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BONUS COLONNINE DOMESTICHE 2023 LE DOMANDE DAL 9 NOVEMBRE AL 23 NOVEMBRE

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Dal  9 novembre fino alle ore 12,00 del  23 novembre sarà aperto lo sportello per presentare le domande del “Bonus colonnine domestiche 2023”. Si tratta di una misura agevolativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ai privati e ai condomini che dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre hanno acquistato e installato infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

La nota del Ministero ricorda che l’incentivo, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture – colonnine o wall box – ha un limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati residenti in Italia e 8mila euro per gli edifici condominiali.

Le risorse a disposizione per l’anno 2023 sono 40 milioni di euro.

I soggetti interessati potranno presentare le domande per la concessione e l’erogazione del bonus utilizzando la piattaforma informatica disponibile online gestita da Invitalia per conto del Ministero.

Come funziona

Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato prima dell’apertura dello sportello.

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia 

  • compilando il modulo online
  • oppure telefonando al numero verde grauito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici, ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.

Decreto_Apertura_2023_Bonus_colonnine

Allegato_1_Modulo_domanda_Bonus_colonnine_ott23

Allegato_2_Modulo_relazione_finale_Bonus_colonnine (1)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – NOVEMBRE 2023

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E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a novembre 2023, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il testo coordinato è stato predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dall’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia.

Novità in questa versione:

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

Il documento è disponibile al seguente link: Edizione Novembre 2023 – Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) (8108amatodifiore.it)

RAPPORTO CONSUMO DEL SUOLO IN ITALIA 2023 PUBBLICATO DA ISPRA CON LE MAPPE DI OGNI REGIONE

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Il Rapporto “Il consumo di suolo in Italia 2023”, pubblicato dall’ISPRA, conferma il processo del consumo del suolo che ha raggiunto  la velocità di 2,4 metri quadrati al secondo, avanzando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% in più rispetto al 2021. Questo rende le città sempre più calde: nei principali centri urbani italiani, la temperatura cresce all’aumentare della densità delle coperture artificiali, raggiungendo nei giorni più caldi valori compresi tra 43 e 46 °C nelle aree più sature. Ma il consumo di suolo incide anche sull’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico, oltre 900 – in un solo anno – gli ettari di territorio nazionale reso impermeabile nelle aree a pericolosità idraulica media, e provoca la costante diminuzione della disponibilità di aree agricole eliminando in 12 mesi altri 4.500 ettari, il 63% del consumo di suolo nazionale.

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Coacervo “successorio” e Coacervo “donativo”, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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La circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 dell’Agenzia delle entrate si occupa di fornire chiarimenti riguardo al trattamento fiscale del coacervo “successorio” e del coacervo “donativo” per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni. Il documento analizza la normativa e la prassi esistenti e fornisce un approfondimento sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

La circolare si focalizza sull’interpretazione e l’applicazione delle regole fiscali relative al coacervo “successorio”, cioè il patrimonio ereditato da un individuo al momento della sua morte, e al coacervo “donativo”, cioè il patrimonio donato da un individuo in vita.

Nel documento, vengono esaminati i diversi aspetti fiscali legati a questi tipi di patrimonio, come ad esempio la determinazione del valore del coacervo, l’applicazione delle aliquote fiscali, le possibili deduzioni e agevolazioni fiscali, e così via.

La circolare fa anche riferimento alla giurisprudenza di legittimità, ossia le decisioni prese dai tribunali superiori che hanno contribuito ad interpretare e stabilire principi e orientamenti in materia fiscale. L’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza permette di fornire ulteriori chiarimenti e linee guida per l’applicazione delle norme fiscali riguardanti il trattamento dei coacervi “successorio” e “donativo”.

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LA RIGENERAZIONE URBANA ENTRA NELLA COSTITUZIONE CON LA MODIFICA DELL’ART. 44

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La rigenerazione urbana, intesa come processo di miglioramento delle aree urbane, viene sempre più riconosciuta come un principio di fondamentale importanza nella gestione e nella tutela del territorio. In effetti, una città che non si rigenera rischia di diventare un luogo privo di vitalità, con conseguenti problemi sociali, ambientali ed economici.

La rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo sono due concetti che si integrano reciprocamente, rappresentando una strategia complessiva e sostenibile per soddisfare le esigenze della popolazione, tutelare l’ambiente e promuovere lo sviluppo economico.

Alla Camera dei Deputati (A. C.  331/2023), precisamente innanzi alla competente Commissione per gli Affari Costituzionali, in sede referente, è stata presentata una proposta di legge costituzionale, composta da un solo articolo, per integrare l’attuale versione dell’articolo 44 della Costituzione, mediante l’introduzione di un comma aggiuntivo (il terzo, rispetto ai due vigenti), secondo il quale: “la Repubblica riconosce la specificità della dimensione sociale e urbanistica delle periferie urbane e delle aree interne del Paese come condizione potenzialmente limitativa della piena parità dei diritti sociali e di cittadinanza di ogni cittadino e individua come prioritaria, attraverso l’azione finanziaria, legislativa e amministrativa dello Stato e delle amministrazioni locali, la rigenerazione sociale e urbanistica.”

