Legislazione nazionale

Deposito cauzionale nella locazione. La Sentenza

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Il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito cauzionale anche a copertura di danni di qualsiasi natura, compresi gli importi impagati. Tale principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.194/2023.

Secondo la Corte di Cassazione:

  1. a) la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, e’ di garantire il locatore per l’adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso;
  2. b)  tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari”, si pone come una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l’accipiens potra’ invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso;
  3. c) il locatore può sottrarsi all’obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, a condizione di proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati;
  4. d) spetta al giudice del rinvio stabilire se sia stata formulata, o meno, una vera e propria “richiesta di compensazione e/o di attribuzione delle somme“, vale a dire quella domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura del danno da lucro cessante.

Cassazione-civile-ordinanza-194-2023

 

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo il Decreto 3 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio che aggiorna la modulistica per il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

Dal momento della pubblicazione in Gazzetta, gli obblighi degli operatori vengono posticipati di ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa, vale a dire fino all’8 luglio 2023, ha precisato in una nota il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel provvedimento è stata attuazione agli ultimi interventi normativi al livello nazionale e di Unione europea. I quattro allegati al decreto sono relativi alla compilazione del MUD, alla comunicazione rifiuti semplificata, ai modelli di raccolta dati e alle istruzione per la presentazione telematica.

Dpcm-3-febbraio-2023-Mud-2023-Gazzetta

REGISTRAZIONE PRELIMINARE ONLINE DAL 7 MARZO 2023: LA PROCEDURA ED I MODELLI

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E’ operativo dal 7 marzo 2023, il nuovo servizio telematico dell’Agenzia delle entrate che consente di registrare online , anche il contratto preliminare di compravendita attraverso il modello “Registrazione di atto privato” (Rap). La richiesta di registrazione può essere inviata, insieme agli eventuali documenti da allegare, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. L’estensione della funzionalità, prima circoscritta al comodato d’uso, è possibile con il modulo aggiuntivo del Rap approvato con il provvedimento del direttore delle Entrate del 1° marzo.

Gradualmente, con successivi provvedimenti, la registrazione telematica sarà una strada percorribile per tutti gli atti privati. Percorso web per il preliminare di compravendita Compratore e acquirente, prima dell’effettivo passaggio di proprietà del bene, sottoscrivono un accordo con cui si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo contratto di compravendita, con il quale avverrà il definitivo trasferimento dell’immobile. Prima di questa nuova procedura, per registrare il preliminare era necessario andare, entro 30 giorni dalla firma, presso un ufficio delle Entrate. Da oggi è possibile con l’accesso diretto  all’area riservata dell’Agenzia delle entrate, selezionando la sezione “Servizi” la categoria “Fabbricati e terreni” e poi la voce “Registrazione atti privati”. Il modello è composto da una parte generale, contenente dati comuni a tutti gli atti privati, e di una parte speciale riservata a informazioni specifiche riguardanti il tipo di contratto da registrare, nel nostro caso l’accordo preliminare di compravendita. Rap può essere presentato telematicamente dai diretti interessati o tramiti intermediari abilitati. Insieme al modello, devono essere trasmessi la copia dell’atto da registrare firmato dalle parti ed eventuali altri documenti come scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni. Quest’ultimi devono essere allegati in un unico file, in formato TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b). La procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate oltre a consentire la compilazione e la registrazione online del modello senza bisogno di installare alcun software, calcola automaticamente le imposte in autoliquidazione (registro e/o bollo), che possono essere versate contestualmente con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante. I contribuenti non obbligati alla registrazione telematica possono presentare il modello Rap presso un ufficio dell’Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Modelli e istruzioni

Modello – Registrazione di atto privato – pdf

Istruzioni per la compilazione – pdf

Guida operativa – pdf

Modello di versamento unificato – F24 Ordinario – pdf

Avvertenze per la compilazione del modello – pdf

Informativa sul trattamento dei dati personali – pdf

Modello 69 – Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – pdf

Istruzioni per la compilazione del modello 69 – pdf

Informativa sul trattamento dei dati personali (Modello 69) – pdf

 

 

Milleproroghe – Prevenzione incendi e indagini diagnostiche

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Il Milleproroghe (decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022) è stato convertito in legge (legge n. 14 del 24 febbraio 2023) ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con la conversione in legge, le modifiche previste durante l’analisi parlamentare diventano effettive.

