Aggiornamento professionale

TERRE D’ARGINE – CHIARIMENTI SU PROVVEDIMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA

By Aggiornamento professionale, Notizie in Primo Piano | No Comments

Con la presente si forniscono importanti chiarimenti su due tematiche che riguardano l’applicazione di recenti provvedimenti legislativi della Regione Emilia Romagna.

Il primo attiene a chiarimenti circa il mutamento d’uso di immobili da destinare a locazione breve ai sensi della LR 10/2025

A tal riguardo si intendono fornire alcuni chiarimenti circa il rapporto tra il vigente PUG dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con D.C.U. n. 10 del 11/03/2024, e la LR 10/2025 in merito al mutamento d’uso per le unità immobiliari che si intendono adibire alla locazione breve definita all’art. 1 della LR 10/2025, anche a seguito di trasformazioni fisiche e funzionali.

La LR 10/2025 colloca la destinazione d’uso “locazioni brevi” nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva. Tale disposizione, direttamente applicabile ai sensi della DGR 922/2017, è da intendersi prevalente su quanto contenuto nel vigente PUG che di contro colloca tale destinazione d’uso nella categoria funzionale abitativa.

Pertanto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della LR 10/2025, nelle more di una eventuale variante al PUG vigente, la destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve è da riferirsi alla funzione turistico-ricettiva b1 “alberghi, centri benessere, residenze turistico-alberghiere, motel” della tabella di cui all’art. 4.4.1 comma 4 delle norme TR6 del PUG. Tale funzione è insediabile nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine con i criteri disciplinati dal PUG.  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10/2025, il mutamento d’uso di un’unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve è soggetto alla presentazione dei seguenti titoli edilizi:

  • se il mutamento d’uso è attuato con opere, è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso;
  • se senza opere, è soggetto a SCIA, fermo restando il regime di ulteriore semplificazione previsto dall’articolo 7, comma 5, lettera d) della L.R. 15/2013.

I titoli abilitativi richiesti per l’insediamento dell’uso locazione breve sono presentati, attraverso la modulistica edilizia unificata e utilizzando la piattaforma telematica dedicata, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente. Sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione delle Terre d’Argine se la locazione breve è svolta in forma imprenditoriale.”

Come stabilito dall’art. 3 comma 3 della L.R. 10/2025 sono esclusi dall’applicazione della citata legge (e pertanto non è necessario il cambio d’uso) i seguenti casi:

  1. A) le unità immobiliari concesse parzialmente in locazione breve, ove il soggetto locatore, anche se non proprietario, risiede anagraficamente e mantiene la propria dimora abituale;
  2. B) le abitazioni collettive pubbliche e private, quali gli studentati, le residenze per persone con disabilità, per anziani, per dipendenti di aziende o membri di associazioni, le residenze temporanee per persone in difficoltà e le comunità religiose, oggetto di contratti di locazione breve per un numero di giorni complessivi annui pari o inferiore a sessanta, anche non continuativi.

Il secondo riguarda l’entrata in vigore del nuovo articolo 75ter della LUR e i suoi effetti sui titoli abilitativi edilizi.

A tal ruguardo si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 9/2026, il 29/07/2026, è stato introdotto l’art. 75 ter alla L.R. 24/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione delle previsioni della pianificazione di bacino nel settore urbanistico”, contenente importanti disposizioni in relazione all’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia definite a seguito dell’adozione delle aggiornate mappe di pericolosità del PGRA e della variante al Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI Po).

In particolare, con l’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia in vigore dal 19/01/2026 (comma 6 dell’art. 75 ter della L.R. 24/2017) e nelle more della revisione della DGR 1300/2016, per tutti gli interventi complessi (Accordi Operativi, PdC convenzionati, articoli 53) nonché per gli interventi diretti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, occorre garantire il rispetto delle disposizioni di tutela idraulica considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle mappe di pericolosità del PGRA.