È importante sottolineare che la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale, che riguarda la tutela del paesaggio potrebbe essere una soluzione per garantire il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana. La proposta di modifica dovrebbe promuovere i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale nella gestione del territorio urbano. La modifica di questo articolo potrebbe stabilire chiaramente l’obbligo per lo Stato e le amministrazioni locali di promuovere la rigenerazione urbana come strumento per il miglioramento delle città e dei territori circostanti. Potrebbe prevedere anche l’obbligo di adottare politiche e strumenti che favoriscano la riqualificazione delle aree urbane, la tutela delle identità locali e la promozione di una qualità della vita migliore per i cittadini.

Inoltre, la modifica potrebbe prevedere l’assegnazione di risorse finanziarie e di strumenti giuridici adeguati per favorire la rigenerazione urbana. Questo potrebbe includere la possibilità di espropriare terreni abbandonati o inutilizzati per scopi pubblici, nonché la possibilità di adottare misure di incentivazione fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione.

Infine, la modifica potrebbe promuovere la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali nel processo di rigenerazione urbana, affinché possano essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che interessano il proprio territorio.

In conclusione, la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale rappresenterebbe un importante passo avanti per il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana come principio fondamentale nella gestione del territorio. Ciò contribuirebbe a creare città e territori più vivibili, sostenibili e inclusivi per tutti.

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RENDITA CATASTALE E CENTRALI EOLICHE: LA NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

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In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriori indicazioni in tema di rendita catastale da attribuire alle centrali eoliche.  In particolare, si precisa che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata una “componente impiantistica” della centrale eolica, a meno che non vi siano particolari peculiarità costruttive specifiche dell’impianto in considerazione. Ciò è dovuto al rapporto strumentale della torre eolica rispetto al processo produttivo della centrale eolica stessa.

Di conseguenza, la torre eolica non rientra nella determinazione della rendita catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.

Devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.

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RIVALUTAZIONE IMPORTO SANZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale 20 settembre 2023, n. 111, con cui è stato rivalutato l’importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.


A decorrere dal 1° luglio 2023, le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%.
L’aggiornamento quinquennale dell’importo delle sanzioni è stabilito dall’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

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INTERVENTI EDILIZI AGEVOLABILI AL 90% A FONDO PERDUTO: DOMANDE DAL 2 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE VIA WEB

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Con il nuovo Provvedimento n. 332648/2023 del 22 Settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

I beneficiari – L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal Dl aiuti-quater, non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%. Inoltre, l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente. Il provvedimento annovera fra i beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

Come presentare domanda – L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate. Il modello di domanda, pubblicato oggi, prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta.

L’ammontare del contributo – Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro (articolo 9, comma 3, del Dl n.176/2022) saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023.

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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

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La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.25440 del 29 Agosto 2023, sottolinea che il procedimento disciplinare ha come obiettivo principale la tutela dell’immagine, della dignità e del decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dal professionista e applicando le relative sanzioni.

La rilevanza di un comportamento dal punto di vista disciplinare può essere ravvisata anche se il medesimo comportamento non costituisce un illecito secondo l’ordinamento civile, penale o amministrativo, poiché la finalità del codice deontologico è differente da quella dei diritti soggettivi.

Il codice deontologico si concentra sui comportamenti dei professionisti e pone il dovere di correttezza e lealtà nello svolgimento dell’attività professionale, contribuendo alla tutela della moralità nell’ambito professionale. Di conseguenza, la valutazione disciplinare di un comportamento di un professionista si basa esclusivamente sulla sua capacità di ledere la dignità e il decoro professionale, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa costituire anche un illecito in altri settori dell’ordinamento, come quello civile, penale o amministrativo.

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NUOVO PROVVEDIMENTO REGIME FORFETTARIO: IN ARRIVO LE LETTERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Per i contribuenti in Regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate avvia i controlli sui dati del quadro RS della dichiarazione dei redditi 2022. Ad annunciare l’invio delle lettere di compliance è il provvedimento del 19 settembre 2023 (allegato).

In caso di omissioni, i titolari di partita IVA che hanno applicato il regime forfettario potranno mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa e versando le sanzioni ridotte mediante il ravvedimento operoso. Le lettere dell’Agenzia delle Entrate saranno messe a disposizione dei titolari di partita IVA mediante casella PEC o posta ordinaria, e la comunicazione trasmessa sarà consultabile anche all’interno del Cassetto Fiscale.

