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ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO QUADRIENNIO 2026/2030

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E’ indetta l’Assemblea degli iscritti all’Albo in seconda convocazione per il giorno 5/10/2026 alle ore 10:00 per le elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia…

Adempimenti dichiarativi e contributivi 2026

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FORMAZIONE CONTINUA – CONVENZIONE TRA COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI MODENA E BETAFORMAZIONE

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BETA FORMAZIONE – COLLEGIO GEOMETRI DI MODENA Catalogo aggiornato GUIDA 12_24 MESI Modulo Adesione Geometri 12_24 mesi In virtù di alcuni nuovi corsi inseriti in piattaforma la Guida è stata…

Notizie in Primo Piano

TERRE D’ARGINE – CHIARIMENTI SU PROVVEDIMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA

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Con la presente si forniscono importanti chiarimenti su due tematiche che riguardano l’applicazione di recenti provvedimenti legislativi della Regione Emilia Romagna. Il primo attiene a chiarimenti circa il mutamento d’uso…

Adempimenti dichiarativi e contributivi 2026 – Termini e modalità

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Presentazione delle istanze di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241

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AGENZIA DELLE ENTRATE Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ISTANZE ADE

INFORMATIVA MODIFICHE ART. 19 BIS L.R. 23 2004 IN MATERIA DI TOLLERANZE EDILIZIE

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REGIONE EMILIA ROMAGNA Carissime Colleghe, Carissimi Colleghi, con grande soddisfazione vi comunico la pubblicazione della modifica all’art. 19-bis della Legge Regionale 23/2004, un risultato importante per la nostra professione e…

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TERRE D’ARGINE – CHIARIMENTI SU PROVVEDIMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA

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Con la presente si forniscono importanti chiarimenti su due tematiche che riguardano l’applicazione di recenti provvedimenti legislativi della Regione Emilia Romagna.

Il primo attiene a chiarimenti circa il mutamento d’uso di immobili da destinare a locazione breve ai sensi della LR 10/2025

A tal riguardo si intendono fornire alcuni chiarimenti circa il rapporto tra il vigente PUG dell’Unione delle Terre d’Argine, approvato con D.C.U. n. 10 del 11/03/2024, e la LR 10/2025 in merito al mutamento d’uso per le unità immobiliari che si intendono adibire alla locazione breve definita all’art. 1 della LR 10/2025, anche a seguito di trasformazioni fisiche e funzionali.

La LR 10/2025 colloca la destinazione d’uso “locazioni brevi” nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva. Tale disposizione, direttamente applicabile ai sensi della DGR 922/2017, è da intendersi prevalente su quanto contenuto nel vigente PUG che di contro colloca tale destinazione d’uso nella categoria funzionale abitativa.

Pertanto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della LR 10/2025, nelle more di una eventuale variante al PUG vigente, la destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve è da riferirsi alla funzione turistico-ricettiva b1 “alberghi, centri benessere, residenze turistico-alberghiere, motel” della tabella di cui all’art. 4.4.1 comma 4 delle norme TR6 del PUG. Tale funzione è insediabile nel territorio dell’Unione delle Terre d’Argine con i criteri disciplinati dal PUG.  Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 10/2025, il mutamento d’uso di un’unità immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve è soggetto alla presentazione dei seguenti titoli edilizi:

  • se il mutamento d’uso è attuato con opere, è soggetto al titolo abilitativo previsto per l’intervento edilizio al quale è connesso;
  • se senza opere, è soggetto a SCIA, fermo restando il regime di ulteriore semplificazione previsto dall’articolo 7, comma 5, lettera d) della L.R. 15/2013.

I titoli abilitativi richiesti per l’insediamento dell’uso locazione breve sono presentati, attraverso la modulistica edilizia unificata e utilizzando la piattaforma telematica dedicata, allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune competente. Sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell’Unione delle Terre d’Argine se la locazione breve è svolta in forma imprenditoriale.”

Come stabilito dall’art. 3 comma 3 della L.R. 10/2025 sono esclusi dall’applicazione della citata legge (e pertanto non è necessario il cambio d’uso) i seguenti casi:

  1. A) le unità immobiliari concesse parzialmente in locazione breve, ove il soggetto locatore, anche se non proprietario, risiede anagraficamente e mantiene la propria dimora abituale;
  2. B) le abitazioni collettive pubbliche e private, quali gli studentati, le residenze per persone con disabilità, per anziani, per dipendenti di aziende o membri di associazioni, le residenze temporanee per persone in difficoltà e le comunità religiose, oggetto di contratti di locazione breve per un numero di giorni complessivi annui pari o inferiore a sessanta, anche non continuativi.

Il secondo riguarda l’entrata in vigore del nuovo articolo 75ter della LUR e i suoi effetti sui titoli abilitativi edilizi.

A tal ruguardo si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 9/2026, il 29/07/2026, è stato introdotto l’art. 75 ter alla L.R. 24/2017 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione delle previsioni della pianificazione di bacino nel settore urbanistico”, contenente importanti disposizioni in relazione all’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia definite a seguito dell’adozione delle aggiornate mappe di pericolosità del PGRA e della variante al Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI Po).

