COMUNE DI MARANELLO
28/10/2024 ORE 20:30 – 22:30
COMUNE DI MARANELLO
28/10/2024 ORE 20:30 – 22:30
Il certificato di agibilità è un documento fondamentale nel contesto edilizio italiano, che attesta la conformità di un immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza, salubrità e igiene. La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di agibilità può ora essere considerato un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio. La decisione di Palazzo Spada stabilisce che se un certificato di agibilità viene rilasciato, si presume che l’immobile sia conforme anche alle norme edilizie e urbanistiche, poiché il titolo abilitativo collegato, che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione, è stato rispettato.
Elezioni SUPPLETIVE n.1 Consigliere Consiglio Direttivo quadriennio 2022-2026
ESITI ELETTORALI
Risultati elezioni suppletive 2022-2026
Circolare esito definitivo elezioni suppletive 2022-2026
E’ indetta l’Assemblea per l’elezione di n.1 Consigliere del Collegio Geometri di Modena in sostituzione del Geom. Marco Vignali eletto Consigliere Nazionale in Roma
Circolare elezioni suppletive 2022-2026
Fiera Bolzano, nell’ambito di Klimahouse – fiera internazionale leader di mercato nel settore dell’edilizia sostenibile – istituisce nel 2022 il Wood Architecture Prize by Klimahouse, primo e unico riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno in collaborazione con lo Iuav di Venezia e il Politecnico di Torino.
Il Wood Architecture Prize non si rivolge solo agli architetti ma a tutti i membri della filiera delle costruzioni in legno come ingegneri e geometri ma anche committenti, innovatori, startup, PA, imprese e altri soggetti.
Al Wood Architecture Prize 2025 potranno partecipare nuove edificazioni, riqualificazioni e/o ampliamenti, sopraelevazioni di edifici esistenti, architetture temporanee e sperimentali e opere di differente connotazione funzionale – pubbliche o private, con spazi di uso individuale o collettivo – la cui realizzazione sia stata completata sul territorio nazionale a partire dall’anno 2021.
https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/wood-architecture-prize
Le candidature per la terza edizione di questo premio sono aperte fino al 18 novembre e possono essere compilato direttamente online al seguente indirizzo: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/candidatura-wood-architecture-prize
LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Inoltre ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Ha poi dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
È stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a settembre 2024, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Novità in questa versione:
Il Comune non ha accolto una richiesta di accesso riguardante una SCIA presentata da un soggetto terzo. La ricorrente sosteneva di avere un interesse diretto nella richiesta, legato alle sue esigenze probatorie e difensive in una controversia riguardante il rifiuto di annullamento del titolo edilizio. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7394 del 04/09/2024 (allegata ai Collegi Associati), ha accolto il ricorso fornendo i seguenti chiarimenti.
La Legge 241/1990 permette la richiesta di documenti detenuti da una pubblica amministrazione se il richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Esistono due tipi particolari di accesso: l’accesso difensivo e l’accesso partecipativo.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso difensivo non richiede necessariamente la pendenza di una causa legale, ma questa può essere utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimo riguardante la richiesta di accesso. Un altro criterio importante è il collegamento diretto tra la richiesta di accesso e il documento desiderato. La motivazione della richiesta è fondamentale per dimostrare questo collegamento. Il Consiglio ha anche sottolineato che non esiste un termine decadenziale per il diritto di accesso. Inoltre, è sempre possibile presentare nuovamente una richiesta in caso di nuovi fatti o se si vuole presentare un interesse legalmente rilevante in modo diverso.
E’ stato pubblicato in GU il D. Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Questo decreto legislativo interviene sull’imposta di registro, sull’imposta sulle successioni e donazioni, sull’imposta di bollo, nonché su altri tributi indiretti che non rientrano nell’ambito dell’IVA.
Prot 10128 – DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024 n.139
COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO
CASSA ITALIANA GEOMETRI – 7 OTTOBRE TERMINE PRESENTAZIONE MODELLI 17/2024
Si informano gli iscritti che dal giorno 8/07/2024 è attivo il servizio on line per la trasmissione della comunicazione annuale dei redditi professionali ed il versamento della contribuzione per l’anno 2024.
Gli iscritti potranno scegliere se accedere autonomamente all’area riservata della Cassa Geometri oppure rivolgersi al Collegio che, in funzione della convenzione di decentramento attiva con la Cassa Italiana Geometri, ha attivato la procedura di inserimento delle dichiarazioni e della predisposizione dei conteggi relativi ai pagamenti da effettuare entro il 30 Settembre 2024.
Coloro che decideranno di avvalersi della consulenza del Collegio dovranno trasmettere a mezzo e-mail (segreteria@geometrimodena.it) la seguente documentazione:
GEOMETRI IN REGIME FORFETTARIO E/O DI VANTAGGIO: copia del Modello UNICO 2024
GEOMETRI IN REGIME FISCALE ORDINARIO: copia Modello UNICO 20274 e copia della DICHIARAZIONE IVA 2024 (anche in assenza di reddito e/o volume d’affari)
PER ENTRAMBI LE CATEGORIE: scheda anagrafica debitamente compilata
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si apre la strada affinché i 7.904 municipi del paese possano adeguare le proprie politiche tributarie locali in risposta al nuovo meccanismo dell’Imu. Questa riforma è cruciale, poiché consente alle amministrazioni di evitare l’applicazione automatica delle aliquote standard e di preservare le entrate locali, che altrimenti subirebbero un taglio collettivo di circa 4,2 miliardi di euro.
