Notizie in Primo Piano

Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3

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AGENZIA DELLE ENTRATE

 

24/04/2024

Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3

Prot 4523 – Circolare – Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3b

 

 

09/04/2024  

N.B. Al fine di consentire ai professionisti la previa definizione di eventuali atti di aggiornamento già predisposti con la versione 10.6.2 di Pregeo, l’estensione della nuova versione 10.6.3 del software, già prevista per l’8 aprile 2024, è programmata per il 18 aprile 2024.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo

 

 

28/03/2024

Prot 3474 – Circolare – Nota AdE controllo atti aggiornamento DOCFA

Comunicazione aggiornamento applicativo SACE

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Il 01 febbraio 2024 verrà rilasciata la nuova versione dell’applicativo SACE con importanti aggiornamenti che si illustrano brevemente di seguito.

Per tale aggiornamento, nel medesimo giorno è previsto un fermo macchina dalle ore 12.00 alle ore 14.00 durante il quale non sarà quindi possibile effettuare alcuna operazione.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti previsti:

  1. Gli Attestati di Prestazione Energetica in stato di bozza (non in versione definitiva) saranno cancellati in automatico dal sistema trascorsi 30 giorni dalla data del loro inserimento. Sarà comunicato un promemoria al soggetto certificatore per mezzo PEC 15 giorni prima della loro cancellazione. Si raccomanda di verificare la correttezza della propria PEC riportata nell’anagrafica del soggetto certificatore.
  2. Gli Attestati con procedura di firma incompleta (ovvero parzialmente finalizzati con firma digitale) subiranno un processo di controllo per verificarne la piena validità indicata all’art. 5, comma 1 della D.G.R. n. 1385/2020: successivamente a tale processo, tali Attestati saranno cancellati in quanto non pienamente validi.

Alla luce di quanto sopra riportato, vi invitiamo a rendere definitivi gli Attestati in stato di bozza entro il 01/02/2024 pena la cancellazione, superate le tempistiche sopra indicate e di rendere pienamente validi gli Attestati di cui al punto 2, con il completamento della procedura di firma digitale.

Inoltre, si invitano tutti i soggetti certificatori a verificare costantemente il numero degli Attestati in bozza o in procedura di firma incompleta accedendo alla relativa sezione “Ricerca Attestati” e di provvedere alla conversione in stato definitivo o alla loro eliminazione.

Per la procedura di firma fare riferimento al paragrafo “REGISTRAZIONE DEFINITIVA CON FIRMA DIGITALE” nella relativa “Guida alla compilazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici”, visualizzabile o scaricabile nell’area riservata “Manuali d’uso”.

 

Proroga termini per Raccolta manifestazione di interesse PUG Comune di Modena

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22/01/2024

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse avanzate da soggetti privati e pubblici approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2023 – Proroga del termine di pubblicazione dell’avviso pubblico.

È possibile formulare quesiti generici inerenti l’Avviso in pubblicazione al seguente indirizzo email: pug.modena@comune.modena.itsegreteria.pianificazione@comune.modena.it. Le risposte ai quesiti saranno oggetto di pubblicazione sulla pagina web dedicata alle FAQ del Piano urbanistico generale: https://www.comune.modena.it/servizi/edilizia-e-urbanistica/piano-urbanistico-generale/faq.

 

27/10/2023

Si comunica l’avvenuta pubblicazione dell’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, funzionale all’acquisizione di proposte per la prima gestione attuativa del PUG.

La delibera di indirizzi e lo schema di avviso sono stati approvati con delibera CC 49 del 22/06/2023 e con la delibera di Giunta comunale n. 552/2023 sono stati definiti  i diritti di segreteria e approvate le specificazioni relativamente alla documentazione.

Il bando e relativi allegati sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del Comune di Modena al seguente link https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/trasparenza-dellattivita-di-pianificazione-e-governo-del-territorio/atti-di-governo-del-territorio/24-10-2023-pubblicazione-avviso-per-raccolta-manifestazione-di-interesse-pug

e all’albo pretorio al seguente link https://albopretorio.comune.modena.it/listalbopub.view?tiporeg=a

È possibile formulare proposte entro il 22 gennaio 2024.

per qualsiasi informazione rivolgersi a:  segreteria.pianificazione@comune.modena.it

 

I BONUS E IL SUPERBONUS NEL 2024-2025

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CONFEDILIZIA

Confedilizia, da redatto un manifesto con tutti i bonus edilizi che restano in vita nell’ anno 2024 e nell’anno 2025.

Alcuni bonus, come quello  facciate è uscito di scena, altri come il superbonus sono stati confermati, ma solo per alcune tipologie immobiliari e con una percentuale di detrazione inferiore. Ma esistono altri come il bonus mobili, il bonus ristrutturazione, l’ecobonus o il sismabonus che rimangono in vigore.

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COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

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Il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28572/2023.

L’opposizione va avanzata entro i trenta giorni ed è regolata da tre norme:

  • l’art. 170 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del D.lgs. n. 150/2011;
  • l’art. 15 D.lgs.150/2011, secondo cui – al primo comma – le controversie previste dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto;
  • l’art. 702 quater c.p.c.., per cui l’ordinanza emessa all’esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

REMISSIONE IN BONIS CREDITI EDILIZI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

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Il 30  novembre c.m. scadono i termini per la remissione in bonis relativa alla cessione dei bonus edilizi. La scadenza riguarda quei contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023 in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

Il decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023), oltre a introdurre un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta da Superbonus e altri bonus edilizi, ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.

La prima ipotesi (articolo 2-ter) ricorre nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Se il contribuente vuole fruire della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi (articolo 2-quinquies) come su accennato opera quando il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023. Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, deve essere un soggetto qualificato (fra cui banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).

Il perfezionamento della remissione avviene con il versamento pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.

Come chiarito anche dalla circolare n. 27/2023 del 7 settembre 2023 (allegata alla presente per i Collegi associati) se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 ma ha versato un unico importo di 250 euro, anziché 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

Circolare_n_27_del_07_09_2023

 

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