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REMISSIONE IN BONIS CREDITI EDILIZI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

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Il 30  novembre c.m. scadono i termini per la remissione in bonis relativa alla cessione dei bonus edilizi. La scadenza riguarda quei contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023 in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

Il decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023), oltre a introdurre un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta da Superbonus e altri bonus edilizi, ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.

La prima ipotesi (articolo 2-ter) ricorre nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Se il contribuente vuole fruire della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi (articolo 2-quinquies) come su accennato opera quando il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023. Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, deve essere un soggetto qualificato (fra cui banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).

Il perfezionamento della remissione avviene con il versamento pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.

Come chiarito anche dalla circolare n. 27/2023 del 7 settembre 2023 (allegata alla presente per i Collegi associati) se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 ma ha versato un unico importo di 250 euro, anziché 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

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SUPERBONUS: cosa cambia col Decreto ASSET? (DL 104/2023 convertito)

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Con la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136) si attua una importante modifica alla disciplina del Superbonus.

L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L’articolo 25 introduce a partire dal 1° dicembre 2023 l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. La disposizione introduce anche una sanzione nel caso di mancato assolvimento del nuovo obbligo. In base al comma 1 dell’articolo 25 l’obbligo di comunicazione riguarda i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale articolo riguarda i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (e per il superbonus fino al 31 dicembre 2025) le spese per alcuni specifici interventi edilizi.

Costoro possono optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione spettante; oppure
  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Il nuovo obbligo si applica a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

In base all’articolo 24, per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

1.      Per quali lavori vale da detrazione?

La Detrazione riguarda lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

2.      Cosa si intende per edificio unifamiliare?

In base alla Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo  familiare.

3.      Quando una unità immobiliare è indipendente?

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del  requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno». Non rileva che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa

  • faccia parte di un condominio
  • disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

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AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICAZIONE SUL SISTEMA CATASTALE

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E’ stata diffusa dall’Agenzia delle entrate la guida “Il sistema catastale 2023”, dedicata alle “Pubblicazioni su catasto, cartografia, pubblicità immobiliare e mercato immobiliare”, che descrive tra l’altro anche le attuali procedure di aggiornamento degli archivi censuari, planimetrici e cartografici del catasto terreni e del catasto dei fabbricati, e i software in uso ai tecnici delle categorie professionali che, in un’ottica pienamente collaborativa e partecipativa, contribuiscono all’implementazione delle informazioni immobiliari e delle loro mutazioni nel tempo, secondo regole condivise e controlli in fase di accertamento definiti dall’amministrazione.

L’ edizione riporta, gli adeguamenti di carattere normativo e giuridico, le procedure di prassi, le informazioni quali-quantitative dei principali dati segnaletici relativi alla consistenza degli archivi di catasto terreni e dei fabbricati. Quest’ultimi ad evidenziare che il patrimonio immobiliare italiano è ormai costituito da circa 86 milioni di particelle catastali, di cui oltre 60 milioni produttive di reddito.

Lo stock immobiliare censito supera i 76 milioni di unità immobiliari (escluse le Province autonome di Trento e Bolzano), con una attribuzione di rendita catastale complessiva, nelle categorie “ordinarie” e “speciali”, che supera i 37 miliardi di euro. Riguardo ai processi di aggiornamento degli archivi si conferma, per il catasto terreni e gli atti Pregeo predisposti dai professionisti, l’assoluta prevalenza del modello di approvazione e registrazione in banca dati con procedimenti di “trattazione automatica”, con punte per alcune province di oltre il 97% degli atti trasmessi. Altre novità riguardano il catasto dei fabbricati e la procedura Docfa per la redazione, trasmissione e registrazione in banca dati delle dichiarazioni. Da luglio 2022 è stata avviata anche per questo processo la “trattazione automatica” di alcune tipologie di “Docfa telematici” che soddisfano requisiti definiti dall’amministrazione catastale a livello nazionale.