Il titolare di partita IVA, direttamente o tramite l’intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, potrà richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate sulla missiva ricevuta o segnalare fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. In caso di effettiva omissione nell’indicazione dei dati nel quadro RS del modello Redditi 2022, sarà possibile regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, presentando quindi una dichiarazione integrativa e versando la sanzione ridotta, in base alla tempestività della trasmissione.

Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, il ricorso al ravvedimento operoso sarà possibile a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.

Porte sbarrate invece alla via agevolata di regolarizzazione in caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.

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APPROVATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA: LE FONTI RINNOVABILI DOVRANNO RAPPRESENTARE IL 42,5% DEL CONSUMO FINALE DI ENERGIA ENTRO IL 2030

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La nuova direttiva sulle energie rinnovabili è stata approvata dal Parlamento Europeo dopo mesi di stallo a causa di divergenze tra gli Stati membri. La direttiva, chiamata Red 3 (Renewable energy directive), fa parte del Green Deal europeo e si propone di aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili al 45% entro il 2030. Questo significa che i paesi membri dell’Unione Europea dovranno impegnarsi a produrre almeno il 45% della loro energia da fonti rinnovabili entro quella data.

La direttiva prevede anche la semplificazione delle procedure per l’autorizzazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti. Le autorità nazionali avranno a disposizione un massimo di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi parchi eolici e fotovoltaici nelle “aree di riferimento per le rinnovabili” designate dai singoli Paesi. Per le altre aree, il limite sarà di 24 mesi.

La direttiva RED 3 rappresenta un passo avanti significativo nel promuovere l’uso delle energie rinnovabili in Europa, e mira a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e mitigare i cambiamenti climatici. Gli obiettivi ambiziosi devono essere raggiunti con il sostegno e gli investimenti necessari nel settore delle energie rinnovabili. Per raggiungere questi target, i paesi membri dell’UE saranno incentivati a sviluppare e utilizzare fonti rinnovabili come l’energia solare, eolica, idroelettrica e geotermica.

Si apre la necessità di avere operatori e professionisti con le conoscenze adeguate per rafforzare le competenze su aspetti normativi e regolatori relativi alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti.

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Le esigenze di riqualificazione energetica non possono prevalere sulla necessità di rispettare l’estetica dell’immobile: il cappotto termico è illegittimo se lede il decoro architettonico dell’edificio

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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha scritto la parola fine ad una vicenda processuale iniziata presso il Tribunale di Cosenza ed ha sancito il principio per il quale le esigenze di riqualificazione energetica non possono mai prevalere sul rispetto del decoro architettonico del fabbricato.

In sostanza, la decisione della Corte di Cassazione  afferma che il decoro architettonico di un edificio è un bene comune, che va tutelato e preservato anche in caso di interventi per il miglioramento energetico.

Questo significa che l’installazione di un cappotto termico o altri interventi simili sulla facciata del condominio devono essere realizzati nel rispetto del decoro architettonico e con il consenso degli altri condomini, in modo da non compromettere l’armonia e l’identità estetica dell’edificio. Inoltre, si sottolinea che tali interventi possono anche comportare modifiche negative alle linee architettoniche dell’edificio e alla fruibilità dei balconi privati, quindi devono essere valutati con attenzione. Questo principio è stato stabilito dalla Cassazione in una recente ordinanza n. 17920/2023 allegata.

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GLI AMPLIAMENTI VOLUMETRICI NON SONO PERTINENZE O DIFFORMITA’ PARZIALI E VANNO DEMOLITI: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO

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Nel caso degli ampliamenti volumetrici, il Consiglio di Stato ha stabilito che essi non possono essere definiti né come pertinenze né come difformità parziali. In pratica, ciò significa che tali ampliamenti non possono essere considerati come una parte integrante dell’edificio originale né come una violazione parziale delle norme urbanistiche.

Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha sostenuto che questi ampliamenti volumetrici devono essere sanzionati con la demolizione. Questo significa che se un’opera edilizia viene realizzata in violazione delle norme urbanistiche, ad esempio superando i limiti di altezza o di volumetria previsti dal piano regolatore, essa potrebbe essere soggetta all’ordine di demolizione.

La Sentenza n.7548 del 2023 del Consiglio di Stato, assume una importanza considerevole, ribadendo esplicitamente cosa rientra nella nozione di pertinenza.

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Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07.2023

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Con Provvedimento n 240013 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate, ha individuato  le modalità telematiche di versamento dell’imposta di bollo, di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l’appaltatore assolve al momento della stipula del contratto.

Nel dettaglio, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il modello deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto. 

Con risoluzione n 37 sempre del 28 giugno , sono istituiti i codici tributo da utilizzare per il versamento e fornite le relative istruzioni.