Pertanto, per tutti gli interventi sopra richiamati per i quali i lavori non risultano ancora avviati al 29/07/2026, il committente e il professionista incaricato dovranno procedere come segue:

  1. Verifica della localizzazione: Controllare se l’intervento ricade nelle aree soggette a alluvioni con media ed elevata frequenza da reticolo principale (classi M-P2 e H-P3), escluse le fasce fluviali A e B (mappe da consultare reperibili al seguente link: https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione-2027/
  2. Valutazione di compatibilità: Nel caso l’intervento ricada in tali aree, occorre verificare la compatibilità del progetto rispetto agli specifici parametri di estensione, tiranti e velocità delle aree allagabili indicati nelle adottate mappe del PGRA;
  3. Adeguamento progettuale: Qualora l’intervento non risulti compatibile, è necessario presentare una SCIA in variante al titolo originario (secondo la disciplina della L.R. 15/2013) che dovrà includere:
    – elaborati grafici e descrittivi degli opportuni adeguamenti progettuali;
    – dichiarazione asseverata dal progettista sulla coerenza degli adeguamenti con i principi di consapevolezza della pericolosità e di riduzione della vulnerabilità (art. 75 ter, comma 6, L.R. 24/2017).

Si precisa che l’efficacia della SCIA in variante è condizione necessaria per l’avvio dei lavori.

Sono fatti salvi i titoli abilitativi per i quali i lavori risultino già avviati alla data del 29/07/2026.

 

CARTELLO DI CANTIERE ESSENZIALE PER LA LEGALITA’ EDILIZIA

By Aggiornamento professionale | No Comments

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10087 del 16 marzo 2026

La mancata esposizione del cartello di cantiere integra la contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 e ne rispondono anche il committente e l’esecutore dei lavori; la nomina del coordinatore per la sicurezza non esclude la responsabilità del committente, poiché tale figura opera sul piano della tutela dei lavoratori e non degli obblighi urbanistico-edilizi.

Sentenza 10087 16032026 Cartello di cantiere

 

NUOVO APE DAL 3 GIUGNO 2026

By Aggiornamento professionale | No Comments

NUOVO APE DAL 3 GIUGNO 2026

Il D.M. 28/10/2025 – in vigore dal 3 giugno 2026 – modifica il D.M. 26/06/2015, aggiornando la disciplina sull’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Ecco il testo del D.M. 26/06/2015 coordinato con le modifiche introdotte dal D.M. 28/10/2025, una tavola sinottica di confronto e una veloce disamina delle novità contenute nel Decreto Requisiti Minimi 2025 che ti aiuta a capire come cambiano le verifiche, la relazione Legge e l’APE.

decreto-requisiti-minimi-2025-tavola-sinottica-confronto-ed-1-rev-0-14-05-2026

CESSIONE CREDITI BONUS EDILIZI: STOP A INTERVENTI AVVIATI DAL 17/02/2023

By Aggiornamento professionale, Notizie in Primo Piano | No Comments

Pubblicato sulla G.U. 16/02/2023 il D.L. 16/02/2023, n. 11, che dispone lo stop a cessione del credito e sconto in fattura per tutti gli interventi edilizi non avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata al 17/02/2023. Abrogate anche le norme per la cessione del credito a regime.

Approfondimenti sulle novità Superbonus

DL16022023n11

LA REGOLARITA’ DEI LAVORI ED ABUSI EDILIZI

By | Aggiornamento professionale, Ass. Geom. LP - assemblee, Ass. Geom. LP - bilanci, Ass. Geom. LP - come associarsi, Senza categoria | No Comments

La regolarita’ dei lavori ed abusi edilizi:  quando non e’ necessario il requisito della doppia conformita’

Vedi sentenza n. 5988/2018 del  Consiglio di Stato, ove e’  spiegato che ci sono delle eccezioni e ha fornito delle spiegazioni su come provare la regolarita’ del proprio immobile

CdS 5988-2018

 

DECRETO SICUREZZA – LA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE AL PREFETTO

By | Aggiornamento professionale, Sicurezza | No Comments

L’art.26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113 (cd. “Decreto sicurezza“, in vigore dal 05/10/2018), modifica l’art.99 del D.L. 81-2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tale articolo 99 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. A seguito della modifica apportata, la notifica preliminare deve essere inviata anche al prefetto.

L’obbligo di notifica si applica ai: – cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; – cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; – cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

I contenuti della notifica sono fissati dall’Allegato XII del citato D.L. 81-2008 

Decreto Legge 4-10-2018 n.113 art.26

Allegato XII Decreto 81-2008

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI CATASTALI, CARTOGRAFICI E DI PUBBLICITA – SETTORE SERVIZI CATASTALI – RILASCIO DELLE PLANIMETRIE CATASTALI

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Close