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BONUS COLONNINE DOMESTICHE 2023 LE DOMANDE DAL 9 NOVEMBRE AL 23 NOVEMBRE

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Dal  9 novembre fino alle ore 12,00 del  23 novembre sarà aperto lo sportello per presentare le domande del “Bonus colonnine domestiche 2023”. Si tratta di una misura agevolativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ai privati e ai condomini che dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre hanno acquistato e installato infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.

La nota del Ministero ricorda che l’incentivo, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture – colonnine o wall box – ha un limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati residenti in Italia e 8mila euro per gli edifici condominiali.

Le risorse a disposizione per l’anno 2023 sono 40 milioni di euro.

I soggetti interessati potranno presentare le domande per la concessione e l’erogazione del bonus utilizzando la piattaforma informatica disponibile online gestita da Invitalia per conto del Ministero.

Come funziona

Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato prima dell’apertura dello sportello.

L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia 

  • compilando il modulo online
  • oppure telefonando al numero verde grauito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici, ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.

Decreto_Apertura_2023_Bonus_colonnine

Allegato_1_Modulo_domanda_Bonus_colonnine_ott23

Allegato_2_Modulo_relazione_finale_Bonus_colonnine (1)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 – NOVEMBRE 2023

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E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a novembre 2023, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il testo coordinato è stato predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dall’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia.

Novità in questa versione:

  • Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
  • Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
  • Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
  • Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
  • Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
  • Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
  • Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
  • Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).

Il documento è disponibile al seguente link: Edizione Novembre 2023 – Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) (8108amatodifiore.it)

COMPENSO DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO E OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

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Il decreto di liquidazione del CTU è opponibile a tutte le parti del giudizio di merito indipendentemente alla dichiarazione di estinzione del giudizio di merito. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28572/2023.

L’opposizione va avanzata entro i trenta giorni ed è regolata da tre norme:

  • l’art. 170 D.P.R. 115/2002, il quale prevede che avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione e che l’opposizione è disciplinata dall’articolo 15 del D.lgs. n. 150/2011;
  • l’art. 15 D.lgs.150/2011, secondo cui – al primo comma – le controversie previste dall’art. 170 D.P.R. 115/2002 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto;
  • l’art. 702 quater c.p.c.., per cui l’ordinanza emessa all’esito del rito sommario di cognizione produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

REMISSIONE IN BONIS CREDITI EDILIZI: COMUNICAZIONE ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2023

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Il 30  novembre c.m. scadono i termini per la remissione in bonis relativa alla cessione dei bonus edilizi. La scadenza riguarda quei contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023 in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

Il decreto “Cessioni” (Dl n. 11/2023), oltre a introdurre un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta da Superbonus e altri bonus edilizi, ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis.

La prima ipotesi (articolo 2-ter) ricorre nel caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Se il contribuente vuole fruire della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione.

La seconda ipotesi (articolo 2-quinquies) come su accennato opera quando il contribuente vuole esercitare l’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura ma non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia entro il 30 novembre 2023. Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, deve essere un soggetto qualificato (fra cui banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).

Il perfezionamento della remissione avviene con il versamento pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023.

Come chiarito anche dalla circolare n. 27/2023 del 7 settembre 2023 (allegata alla presente per i Collegi associati) se il contribuente ha inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 ma ha versato un unico importo di 250 euro, anziché 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, il versamento delle ulteriori somme dovute, necessarie a perfezionare la remissione in bonis, può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché sia eseguito entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

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RAPPORTO CONSUMO DEL SUOLO IN ITALIA 2023 PUBBLICATO DA ISPRA CON LE MAPPE DI OGNI REGIONE

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Il Rapporto “Il consumo di suolo in Italia 2023”, pubblicato dall’ISPRA, conferma il processo del consumo del suolo che ha raggiunto  la velocità di 2,4 metri quadrati al secondo, avanzando, in soli dodici mesi, di altri 77 km2, oltre il 10% in più rispetto al 2021. Questo rende le città sempre più calde: nei principali centri urbani italiani, la temperatura cresce all’aumentare della densità delle coperture artificiali, raggiungendo nei giorni più caldi valori compresi tra 43 e 46 °C nelle aree più sature. Ma il consumo di suolo incide anche sull’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico, oltre 900 – in un solo anno – gli ettari di territorio nazionale reso impermeabile nelle aree a pericolosità idraulica media, e provoca la costante diminuzione della disponibilità di aree agricole eliminando in 12 mesi altri 4.500 ettari, il 63% del consumo di suolo nazionale.