Per essi, anche la progressiva automatizzazione dei controlli propedeutici in fase di accettazione degli atti e di registrazione in banca dati senza alcun intervento da parte del personale tecnico degli Uffici. Sull’aggiornamento delle intestazioni si rileva l’adozione del più avanzato software “Voltura 2.0 – Telematica”, disponibile nell’ambiente informatico della “Scrivania del Territorio”, per la predisposizione in autonomia e la trasmissione telematica delle domande di volture catastali.

Riguardo la costituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (Anncsu), si sono avviate a maggio del 2022 le attività di conferimento dei dati in Anncsu da parte dei Comuni; i relativi servizi saranno attivati gradualmente, consentendo agli enti della Pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese la fruizione dei dati contenuti in questo archivio. Per i servizi di consultazione erogati un’innovazione rilevante riguarda l’adeguamento alle prescrizioni normative del provvedimento 20 maggio 2022 del direttore dell’Agenzia delle entrate, che consente dal 12 luglio 2023 l’accesso alla consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane anche agli agenti immobiliari, espressamente delegati da uno degli intestatari catastali dell’immobile.

Sul tema della valorizzazione del patrimonio cartografico si confermano le attività e gli sviluppi progettuali di recupero della qualità e della precisione delle oltre 300 mila mappe, le attività per il rifacimento e la realizzazione di nuova cartografia attraverso sofisticati processi di sovrapposizione con le ortoimmagini digitali ad alta risoluzione e, infine in chiave evolutiva, lo sviluppo dell’utilizzo di tecnologie satellitari innovative per i rilievi catastali, supportato anche dalla partecipazione di personale tecnico specializzato dell’Agenzia delle entrate al progetto di ricerca europeo Giscad-Ov (Galileo improved services for cadastral augmentation development On-field validation), che si avvale delle nuove opportunità offerte dal servizio Galileo Has, per l’utilizzo di sistemi di posizionamento satellitare di precisione nell’aggiornamento della cartografia catastale.

Il Sistema Catastale 2023_dati 31 12 2022_in pubblicazione

 

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: UNA NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SPIEGA I DIVIETI DEL DECRETO CESSIONI

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Con la circolare n. 27  del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle novità introdotte dal Decreto “Cessioni” n. 11/2023, che modificando l’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d “Rilancio”) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi. Lo stesso decreto ha inoltre delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta e previsto particolari fattispecie di remissione in bonis.

Le Entrate intendono ricordare che a partire dal 17 febbraio 2023, secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto legislativo 11/2023, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno beneficiare esclusivamente della detrazione fiscale ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Non sarà più possibile scegliere l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, salvo deroghe specifiche previste dallo stesso articolo, nei commi da 1-bis a 3-quater.

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SUPERBONUS – IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO PER GLI INDIGENTI

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con lo scopo di stabilire le regole principali per l’accesso al fondo indigenti, a supporto di coloro che non riescono a coprire la parte dei lavori di ristrutturazione al di fuori dei benefici del Superbonus. Come previsto dal dl 176/2022, art. 9 comma 3, il plafond di spesa autorizzata è pari a 20 milioni di euro e andrà a coprire una parte delle spese sostenute dai contribuenti tra il primo gennaio e il 31 ottobre 2023.

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Pubblicazione avviso avvenuta approvazione PUG DI MODENA BURERT n. 220 del 02/08/2023

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AGOSTO 2023

Sul BURERT del 2 agosto 2023 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuta approvazione del PUG del Comune di Modena. 

Il nuovo strumento urbanistico, unitamente al Regolamento edilizio e relativi allegati, è in vigore: non trova più applicazione il previgente PRG (PSC POC RUE). 

