Demolizione e ricostruzione in zone vincolate: i chiarimenti del Consiglio Superiore Lavori pubblici

E’ possibile secondo il nuovo chiarimento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dell’11 Agosto 2021  (allegato e riservato ai Collegi associati) procedere agli interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e volume in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Il nuovo parere reso dal CSLLPP riguarda un dubbio interpretativo avanzato dal Comune di Bassano del Grappa, insieme ad altri Comuni limitrofi, circa la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione nelle aree sottoposte al vincolo paesaggistico.

Quesito

Il Comune in questione ha richiesto precisazioni applicative in ordine alla corretta interpretazione della modifica normativa apportata dal dl n. 76/2020 (decreto Semplificazioni 2020) all’art. 3 comma 1) lett. d) al dpr n. 380/2001, anche alla luce della circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero della Pubblica Amministrazione, nonché della nota interpretativa del CSLLPP dell’8 luglio 2021 prot. n. 6865.

In particolare, si chiede di specificare meglio l’ambito di applicazione della tipologia di intervento “ristrutturazione mediante demo-ricostruzione” (che nella definizione del dpr n. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (dlgs n. 42/2004), in considerazione della recente modifica normativa introdotta dalla legge Semplificazioni all’art. 3, lettera d) del dpr n. 380/2001.

Ristrutturazione edilizia

L’art. 3, comma 1, lettera d), del dpr n. 380/2001, come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120/2020 ha ricompreso fra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, (…).

La norma pone, però, un limite per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al dlgs n. 42/2004, per i quali:

gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

 

Nella nota n. 6865/2021 viene esposto che:

per immobili il cui vincolo risiede nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice) – sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco – sia consentito intervenire anche attraverso demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del D.P.R. 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente…(naturalmente previa acquisizione del necessario parere favorevole della Soprintendenza e fatte salve le specifiche previsioni degli strumenti comunali).

Pertanto, l’istante chiede un chiarimento formale a conferma che per gli immobili ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni Culturali, sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, sia consentito intervenire con demolizione e ricostruzione classificabile come ricostruzione edilizia anche con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente.

Il CSLLPP ricorda che il Codice dei beni culturali e del paesaggio è finalizzato alla tutela e valorizzazione di due tipi di beni differenti tra loro:

  • beni culturali, si sostanziano in beni mobili e immobili (è dedicata la Parte II del Codice);
  • beni paesaggistici, si sostanziano in beni immobili ed aree (è dedicata la Parte III del Codice).

Si tratta, quindi, di beni con caratteri distintivi diversi cui corrispondono distinte procedure di tutela e distinte competenze in materia.

E’ evidente che non sia possibile riferire un’attività di “demolizione e ricostruzione” a beni culturali (immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice), in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni, anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, si qualifica come “restauro” e non come “ristrutturazione edilizia” e deve sempre essere autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio.

Per quanto riguarda, invece, i beni paesaggistici, la competenza autorizzatoria ricade in capo alle Regioni, che la esercitano direttamente o per delega ai Comuni, previo parere della Soprintendenza competente per territorio.

Quindi, secondo il parere del CSLLPP: per gli immobili inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice), privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, è consentito intervenire anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella “ristrutturazione edilizia”, che nella definizione del dpr 380/2001 comprende anche modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume preesistente, da sottoporre, comunque, al rilascio di nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti per la tutela del vincolo.

Per quelli vincolati in base alla Parte II del Codice, invece, è possibile intervenire solo mediante conservazione/restauro; per essi la “demolizione con ricostruzione”, per essere classificata come “ristrutturazione”, deve prevedere la “fedele ricostruzione”, senza modifica a sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente, laddove quindi la modifica di tali parametri assoggetterebbe l’intervento al regime autorizzatorio delle nuove costruzioni.

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