Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10087 del 16 marzo 2026
La mancata esposizione del cartello di cantiere integra la contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 e ne rispondono anche il committente e l’esecutore dei lavori; la nomina del coordinatore per la sicurezza non esclude la responsabilità del committente, poiché tale figura opera sul piano della tutela dei lavoratori e non degli obblighi urbanistico-edilizi.
Sentenza 10087 16032026 Cartello di cantiere