I documenti da assumere a riferimento per le pratiche relative alle nuove trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono pubblicati sul sito del Comune

https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/piano-urbanistico-generale

In ragione delle sostanziali modifiche l’Assessorato ha attivato diversi strumenti :

– attività di formazione in collaborazione col  Comitato unico Professioni e relativo Comitato pari opportunità (CUP /CPO) e ordini e collegi non aderenti alle precedenti organizzazioni 

– raccolta manifestazioni di interesse alla presentazione di trasformazioni complesse, proposto anche come strumento per condividere il processo per la definizione dei progetti, avviso già trasmesso e che verrà pubblicato, ai fini del decorso di 90 giorni per la presentazione, completo della modulistica, all’inizio di settembre. Procederemo con invio apposita comunicazione. 

– pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati di interesse generale (FAQ https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/piano-urbanistico-generale/faq ) che possono essere proposti da singoli professionisti, collegi o ordini, imprese, e associazioni e inviate all’indirizzo mail pug.modena@comune.modena.it

LUGLIO 2023

II Consiglio comunale ha approvato: il Piano Urbanistico Generale (PUG), il Regolamento Edilizio /TR( ed il Regolamento del Verde /TrVr), quest’ultimo allegato anche al RE. I documenti sono pubblicati: 

PUG: https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/piano-urbanistico-generale

RE: https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/regolamenti/regolamenti-urbanistici

RV: Allegato 2 – Regolamento del verde

Sono in corso le attività tecnico amministrative con la Regione che consentiranno di procedere alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta approvazione del PUG sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) che avverrà nel mese di agosto (con successiva comunicazione daremo notizia dell’avvenuta pubblicazione). Il PUG quindi entrerà in vigore, con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. (Burert), e da tale data il PUG approvato andrà a sostituire i precedenti strumenti urbanistici. 

Seguendo il percorso istituzionale  sul sito web istituzionale, le delibere sono state pubblicate, per 15 giorni, all’albo pretorio dell’Ente:

– DCC approvazione Pug https://atti-albopretorio.comune.modena.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/30265721;

– DCC approvazione RE https://atti-albopretorio.comune.modena.it/AlboOnline/dettaglioAlbo/30259144.

Gli atti sono oggetto di pubblicazione in trasparenza, il link è il seguente: https://www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/trasparenza-dellattivita-di-pianificazione-e-governo-del-territorio

Salvaguardia: dalla pubblicazione della delibera di approvazione (periodo ipotizzato: dal 4 luglio alla pubblicazione sul Burert prevista per i primi di agosto), ai sensi dell’art. 27 della LR 24/2017, ai titoli abilitativi è richiesta la doppia conformità agli strumenti urbanistici, vigente PSC-POC-RUE e PUG adottato. Prima dell’entrata in vigore del PUG, in allegato ai titoli edilizi che verranno presentati, è richiesta dunque, la relazione di asseverazione del progettista alla doppia conformità agli strumenti urbanistici, vigente PSC-POC-RUE e PUG adottato. 

La mancata allegazione della relazione comporta:

La comunicazione di inefficacia per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA);
La comunicazione di improcedibilità per le richieste di Permesso di Costruire.

Nella medesima seduta è stato approvato il Documento di indirizzo per raccogliere le manifestazioni di interesse alla proposizione di Accordi Operativi, che sarà pubblicato successivamente alla pubblicazione sul BURERT dell’avviso di approvazione del PUG, che alleghiamo affinché imprese, professionisti e associazioni possano già da subito avere contezza e possano proporre iniziare e predisporre progetti utili alla città.

DOCUMENTO INDIRIZZO PUG 2023

NUOVO REGOLAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – Adeguamento SINF

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CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

Prot 6203 – Regolamento per la formazione professionale continua

 

AVVISO IMPORTANTE

Come da comunicazione di cui sotto l’attribuzione dei crediti formativi dovrà essere effettuata annualmente, al professionista sarà concesso il termine ultimo del 31/01 di ciascun anno per produrre la domanda di riconoscimento dei crediti formativi relativi agli eventi svoltisi l’anno precedente.

Prot. N. 1348 Attribuzione CFP

 

Pubblichiamo di seguito la modulistica necessaria a comunicare al Consiglio Direttivo del Collegio l’impossibilità di adempiere all’obbligo della formazione continua.  Il modulo va trasmetto al Consiglio del Collegio secondo le modalità indicate entro la fine ci ciascun triennio.