Tra le novità introdotte, ci sono le proroghe dei termini di adeguamento antincendio per diverse tipologie di strutture, come ad esempio le strutture sanitarie, le scuole, le università, i luoghi della cultura e le attività ricettive.

Nuove proroghe delle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: IL TESTO DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

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È stato approvato il 21 febbraio in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e dall’omologa commissione del Senato il parere sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici, passaggio fondamentale che dovrebbe portare l’approvazione nei tempi previsti e concordati con la Commissione Europea (31 marzo).

Come noto il tema è quando le nuove regole entreranno in vigore e il parere approvato rimanda al Governo la valutazione e l’opportunità di individuare una data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa.

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REVISIONE DEI PREZZI PER APPALTI IN CORSO D’OPERA: CHIARIMENTI DA ANAC

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Per far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei materiali, sia la stazione appaltante che l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente per compensare i costi più onerosi e a condizione che essa non alteri la natura del contratto e non pregiudichi la funzionalità dell’opera.

Lo ha confermato l’ ANAC con il Parere di Funzione Consultiva dell’11 gennaio 2023, n. 67, reso a una stazione appaltante che aveva chiesto chiarimenti in relazione a un appalto di lavori bandito a dicembre 2021 e con termine per la presentazione delle offerte a gennaio 2022, per il quale è stato richiesto un parere su quale istituto applicare ai fini della revisione/adeguamento prezzi, tra quelli contemplati nel Decreto Aiuti ( D.L. n. 50/2022) e nel Decreto Sotegni-Ter (D.L. n. 4/2022), in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d’offerta.

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CONGRUITA’ MANODOPERA: LA COMMISSIONE PARITETICA PER LE CASSE EDILI PUBBLICA NUOVE FAQ

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La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha rilasciato un nuovo elenco di FAQ relative alla congruità della manodopera in edilizia, anche a seguito di quanto previsto dall’ultimo accordo delle parti sociali del 7 dicembre 2022. Come specificato nella Comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023, ci sarà un nuovo documento riepilogativo.

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OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE E PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO: IL PARERE PRECONTENZIOSO ANAC

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Con il parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, l’ ANAC ha chiarito che per la partecipazione di professionisti ad una gara d’appalto è necessaria l’iscrizione all’albo professionale di pertinenza e che la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge.

L’iscrizione, infatti, si pone come elemento necessario per la verifica di idoneità professionale.

La richiesta di parere avanzata dall’Ordine è collegata ad  una procedura di appalto aperta dalla Centrale unica di committenza per la Regione Valle d’Aosta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR. Il bando, nel prevedere i requisiti di capacità tecnico professionale, consentiva la

partecipazione di professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali.

Tale lex specialis è stata oggetto di attenzione da parte dell’Ordine che ha ritenuto illegittima la possibilità di partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali e che pertanto ha chiesto il supporto dell’Autorità.

ANAC, nel rammentare il disposto dell’art. 83 del Codice Appalti, ha completamente aderito alle ragioni dell’Ordine, sottolineando che la ratio della norma è quella di filtrare l’ingresso alla gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico e ha disposto che la previsione della lex specialis non risulta conforme alla disciplina di riferimento.

Inoltre, posto il tenore del bando -che richiedeva l’iscrizione all’albo per tutti i professionisti di area legale mentre per i professionisti di area tecnica richiedeva l’iscrizione all’albo per soli due sui tre professionisti che sarebbero stati selezionati- ANAC ha ritenuto che la lex specialis rappresenti un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste.

Parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022

Sanatoria di eventuali difformità o abusi edilizi: Novità dalla Cassazione

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I giudici di Cassazione, hanno ricordato che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ma non estingue:

  • i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio;
  • e neanche i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.

In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio. In tal senso, è esclusa la possibilità che il deposito «in sanatoria» degli elaborati progettuali estingua la contravvenzione in materia di costruzioni in cemento armato, che punisce l’omesso deposito preventivo degli stessi.

La Cassazione ha, infine, ricordato un orientamento pacifico per cui il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita (art. 167, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 42/2004), non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata.

Poiché l’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei cd. abusi minori, tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale preclusione, considerato che l’autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce di conseguenza anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.