In particolare, con l’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia in vigore dal 19/01/2026 (comma 6 dell’art. 75 ter della L.R. 24/2017) e nelle more della revisione della DGR 1300/2016, per tutti gli interventi complessi (Accordi Operativi, PdC convenzionati, articoli 53) nonché per gli interventi diretti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, occorre garantire il rispetto delle disposizioni di tutela idraulica considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle mappe di pericolosità del PGRA.

Pertanto, per tutti gli interventi sopra richiamati per i quali i lavori non risultano ancora avviati al 29/07/2026, il committente e il professionista incaricato dovranno procedere come segue:

  1. Verifica della localizzazione: Controllare se l’intervento ricade nelle aree soggette a alluvioni con media ed elevata frequenza da reticolo principale (classi M-P2 e H-P3), escluse le fasce fluviali A e B (mappe da consultare reperibili al seguente link: https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione-2027/
  2. Valutazione di compatibilità: Nel caso l’intervento ricada in tali aree, occorre verificare la compatibilità del progetto rispetto agli specifici parametri di estensione, tiranti e velocità delle aree allagabili indicati nelle adottate mappe del PGRA;
  3. Adeguamento progettuale: Qualora l’intervento non risulti compatibile, è necessario presentare una SCIA in variante al titolo originario (secondo la disciplina della L.R. 15/2013) che dovrà includere:
    – elaborati grafici e descrittivi degli opportuni adeguamenti progettuali;
    – dichiarazione asseverata dal progettista sulla coerenza degli adeguamenti con i principi di consapevolezza della pericolosità e di riduzione della vulnerabilità (art. 75 ter, comma 6, L.R. 24/2017).

Si precisa che l’efficacia della SCIA in variante è condizione necessaria per l’avvio dei lavori.

Sono fatti salvi i titoli abilitativi per i quali i lavori risultino già avviati alla data del 29/07/2026.

 

Adempimenti dichiarativi e contributivi 2026 – Termini e modalità

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ADEMPIMENTI DICHIARATIVI 2026  CASSA ITALIANA GEOMETRI – MODELLO 17/2026 

Dal 1 settembre sarà disponibile, nell’Area Riservata del sito istituzionale della Cassa, il servizio per la presentazione della dichiarazione reddituale 2026, che dovrà essere trasmessa entro il 30/09/2026.   Si informano gli iscritti che dal giorno 1° settembre 2026 è attivo il servizio on line per la trasmissione della comunicazione annuale dei redditi professionali ed il versamento della contribuzione.  Gli iscritti potranno scegliere se accedere autonomamente all’area riservata della Cassa Geometri oppure rivolgersi alla Segreteria del Collegio che, in funzione della convenzione di decentramento, ha attivato la procedura di inserimento delle dichiarazioni 3e della predisposizione dei conteggi relativi ai pagamenti da effettuare entro il 30 settembre 2026.

COMPENSAZIONI  Nel caso in cui si vogliano utilizzare eventuali crediti fiscali per il pagamento della contribuzione dovuta, sarà necessario effettuare la compensazione tramite modello F24 accise in congruo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione in modo che il versamento in compensazione effettuato tramite F24 accise possa essere acquisito da Cassa Geometri e possa pertanto essere correttamente detratto dalla contribuzione dovuta.

Comunicazione prot 1032227-SDG

SpecificheCalcoloBasiImponibiliDichiarazione2026

GuidaOperativaDichiarazione2026

Scheda anagrafica per dichiarazione 2026  (da compilare nel caso in cui si voglia usufruire del servizio messo a disposizione dalla Segreteria del Collegio)

INFORMATIVA MODIFICHE ART. 19 BIS L.R. 23 2004 IN MATERIA DI TOLLERANZE EDILIZIE

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REGIONE EMILIA ROMAGNA

Carissime Colleghe, Carissimi Colleghi,

con grande soddisfazione vi comunico la pubblicazione della modifica all’art. 19-bis della Legge Regionale 23/2004, un risultato importante per la nostra professione e per la gestione del territorio. (nel link alla notizia trovate il testo completo della modifica)

A tal proposito, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Geom. Massimiliano Adani, referente della nostra Commissione Urbanistica, per l’impegno e la competenza dimostrate in tutte le fasi del percorso durante gli incontri della Commissione Urbanistica Regionale.

Un ringraziamento sincero va anche a tutti i colleghi e professionisti, che hanno partecipato attivamente al Tavolo Tecnico Provinciale da noi promosso e sostenuto.
La sinergia e il dialogo tra le diverse professioni si confermano ancora una volta uno strumento fondamentale per raggiungere obiettivi concreti a beneficio delle categorie professionali e della collettività.

Gelmuzzi Geom. Paola

Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati di Modena

Informativa_modifiche_art._19_bis_L.R._23_2004_in_materia_di_tolleranze_edilizie_timbrato

Emergenza Terremoto in Emilia

Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie

By Emergenza Terremoto in Emilia | No Comments

Regione Emilia Romagna

Estratto della norma:

Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.

Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.

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