. Nell’esposizione di dati oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili o parametrabili ad un riferimento certo) applichi le norme tecniche e giuridiche rilevati in materia, documentandosi di volta in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema;
  6. Di aggiornarsi costantemente su novità legislative, regolamentari, nonché sulle prassi e interpretazioni qualificate della giurisprudenza, della P.A. e dell’amministrazione finanziaria;
  7. Di non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire un’adeguata motivazione;
  8. Di astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista;
  9. Di rispettare norme di legge e di regolamento, prassi amministrative, codice deontologico professionale.”

RPT-vademecum-asseveratori-giugno-2022 (1)

Decadenza agevolazione se non si rispettano i requisiti di valorizzazione

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Se l’acquirente, che ha acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia, lo rivende prima dei 10 anni e senza aver realizzato la trasformazione energetica, perde il beneficio fiscale: è tenuto a versare le imposte ordinarie, nonché la sanzione del 30%. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 324 del 6 giugno 2022.

Interpello n. 234/2022

La recente risposta del Fisco interviene in merito al dubbio avanzato da una società che ha acquistato nel 2020 un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali (ai sensi del articolo 7 del dl n. 34/2019, decreto Crescita), ossia l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

L’istante rappresenta che l’immobile in questione è in procinto di essere venduto, ma senza aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto Crescita.

Quesito

Data la decadenza dal regime agevolativo, l’istante chiede se sia possibile provvedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione o, in alternativa, con applicazione della sanzione riducibile usufruendo dell’istituto del ravvedimento.

Regime agevolativo: le condizioni

Questo perché il provvedimento ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.

Pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna laddove ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto abbia come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.

Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche;
  • ad eseguire interventi di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo” o “interventi di ristrutturazione edilizia” individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del dpr n. 380 del 2001;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.

Tuttavia, sia nel caso di ricostruzione o ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.

Nel caso in cui dette condizioni non siano rispettate nel termine previsto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte; sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

Parere delle Entrate

La vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo dell’agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni e senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, implica la decadenza dall’agevolazione, con:

  • applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria
  • sanzione pari al 30% delle stesse imposte.

RispostaAE_324-2022

Eliminazione barriere architettoniche

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Arrivano i chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e montacarichi:

la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);

la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);

la detrazione del 110% Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.

BARRIERE_ARCHITETTONICHE

VERIFICARE LA PRESENZA DI AMIANTO PRIMA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA LOCAZIONE E VENDITA

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Presentare “una proposta di modifica dell’articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, nel contesto dell’iniziativa della «ondata di ristrutturazioni», che introduca la verifica obbligatoria della presenza di amianto e l’obbligo della registrazione e della rimozione dell’amianto e di altre sostanze pericolose prima dell’avvio di qualsiasi lavoro di ristrutturazione, tenendo conto dell’articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE concernente il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

È questa una delle raccomandazioni del Parlamento Ue alla Commissione europea contenute nella Risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla protezione dei lavoratori dall’amianto, pubblicata sulla G.U.U.E. C 184/45 del 5 maggio 2022. L’Europarlamento ricorda che “il considerando 14 della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e della Commissione che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia invita gli Stati membri a promuovere miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti, anche attraverso la rimozione dell’amianto e di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente”.

Il Parlamento europeo invita la Commissione “a presentare una proposta legislativa che tenga conto delle normative nazionali vigenti e di una valutazione d’impatto sui modelli più efficienti riguardo alla verifica obbligatoria della presenza di amianto negli edifici, consistente in diagnosi della presenza di amianto sulle superfici da parte di un’entità professionale con adeguate qualifiche e autorizzazioni, prima della vendita o della locazione e all’istituzione di certificati in materia di amianto per gli edifici costruiti prima del 2005 o prima dell’anno dell’introduzione a livello nazionale di un equivalente divieto dell’amianto, a seconda di quale delle due date sia anteriore”.

La Risoluzione dell’Europarlamento invita inoltre gli Stati membri “ad adottare misure di protezione per i locatari di immobili in cui è stato trovato amianto prima dell’avvio di lavori di ristrutturazione energetica”; sottolinea che “i costi della verifica e della rimozione non dovrebbero essere a carico dei locatari”; invita gli Stati membri “a garantire che i locatari ricevano informazioni complete riguardo alla presenza di amianto negli edifici e che sia loro fornito il certificato relativo all’amianto”.