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INAIL: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHITETTONICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

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E’ stato pubblicato dall’INAIL  il secondo fascicolo del progetto “RAS – Ricercare e Applicare la Sicurezza”, dedicato al tema della valutazione del rischio architettonico negli ambienti di lavoro

Le infrastrutture architettoniche svolgono un ruolo centrale per la salute dei lavoratori e la loro sicurezza, perché costituiscono gli spazi di lavoro, condizionando attività e comportamenti. Anche il modo in cui un edificio è costruito può incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Infatti, una costruzione edile, adibita allo svolgimento di attività lavorative, deve possedere, oltre alle componenti tecniche e prestazionali che garantiscono la stabilità e la solidità, anche specifiche caratteristiche in grado di assicurare il benessere di chi vi lavora, rispettando alcune prescrizioni dimensionali (altezza, cubatura e superfici) e considerando anche i fattori ambientali (ad esempio: microclima, illuminazione naturale o artificiale, suono e spazio).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHITETTONICO

Il fascicolo affronta il tema della valutazione del rischio architettonico, che consiste nella eventualità che gli elementi tecnici ed ambientali di un sistema edilizio possono determinare condizioni di pericolo per la salute e la sicurezza degli operatori che vi lavorano. Tale rischio è quindi connesso con le caratteristiche tecnico-costruttive, lo stato di conservazione, manutenzione ed utilizzo di un edificio e riguarda tutte le condizioni di pericolo che si possono verificare in aree edificate.

ESISTE UNA RELAZIONE TRA ARCHITETTURA E SALUTE

Già nell’antichità si è riconosciuto il rapporto di interdipendenza tra architettura e salute, ma è soprattutto in tempi recenti che sono stati evidenziati gli effetti potenziali che alcuni specifici aspetti tecnici di un edificio possono avere sulle condizioni fisiche e mentali di chi vi risiede o vi lavora.

I fattori ambientali esercitano un’influenza sul corpo umano che può produrre effetti benefici o di disagio. Un edificio, a seconda delle sue caratteristiche, modificando le condizioni ambientali, può migliorare o peggiorare la vivibilità degli occupanti. Basti pensare alla luminosità, che, incidendo sulle capacità visive, influenzano l’operatività dell’ambiente di lavoro, con effetti su confort e affaticamento. Il benessere psicologico, allo stesso modo, è strettamente legato all’ambiente di lavoro e alla sua capacità di limitare possibili cause di stress, come la difficoltà di orientamento spaziale e temporale o la capacità di favorire processi cognitivi (attenzione e concentrazione).

LA SICUREZZA NELL’EDILIZIA

Con il Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si è introdotto il principio per cui le opere di costruzione devono essere adatte all’uso a cui sono destinate, avendo in particolare considerazione la salute e la sicurezza delle persone durante l’intero ciclo di vita di un edificio. I requisiti di scurezza che un fabbricato deve possedere sono: resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio e sicurezza e accessibilità nell’uso.

RAPPORTO UOMO – AMBIENTE COSTRUITO

Il volume sottolinea l’importanza di osservare l’interazione dell’uomo con l’opera architettonica, in cui lavora, per individuare i fattori di rischio. Infatti, grazie alla lettura di questa relazione è possibile comprendere i modi in cui una costruzione edile e il suo contesto possono influire sulla possibilità che i loro utenti si ammalino o incorrano in incidenti e infortuni di varia natura. Questo tipo di analisi deve fondarsi su una logica di sistema che tenga conto delle caratteristiche spaziali e funzionali dell’edificio e dell’ambiente circostante nel quale si svolgono le attività lavorative.

PROCEDURE E INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Lo studio condotto si è incentrato sulle esigenze di sicurezza degli utenti nella fruizione degli ambienti di lavoro. Inoltre, l’identificazione dei requisiti, che una struttura edile deve avere per poter garantire adeguati livelli di protezione, ha consentito di definire un protocollo per la valutazione del rischio architettonico. Sono state individuate quattro aree di prestazioni chiave: sicurezza agli infortuni, sicurezza al fuoco, sicurezza statica e comfort, per ciascuna delle quali sono stati identificati i requisiti connotanti e i relativi indicatori.

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Atti di accertamento, le istruzioni sulla definizione agevolata delle sanzioni

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ATTI DI ACCERTAMENTO: LE ISTRUZIONI SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Con il provvedimento numero 27633 del 30 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai benefici fiscali previsti nella Legge di Bilancio 2023 in caso di definizione agevolata degli gli avvisi di accertamento. Oltre alla riduzione dell’importo delle ammende anche la possibilità di rateizzare le somme dovute

Sull’adesione agevolata e sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento arrivano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che intendono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Ai commi da 179 a 185 dell’articolo 1, infatti, la Manovra prevede la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata delle sanzioni anche per gli avvisi di accertamento emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è prevista l’applicazione di una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo dell’ammenda prevista dalla legge.

