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Pubblicato da: studio ING. FERRINI
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GAZZETTA UFFICIALE
IL SUPERBONUS SEMPLIFICATO NEL DECRETO 77/2021
Il Decreto legge n.77/2021 recante la governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (semplificazioni), ha apportato delle modifiche al Superbonus. Lo stesso è stato esteso agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche ed alle strutture socio-sanitarie. Tutti gli interventi del Superbonus inoltre, sono classificabili come manutenzione straordinaria soggetta a CILA.
Le novità
Il decreto semplificazioni prevede infatti al “Capo VII – Efficientamento energetico”, articolo 33, alcune misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana.
In particolare si prevedono delle modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
L’art.33 del nuovo DL apporta le seguenti modificazioni al Superbonus:
- prevista la detraibilità al 110% per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che vengono chiaramente inclusi tra gli interventi trainati;
- esteso il Superbonus a collegi, convitti, conventi, strutture sanitarie e caserme che eroghino servizi socio-sanitari e assistenziali;
- sancito, a livello nazionale, che tutti gli interventi al 110% (tranne quelli di demolizione/ricostruzione) costituiscono manutenzione straordinaria e sono soggetti a CILA.
Barriere architettoniche
Al comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio, che regolamenta il sismabonus e l’ecobonus al 110%, è aggiunto il seguente paragrafo:
Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.
Si evidenzia, che l’art. 16-bis del DPR 917/1986 riguarda la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
La lettera e) del suddetto articolo 16-bis, nello specifico, si riferisce agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
E’ da considerarsi quindi, che gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali sono considerati interventi trainati e si potranno detrarre con l’aliquota al 110%.
Va infatti ricordato che già nella legge di Bilancio 2021 era stata estesa la possibilità di detrarre le spese di abbattimento delle barriere architettoniche con il Superbonus, tuttavia non erano stati chiariti alcuni aspetti, tra cui se tali interventi fossero da considerarsi “trainanti” o “trainati”.
Inclusi gli immobili per servizi socio-sanitari e assistenziali
Il DL semplificazioni 2021 introduce dopo il comma 10, il seguente comma 10-bis:
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del dlgs n. 385/1993, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione.
In pratica potranno accedere al Superbonus le attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, rientranti nelle categorie catastali:
- B1 – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
- B2 – Case di cura e ospedali, poliambulatori, fabbricati di proprietà dell’I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.;
- D4 – Case di cura ed ospedali, poliambulatori (quando abbiano fine di lucro).
Inoltre, per il calcolo della spesa massima agevolabile, si fa un rapporto con la superfice media.
Interventi classificati come manutenzione straordinaria e soggetti a CILA
Il comma 13-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio è sostituito dal seguente:
Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del dPR 6 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del dPR n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
In pratica, onde evitare le diverse e contrastanti interpretazioni da parte degli enti locali, viene stabilito che tutti gli interventi detraibili al 110%, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificabili come “manutenzione straordinaria” e sono soggetti alla sola presentazione della CILA.
Viene inoltre stabilito che non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo da parte dei tecnici, tuttavia “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Il DL 77/2021 infine chiarisce che restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla tipologia di intervento proposto.
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Pubblicato da: GEOM. CERRI MATTEO / STUDIO TECNICO CERRI
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Pubblicato da: STUDIO TECNICO PIROZZI
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Pubblicato da: Edrasis Group
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Pubblicato da: Pei perizie
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Pubblicato da: Europrogetti soc coop
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Pubblicato da: BENASSI SRL
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Pubblicato da: Geom. Grotti Luca
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Pubblicato da: Ricerca Collaboratori
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Pubblicato da: 4 EMME SERVICE SPA
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Pubblicato da: AGE srl – Ing. Franco Guagliumi
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Pubblicato da: montecchi marmi e granito srl
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Pubblicato da: GRUPPO C.A.V. S.R.L.
Urbanistica partecipata
Il territorio comunale di Mirandola è caratterizzato da una tipologia insediativa dotata di identità storica riconoscibile sia dal punto di vista urbanistico-architettonico che storico-culturale, da valorizzare nel rispetto delle specificità locali.
Diventa indispensabile nel percorso di pianificazione del territorio il coinvolgimento della comunità, già dalle fasi iniziali. La partecipazione dei cittadini nella costruzione del piano è infatti un’importante novità nel conte-sto dell’urbanistica contemporanea. Un processo partecipato e condiviso consente di ascoltare i suggerimenti positivi e contribuisce ad orientare il piano verso scelte sostenibili.
Con tali presupposti il Comune ha dato l’avvio alla stesura del Piano Urbanistico Generale (PUG).
Il presente questionario si pone come l’inizio della fase di ascolto, infatti, data la particolare situazione di emergenza sanitaria Covid-19 non possiamo, in questo momento, programmare un percorso partecipativo in presenza. Questo è un primo strumento utile per iniziare a meglio interpretare le problematiche, gli obiettivi e le linee di azione specifiche per la pianificazione del territorio.
Ne scaturiscono contributi importanti per la definizione di regole di trasformazione, per gli ambiti da salvaguardare e da utilizzare per il tempo libero, per favorire attività nuove che consentano di migliorare le condizioni ambientali e sociali di una comunità.
È un’occasione per raccontare in modo semplice quali sono i bisogni e le necessità della vita quotidiana, nella nostra città: il verde, le infrastrutture, la mobilità, gli spazi per l’istruzione il gioco e lo sport, gli spazi pubblici, la qualità urbana, il sistema delle attività produttive e del commercio.
Valorizza, inoltre, il senso di appartenenza della cittadinanza alla propria comunità che consente di sviluppare progetti utili e condivisi.
Cari concittadini, Vi invito a compilare il questionario per aiutarci a creare un progetto per Mirandola
…la Vostra Partecipazione è importante
Il Sindaco
Alberto Greco
il questionario dovrà essere compilato e inoltrato entro il 15 giugno 2021 ed è scaricabile anche dal sito web del Comune di Mirandola
www.comune.mirandola.mo.it/servizi/urbanistica/piano-urbanistico-pug