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Efficientamento energetico: La nuova UNI EN ISO 52120 e La Guida aggiornata ANIE

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ANIE CSI ha pubblicato il documento “Building Automation e Domotica: Nuova guida alle agevolazioni fiscali” [una revisione della precedente ediz. del Giugno ’21 n.d.r.] nella quale sono stati apportati tutti gli aggiornamenti resesi necessari dall’entrata in vigore della nuova UNI EN ISO 52120 e dal conseguente aggiornamento della nuova UNI TS 11651, la norma che descrive la procedura di asseverazione della classe di automazione ai sensi della sopracitata ISO 52120.

La Guida fornisce ai professionisti dell’intera filiera le informazioni utili per realizzare impianti conformi alla Classe B della UNI EN ISO 52120 e per eseguire l’asseverazione secondo la norma UNI TS 11651. Sono riportati due esempi reali d’impianto per una villetta monofamiliare e per un condominio, incluse le rispettive liste dei componenti e soluzioni ammissibili all’incentivo.

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CODICE DEI CONTRATTI: ANCI PUBBLICA IL QUADERNO OPERATIVO

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”. L’approvazione della riforma si inserisce nell’attuazione di impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e risponde all’obiettivo, in primis, come dichiarato nella Relazione Illustrativa di accompagnamento del provvedimento, di semplificazione e rimozione del goldplating.

Il nuovo Codice è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.

È inoltre previsto un complesso periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, che dispone l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del d. lgs 50/2016 e dei decreti semplificazioni (dl 76/2020) e semplificazioni bis (dl 77/2021).

L’Anci ha predisposto un Quaderno che vuole offrire un primo, puntuale, strumento di lavoro utile ad orientarsi sulle novità più importanti della riforma, oltre a fornire i consueti schemi di atti e modelli operativi per la costituzione di Centrali Uniche di Committenza all’interno di Unioni di Comuni già costituite e non, affidamenti diretti di lavori pubblici, servizi e forniture.

Il testo viene organizzato nei seguenti capitoli di approfondimento: 1.I principi del nuovo codice degli appalti; 2. Il ruolo del RUP (Responsabile Unico del Progetto) 3. La programmazione 4. La progettazione 5. Il bando di gara e i requisiti per la partecipazione 6. L’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee 7. La qualificazione delle stazioni appaltanti 8. I criteri di aggiudicazione e le offerte anomale 9. Il PPP Partenariato Pubblico Privato e i contratti di concessione 10. L’affidamento dei servizi sociali 11. Il periodo transitorio 12. L’imposta di bollo

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SISMABONUS: NUOVI CHIARIMENTI DAL MEF

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“Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma bonus a talune fattispecie di interventi edilizi”. Questo l’oggetto di una interrogazione alla quale ha risposto l’8 marzo scorso, in commissione Finanze della Camera, la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Sandra Savino.

Nell’interrogazione gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 il quale prevedeva che, ai fini della fruizione del cosiddetto Sisma bonus nell’ambito degli interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto contenente l’asseverazione indicante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’intervento dovesse essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

Successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha stabilito, ai fini dell’accesso alla finizione del cosiddetto Sisma bonus, che l’allegato B del decreto, contenente il modello di asseverazione, debba essere accluso alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello, «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Gli Interroganti fanno, presente come l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 abbia sul punto chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere: «se non sì ritenga opportuno, al fine di non ingenerare disparità di trattamento derivanti dalle modifiche normative incorse, emanare disposizioni interpretative volte a consentire che per le istanze di accesso al beneficio del sisma bonus presentate tra il 2017 e il gennaio 2020, sia considerata contestuale la trasmissione dell’allegato B) del decreto del Ministro delle infrastrutture 9 gennaio 2020, n. 24, anche nei casi in cui sia stata presentata successivamente all’istanza di richiesta di permesso di costruire, ma comunque entro l’inizio dei lavori».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Sottosegretaria al Mef Savino fa presente quanto segue.

L’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, prevede, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2 (rilasciata dal progettista degli interventi strutturali, secondo le linee guida allegate al D.M., e riguardante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, ndr), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del … decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Prima delle modifiche apportate dal già citato decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva invece che, per l’accesso alle detrazioni, si rendesse necessario che la suddetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l’accesso alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sisma bonus).

Tale indicazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2020, n. 19/E, e nella successiva circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

Tuttavia, in tale ultima circolare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l’asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, ma solo con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione, e ciò in considerazione dell’assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.

Tale precisazione è stata ribadita, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.

Sulla questione, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel pronunciarsi in merito ad altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto (3-00200), ha rilevato che, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, il legislatore ha ritenuto di non introdurre alcun carattere di retroattività alla norma de qua e, pertanto, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è da ritenersi formalmente e sostanzialmente corretta.

 

 

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