Nel provvedimento del  30 gennaio 2023, sono state fornite le indicazioni relative l’ambito e ai termini di applicazione delle nuove disposizioni.

Per quali atti di accertamento è prevista la definizione agevolata?

Il primo chiarimento riguarda la tipologia di atti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Nel provvedimento emanato il 30 gennaio 2023 viene specificato che la procedura della definizione agevolata delle sanzioni – prevista dalla Legge di Bilancio 2023 – si applica agli accertamenti con adesione previsti dagli articoli 2 e 3 del Dlgs numero 218/1997 relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023;

  • avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma comunque entro il 31 marzo 2023;

  • gli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Tra gli atti inclusi nella riduzione delle sanzioni anche i pagamenti in acquiescenza per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, nonché agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

I benefici previsti dalla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

I contribuenti che hanno ricevuto uno degli avvisi di accertamento indicati nel paragrafo precedente possono scegliere di aderire alla definizione agevolata e ottenere due benefici:

  • una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo dell’importo minimo previsto dalla legge o della misura irrogata;

  • la rateizzazione dei pagamenti fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Le rate dovranno essere pagate entro l’ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della prima rata. L’Agenzia chiarisce, infine, che sulle rate successive alla prima sono dovuti anche gli interessi a tasso legale.

Il perfezionamento della regolarizzazione degli avvisi si concretizza con il pagamento dell’intero importo, o della prima rata, “entro il termine per la proposizione del ricorso”.

Quali sono gli avvisi di accertamento esclusi dai benefici fiscali?

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate si legge che la regolarizzazione degli avvisi di accertamento non può essere applicata agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria così come previsto dall’articolo 5-quater del Dl numero 167/1990.

Il ricorso alla definizione agevolata, infine, esclude la possibilità di ricorrere alla compensazione (articolo 17 Dl numero 214/1997) a meno che non si rinunci alla regolarizzazione agevolata.

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Superbonus edilizia al 110: il dossier della Camera aggiornato al Decreto Aiuti-quater convertito in legge

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Il quadro normativo, gli interventi agevolabili, i soggetti beneficiari, le condizioni per il riconoscimento del superbonus e il quadro sanzionatorio per i professionisti, i limiti di spesa ammessi alla detrazione e la decadenza dal beneficio, cessione del credito e responsabilità dei cessionari

Il Servizio Studi del Dipartimento Finanze della Camera ha realizzato il dossier “Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 176 del 2022”, del 13 gennaio 2023.

Il documento è aggiornato, oltre che alla Legge di Bilancio 2023, anche al Decreto Aiuti-quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176), convertito nella Legge 13 gennaio 2023, n. 6 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio e in vigore dal 18 gennaio 2023.

Il dossier è articolato nelle seguenti parti:

  • Il quadro normativo
  • Gli interventi agevolabili
  • I soggetti beneficiari
  • Le condizioni per il riconoscimento del superbonus ed il quadro sanzionatorio per i professionisti
  • I limiti di spesa ammessi alla detrazione e la decadenza dal beneficio fiscale
  • Cessione del credito e responsabilità dei cessionari.

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BONUS ACQUA POTABILE 2023: COS’E’ E COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE

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Conosciuto anche con il nome Bonus depuratore, è un’agevolazione che prevede un credito d’imposta del 50% per acquistare e installare sistemi di filtraggio per razionalizzare e migliorare la qualità dell’acqua dei rubinetti. La misura copre le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Attenzione alla scadenza in arrivo alla fine di febbraio 2023

Anche se il Bonus acqua potabile è stato confermato per l’anno corrente, bisogna prestare molta attenzione alle scadenze previste. La prima è molto vicina: per alcuni interessati, sarà necessario presentare la domanda entro la fine del mese di febbraio 2023

Il Bonus acqua potabile, conosciuto anche con il nome Bonus depuratore, è un’agevolazione che prevede un credito d’imposta del 50% per acquistare e installare sistemi di filtraggio per razionalizzare e migliorare la qualità dell’acqua dei rubinetti, incentivando così famiglie e imprese a ridurre il consumo di contenitori di plastica. La misura copre le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il contributo è gestito dall’Agenzia delle Entrate e sarà monitorato da Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, inizialmente prevista solo per il biennio 2021-2022, anche per il 2023.

Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi per l’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del contributo.

Il bonus anche quest’anno concederà un importo che può avere un massimo pari a 500 euro per i privati, che viene però innalzato a 2.500 euro nel caso in cui, a richiederlo, sia un’azienda.

Fino a quando il bonus sarà attivo, gli interessati sono tenuti a presentare la documentazione richiesta e le spese all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione va inviata durante una specifica finestra temporale.

Tutte le richieste per il bonus acqua potabile andranno inoltrate telematicamente dal primo al 28 febbraio 2023. Si tratta, nello specifico, delle richieste (e relativa documentazione) da presentare per le spese sostenute dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2022. L’agevolazione va infatti richiesta l’anno successivo a quello in cui le spese ammesse sono state effettuate.

 

 

Tabelle ACI 2023 per il calcolo del fringe benefit per i rimborsi utilizzo mezzi propri

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E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 302 del 28 dicembre 2022) il comunicato dell’Agenzia delle Entrate riguardante le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motoveicoli elaborate dall’ACI (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dlgs n. 314/1997).

Come ogni anno, infatti, l’ACI ha predisposto entro il 30 novembre le tabelle che, comunicate all’Agenzia delle Entrate, vengono poi pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre.

Tabelle ACI

Le tabelle ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti in fringe benefit; nonché per calcolare i rimborsi chilometrici da parte dei dipendenti che utilizzano i propri mezzi di trasporto (come ad es. CTU, Consulenti tecnici di ufficio).

I dipendenti che possono utilizzare anche a fini personali l’automezzo messo a disposizione dall’azienda, devono assoggettare a tassazione (nonché a contributi previdenziali e assistenziali) il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.

I costi chilometrici sono necessari, quindi, per quantificare l’importo dei rimborsi spettante a professionisti o a dipendenti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Ricordiamo, infine, che le tabelle sono valide per l’anno successivo.

TabelleACI2023

Bonus prima casa under 36, proroga per tutto il 2023: requisiti e regole

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Tra i vari contributi per la casa previsti nella legge di Bilancio è stato prolungato anche quello rivolto a giovani per l’acquisto della loro prima abitazione: confermato dunque, anche per il 2023, il bonus prima casa per gli acquirenti con meno di 36 anni. La misura va quindi a favorire una categoria della popolazione che spesso deve fare i conti con le ristrettezze economiche dovute al basso livello medio dei salari italiani.

Il bonus prevede un finanziamento con la garanzia della Consap, concessionaria assicurativa controllata dallo Stato, sui mutui a tasso fisso che copre fino all’80% della quota capitale, per finanziamenti fino ai 250mila euro.

Chi rientra tra gli aventi diritto sarà esente dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Tutti i requisiti e le regole sono spiegate nell’opuscolo allegato.

Bonus prima casa

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE: NOVITA’ PER I CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO (CTU)

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Il D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, pubblicato nella G.U. del 17/10/2022, n. 243, dispone la riforma del processo civile e introduce, tra l’altro, delle novità relative ai consulenti tecnici d’ufficio (CTU).

Le disposizioni del D. Leg.vo 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 30/06/2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D. Leg.vo 149/2022).

In particolare, l’art. 4, del D. Leg.vo 149/2022, modifica le Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al R.D. 18/12/1941, n. 1368, nella parte relativa ai consulenti tecnici del giudice.

Viene inserito l’art. 24-bis, con il quale viene istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici presso il Ministero della giustizia.

Tale elenco è suddiviso per categorie e contiene l’indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria e le annotazioni dei provvedimenti di nomina. L’elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Si prevede che con decreto del Ministro della giustizia vengano stabilite le ulteriori categorie dell’albo (oltre a quelle previste dall’art. 13, comma 3, del R.D. 18/12/1941, n. 1368) e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento del suddetto elenco nazionale.

Inoltre, si prevede che i giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l’incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto, mentre il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, comunicando il provvedimento al presidente del tribunale.

Viene infine sostituito l’art. 23 del R.D. 18/12/1941, n. 1368, relativo alla vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, prevedendo altresì che gli incarichi e i compensi sono pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

DLegvo10102022n149

 

NUOVE MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO Decreto 382/2022

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Con il Decreto n. 383/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito nuove misure di risparmio energetico per la stagione invernale 2022-2023.