Modulo richiesta esonero formazione – 2021-23

 

 

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO CONSULTAZIONI ATTI CARTACEI CATASTO FABBRICATI E CATASTO TERRENI

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Si informano gli iscritti che a seguito di incontro con l’Agenzia Entrate Territorio sono state concordate n.4 date di apertura straordinaria degli appuntamenti nelle quali  saranno aperti gli sportelli, dalle 8:30 alle 12:30, per le consultazioni di cui all’oggetto riservate ai soli professionisti abilitati alla presentazione degli atti di aggiornamento tramite SISTER:

  • Lunedì 19 giugno – Catasto Fabbricati;
  • Venerdì 30 giugno – Catasto Fabbricati e Catasto Terreni;
  • Lunedì 3 luglio – Catasto Fabbricati;
  • Venerdì 14 luglio – Catasto Fabbricati e Catasto Terreni.

La possibilità di prenotazione sarà attiva dal 14 giugno 2023, per ottenerla sarà necessario indicare il Collegio o l’Ordine di appartenenza, oltre il numero di iscrizione, ed indicare il motivo per il quale si vuole fare una consultazione degli atti cartacei.

Per prenotare bisogna seguire il percorso www.agenziaentrate.gov.it > prenota appuntamento > prenota un appuntamento per assistenza catastale e ipotecaria > assistenza all’utenza professionale > assistenza all’utenza professionale catasto terreni > richiesta servizio in presenza.

Il Referente catasto

Gelmuzzi Geom. Paola

L’EQUO COMPENSO E’ LEGGE

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13/04/2023

L’equo compenso per tutti i professionisti è legge. È arrivata l’approvazione definitiva, che riconosce a tutti gli autonomi ed ai professionisti iscritti agli Ordini e Collegi il diritto a una remunerazione equa, adeguata «alla qualità e alla quantità del lavoro svolto».

I professionisti iscritti ad un Ordine o Collegio per determinare un compenso equo faranno riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali per ogni singola Categoria, i non ordinistici dovranno attendere la messa a punto di valori di riferimento per la prima volta, operazione che la legge affida all’ex ministero dello Sviluppo economico (ora delle Imprese e del made in Italy).

La legge sull’equo compenso indica per quali clausole può scattare la nullità dei contratti tra professionista e committente, rilevabile anche d’ufficio.

Oltre agli accordi basati su parametri non congrui, sono nulli anche tutti i contratti che prevedono l’anticipazione delle spese a carico del professionista o che vietano di prevedere acconti.

Sanzionabile anche deontologicamente da parte dell’Ordine il professionista che accetta incarichi al di sotto delle soglie dei parametri.

Sono considerate nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

 

27/03/2023

Il disegno di legge sull’equo compenso è stato approvato dall’Aula del Senato. Il testo torna ora alla Camera per una terza lettura. Il disegno di legge, introduce l’obbligo di una giusta remunerazione per i servizi svolti dai liberi professionisti, e dispone che i cosiddetti contraenti forti, e cioè pubblica amministrazione, imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché le aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro debbano corrispondere compensi equi. Gli accordi al di sotto di una soglia predeterminata, patti che vietano al professionista di chiedere acconti in corso d’opera o che gli impongano l’anticipazione delle spese verranno considerati nulli, stessa sorte per clausole o pattuizioni che riconoscano al committente vantaggi sproporzionati. Questo è un riconoscimento della piena dignità economica alle prestazioni professionali. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura per la modifica all’articolo 7 che rimandava a un articolo del Codice di procedura civile abrogato con l’entrata in vigore della riforma Cartabia.

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Testo unico in materia edilizia 2023 – DPR 6 giugno 2001, n. 380 aggiornato al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13

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E’ disponibile il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, con entrata in vigore dal 25 febbraio 2023. Numerose misure (artt. da 35 a 40) per la digitalizzazione della giustizia, in G.U. 24 febbraio 2023, n. 47.

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