Inoltre, il decreto introduce una novità importante per gli immobili resi inagibili da calamità naturali, permettendo ai comuni di applicare aliquote Imu ridotte o nulle, una misura che non era contemplata nella versione precedente del 2023.
Il cittadino che desidera beneficiare delle agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia è obbligato a inviare una comunicazione all’Enea, contenente tutte le informazioni relative agli interventi agevolati per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare energia. Questo adempimento è previsto dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86 e consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.
Recentemente, il D.L. 39/2024 ha ampliato ulteriormente le informazioni da trasmettere all’ENEA riguardanti le spese fiscali agevolabili; inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato più volte l’importanza di rispettare i termini e le scadenze per non perdere i vantaggi fiscali nel caso in cui la comunicazione sia omessa o tardiva.
Con l’ordinanza 19309 del 12 luglio 2024, la Corte di Cassazione (Sez. 5 Civile) ha ribadito che la detrazione Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non va persa nel caso in cui la comunicazione all’ENEA sia inviata in ritardo. Anche con l’ordinanza 7657/2024 la Cassazione, ha accolto il ricorso del contribuente , ribadendo il principio di diritto secondo il quale: nell’ambito dei benefici fiscali per le spese di miglioramento energetico degli edifici, il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per la comunicazione all’ENEA, come previsto dal Decreto Ministeriale del 19/02/2007, non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.
Dopo la sentenza favorevole al contribuente 7657/24, con l’ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha invece riconosciuto l’importanza dell’invio all’ENEA per la validità della detrazione. Secondo l’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’invio può essere considerato “obbligatorio” grazie a “un ragionevole equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata, la protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle entrate fiscali dello Stato”.
La Corte dei Conti Europea, con la sua Relazione speciale di settembre, ha messo in luce le sfide e le diversità nell’applicazione del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) di vari Stati membri.
Questo principio è fondamentale per assicurare che le misure adottate non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali dell’UE.
Prot 9698 – Norma UNI 9994-1 del 2024
La recente pubblicazione della norma UNI 9994:2024 rappresenta un passo significativo nel campo della sicurezza antincendio, introducendo aggiornamenti cruciali per la manutenzione degli estintori. Questa nuova edizione si concentra su una serie di modifiche che mirano a ottimizzare le procedure di manutenzione e garantire l’efficienza degli estintori nel tempo. Tra le novità più rilevanti, si segnala l’aggiornamento della terminologia utilizzata, che riflette meglio le pratiche operative attuali e assicura una maggiore chiarezza nelle procedure di certificazione e controllo degli estintori.
Inoltre, la norma ha introdotto una nuova classificazione per gli estintori a base d’acqua, distinguendo tra diversi tipi in base alla pressurizzazione e alla composizione del serbatoio. Questo cambiamento è particolarmente importante perché risponde alle normative ambientali che limitano l’uso di composti fluorurati dannosi, promuovendo l’uso di additivi fluorine-free.
Un altro aspetto fondamentale riguarda la periodicità della revisione e del collaudo degli estintori. La norma UNI 9994:2024 ha esteso i tempi massimi per la manutenzione programmata, aumentando, ad esempio, la scadenza della revisione per gli estintori a polvere da 36 a 60 mesi, e riducendo il tempo per il collaudo di alcuni tipi di estintori, come quelli idrico/schiuma miscelato con serbatoio plastificato a pressione permanente, da 96 a 72 mesi.
Questi aggiornamenti non solo allineano la normativa alle evoluzioni tecniche degli estintori moderni, ma introducono anche controlli specifici per garantire la sicurezza. È essenziale per le organizzazioni e i professionisti del settore aggiornarsi su queste modifiche per assicurare che le operazioni di manutenzione siano conformi alle nuove direttive e per continuare a garantire la massima protezione contro gli incendi. La norma UNI 9994:2024 è dunque un riferimento indispensabile per la manutenzione degli estintori, consolidando le basi per un ambiente più sicuro e protetto.
La recente audizione di ANCE presso la Commissione Ambiente della Camera ha messo in luce la necessità di una legislazione chiara e aggiornata nel settore dell’edilizia e della rigenerazione urbana in Italia. La proposta di legge DDL 1987/C, che si occupa di piani particolareggiati e di lottizzazione convenzionata, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia legati alla rigenerazione urbana, è stata accolta favorevolmente dall’ANCE come un passo avanti verso la risoluzione dell’incertezza normativa che attanaglia il settore.
Le proposte sul disegno di legge
La dichiarazione del contribuente sulla vendita dell’ex prima casa entro un anno dall’acquisto della nuova abitazione è irrevocabile. Infatti non può essere modificata se non per errore materiale manifesto e riconoscibile. In tema di agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” non può essere invocata la forza maggiore nel caso di mancata vendita della ex prima casa entro un anno dal nuovo acquisto, sulla motivazione che l’immobile fosse “terremotato” e quindi inagibile.
Sono questi gli importanti principi contenuti nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23978 del 6 settembre 2024.
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