In particolare:

nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici (un’ora in meno di accensione al giorno e stagione ridotta di 15 giorni);

riduzione di un grado delle temperature.

L’Enea ha così predisposto il poster con le dieci regole del risparmio.

Nel Decreto n.382/2022, sono definiti i “nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale”. 

In sintesi, il Provvedimento prevede la riduzione di:

  • un’ora al giorno dei tempi di accensione degli impianti;
  • periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali sono autorizzate ad emanare provvedimenti adeguatamente motivati, che consentano “l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.

Il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C (Art. 1, comma 7).

Al comma  2 dell’Art. 1, sono indicate le varie zone Paese, ciascuna delle quali rientra in precisi limiti relativi al periodo di funzionamento.

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ACCESSO ALLE PRATICHE EDILIZIE: L’UFFICIO HA L’OBBLIGO DI RILASCIARE UNA ATTESTAZIONE FORMALE DI INESISTENZA. LA SENTENZA

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Il TAR Lazio si è pronunciato sul diritto di accesso del privato alle pratiche edilizie – anche risalenti nel tempo – che attestano lo stato legittimo dell’immobile ai sensi delle norme introdotte dal D.L. 76/2020. In caso di mancanza o irreperibilità dei documenti in archivio, il Responsabile dell’Ufficio competente ha l’obbligo di rilasciare una attestazione formale di inesistenza.

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CONDONO EDILIZIO: NON SI PUO’ DEMOLIRE A POSTERIORI UN ABUSO PER OTTENERE LA SANATORIA

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Cassazione: cercare di demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso. La normativa edilizia prevede una sola possibilità di ottenere la sanatoria di eventuali difformità edilizie: l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che passa dal concetto di conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso, sia al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cosiddetti abusi formali). In tema di abusi e gestione delle difformità, occorre fare molta attenzione perché in Italia dal 1985 si sono susseguite tre leggi speciali che hanno disposto la sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione o in difformità dalle stesse (il condono edilizio degli abusi sostanziali).

Le tre leggi sul condono hanno anche stabilito precise finestre temporali, requisiti e adempimenti. Con la sentenza n. 32267 del 2 settembre 2022 (allegata alla presente) la Corte di Cassazione penale ha nuovamente sviscerato alcuni aspetti, che rendono restrittive le attività di sanatoria per sanare gli illeciti. La Suprema Corte  ha rigettato un ricorso partendo dalla consulenza tecnica effettuata nel 2020 dal pubblico ministero, con la quale era stato accertato che i manufatti oggetto dell’ordine di demolizione e dell’unica domanda di condono presentata avevano volume pari a 1.160 mc., cubatura superiore a quella di 750 mc. prevista come limite di sanabilità delle opere abusive dalla legge 724/1994 (Secondo condono edilizio), ai sensi della quale l’istanza era stata avanzata (l’art. 39 comma 1 della legge 724/1994 consente infatti il condono delle «nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria»).

Quanto alla circostanza che, successivamente al sopralluogo del 2020 da parte del consulente tecnico, sarebbero stati demoliti alcuni manufatti abusivi, riportando così la volumetria nei limiti della condonabilità, la Cassazione spiega che è irrilevante, poiché come da principio ormai consolidato, in tema di condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall’art. 39 della legge 724/1994, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge (Sez. 3, n. 43933 del 14/10/2021).

Pertanto demolire a posteriori una parte di abuso edilizio per ottenere la sanatoria non solo non serve a nulla, ma rappresenta un ulteriore abuso.

Nella stessa Sentenza è stato inoltre sottolineato che, successivamente alla presentazione della domanda di condono, i ricorrenti avevano eseguito sui manufatti oggetto dell’ordine di demolizione (non ancora demoliti) ulteriori interventi abusivi, trasformando tre unità a destinazione originariamente non residenziale in immobili con destinazione abitativa. In tal senso, l’ordinanza ha correttamente ritenuto che, quand’anche avesse esito favorevole il ricorso giurisdizionale amministrativo pendente avverso il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la domanda di sanatoria ordinaria concernente la modifica della destinazione d’uso i per ritenuta non conformità alla disciplina edilizia concernente i requisiti di illuminazione naturale, ciò non spiegherebbe alcun effetto sull’esito della sanatoria straordinaria, comunque non accoglibile per originaria inammissibilità.

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