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BASTA LA CILA PER L’ELIMINAZIONE E SPOSTAMENTI DI TRAMEZZATURE E MODIFICHE PROSPETTICHE. SI PAGA UNA MULTA

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Il TAR Lazio, Roma, nella sent. 19 aprile 2022, n. 4635, ha affermato che la modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o la SCIA alternativa al permesso di costruire) né l’autorizzazione paesaggistica [TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, sent. 28 gennaio 2021, n. 1208]. Le opere di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature, non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire e neanche a SCIA, non venendo in rilievo alterazioni dei parametri urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie; né rilevano i limiti imposti dal vincolo paesaggistico, ove presente, trattandosi di opere meramente interne, che non comportano in alcun modo aumento dei volumi preesistenti, né possono essere considerate, in generale, elementi detrattori del vincolo, non potendo in alcun modo alterare il paesaggio, né la percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico.

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DISTANZE LEGALI E LE STRUTTURE ACCESSORIE

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CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, ritiene che le strutture accessorie di un fabbricato non meramente decorative e dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile vanno computate ai fini delle distanze legali.

Con la sentenza del 20/04/2022, n. 12614 (allegata per i Collegi associati), ha premesso che in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell’art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Pertanto non assume decisività il riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune al fine di stabilire quando un balcone rilevi nel computo della distanza legale, ovvero se abbia, come nel caso di specie, un aggetto massimo di m. 1,20.

La Corte ha specificato che le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile, costituiscono con questo una costruzione unitaria, ampliandone la superficie o la funzionalità e vanno computate ai fini delle distanze fissate dall’art. 873 c.c. o dalle norme regolamentari integrative. La straordinaria non computabilità, ai fini delle distanze, di elementi della costruzione può quindi riguardare solo quegli sporti o aggetti che non siano idonei a determinare intercapedini dannose o pericolose, consistendo in sporgenze di limitata entità, con funzione complementare di decoro o di rifinitura, mentre vengono in considerazione le sporgenze, implicanti, perciò, un ampliamento dell’edificio in superficie e volume, come, appunto, i balconi formati da solette aggettanti (anche se scoperti) di apprezzabile profondità, ampiezza e consistenza.

Nel caso di specie la soletta realizzata nella proprietà del ricorrente si estendeva lungo tutto il perimetro del fabbricato ed era sovrastata per intero dalla copertura del tetto, con il quale formava una struttura “a triangolo” che concretizzava un ampliamento del manufatto di cui correttamente la Corte d’Appello aveva tenuto conto nella misurazione delle distanze.

 CASSAZIONE

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E INIZIO DEI LAVORI

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Il TAR Campania-Napoli 05/04/2022, n. 2323 ha ricordato che secondo l’orientamento giurisprudenziale, la decadenza del permesso di costruire per inutile decorrenza dei termini opera di diritto in conseguenza dell’inutile decorso del tempo, e non dipende da un atto amministrativo, che ove intervenga assume comunque carattere meramente dichiarativo (C. Stato 20/11/2017, n. 5324), e ciò al fine di non far conseguire la decadenza ad un comportamento dell’Amministrazione, con possibili disparità di trattamento tra situazioni identiche. Inoltre l’inizio lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto. Pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (C. Stato 24/01/2018, n. 467; C. Stato 19/09/2017, n. 4381; TAR Toscana 30/10/2018, n. 1426). Ciò posto, dal sopralluogo effettuato e dalla documentazione fotografica a corredo emergeva che i lavori non erano ancora stati iniziati in quanto non vi era alcuna traccia di effettiva attività edilizia in corso. A tal fine il TAR ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito in atti dell’ordine di materiale per la realizzazione di prefabbricati industriali effettuato, peraltro, in data antecedente al rilascio del permesso di costruire.

Inoltre i giudici hanno chiarito che la proroga del termine permesso di costruire può essere accordata, con provvedimento motivato: – per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del titolo; – in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; – per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori; – quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

In ogni caso tuttavia la richiesta di proroga deve essere presentata prima della decorrenza del termine ultimo previsto nel titolo edilizio e ciò proprio in virtù del fatto che la pronuncia di decadenza ha mera natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso di costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione, oltre che un carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal citato art. 15, D.P.R. 380/2001.

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NUOVE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

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Le nuove Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie definiscono per gli operatori del mercato (valutatori, società di valutazione, banche, ecc.) una serie di principi, regole e procedure per la valutazione degli immobili a garanzia delle esposizioni creditizie, nell’ottica di promuovere la trasparenza e la correttezza nelle procedure di stima degli immobili e al fine di favorire la stabilità degli intermediari creditizi, sia nelle operazioni di erogazione dei crediti sia nelle emissioni/acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite.

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