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Coacervo “successorio” e Coacervo “donativo”, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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La circolare n. 29 del 19 ottobre 2023 dell’Agenzia delle entrate si occupa di fornire chiarimenti riguardo al trattamento fiscale del coacervo “successorio” e del coacervo “donativo” per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni. Il documento analizza la normativa e la prassi esistenti e fornisce un approfondimento sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

La circolare si focalizza sull’interpretazione e l’applicazione delle regole fiscali relative al coacervo “successorio”, cioè il patrimonio ereditato da un individuo al momento della sua morte, e al coacervo “donativo”, cioè il patrimonio donato da un individuo in vita.

Nel documento, vengono esaminati i diversi aspetti fiscali legati a questi tipi di patrimonio, come ad esempio la determinazione del valore del coacervo, l’applicazione delle aliquote fiscali, le possibili deduzioni e agevolazioni fiscali, e così via.

La circolare fa anche riferimento alla giurisprudenza di legittimità, ossia le decisioni prese dai tribunali superiori che hanno contribuito ad interpretare e stabilire principi e orientamenti in materia fiscale. L’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza permette di fornire ulteriori chiarimenti e linee guida per l’applicazione delle norme fiscali riguardanti il trattamento dei coacervi “successorio” e “donativo”.

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SUPERBONUS: cosa cambia col Decreto ASSET? (DL 104/2023 convertito)

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Con la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136) si attua una importante modifica alla disciplina del Superbonus.

L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L’articolo 25 introduce a partire dal 1° dicembre 2023 l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge. La disposizione introduce anche una sanzione nel caso di mancato assolvimento del nuovo obbligo. In base al comma 1 dell’articolo 25 l’obbligo di comunicazione riguarda i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale articolo riguarda i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (e per il superbonus fino al 31 dicembre 2025) le spese per alcuni specifici interventi edilizi.

Costoro possono optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione spettante; oppure
  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Il nuovo obbligo si applica a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

In base all’articolo 24, per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

1.      Per quali lavori vale da detrazione?

La Detrazione riguarda lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

2.      Cosa si intende per edificio unifamiliare?

In base alla Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo  familiare.

3.      Quando una unità immobiliare è indipendente?

Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del  requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno». Non rileva che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa

  • faccia parte di un condominio
  • disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

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LA RIGENERAZIONE URBANA ENTRA NELLA COSTITUZIONE CON LA MODIFICA DELL’ART. 44

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La rigenerazione urbana, intesa come processo di miglioramento delle aree urbane, viene sempre più riconosciuta come un principio di fondamentale importanza nella gestione e nella tutela del territorio. In effetti, una città che non si rigenera rischia di diventare un luogo privo di vitalità, con conseguenti problemi sociali, ambientali ed economici.

La rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo sono due concetti che si integrano reciprocamente, rappresentando una strategia complessiva e sostenibile per soddisfare le esigenze della popolazione, tutelare l’ambiente e promuovere lo sviluppo economico.

Alla Camera dei Deputati (A. C.  331/2023), precisamente innanzi alla competente Commissione per gli Affari Costituzionali, in sede referente, è stata presentata una proposta di legge costituzionale, composta da un solo articolo, per integrare l’attuale versione dell’articolo 44 della Costituzione, mediante l’introduzione di un comma aggiuntivo (il terzo, rispetto ai due vigenti), secondo il quale: “la Repubblica riconosce la specificità della dimensione sociale e urbanistica delle periferie urbane e delle aree interne del Paese come condizione potenzialmente limitativa della piena parità dei diritti sociali e di cittadinanza di ogni cittadino e individua come prioritaria, attraverso l’azione finanziaria, legislativa e amministrativa dello Stato e delle amministrazioni locali, la rigenerazione sociale e urbanistica.”

È importante sottolineare che la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale, che riguarda la tutela del paesaggio potrebbe essere una soluzione per garantire il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana. La proposta di modifica dovrebbe promuovere i principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale nella gestione del territorio urbano. La modifica di questo articolo potrebbe stabilire chiaramente l’obbligo per lo Stato e le amministrazioni locali di promuovere la rigenerazione urbana come strumento per il miglioramento delle città e dei territori circostanti. Potrebbe prevedere anche l’obbligo di adottare politiche e strumenti che favoriscano la riqualificazione delle aree urbane, la tutela delle identità locali e la promozione di una qualità della vita migliore per i cittadini.

Inoltre, la modifica potrebbe prevedere l’assegnazione di risorse finanziarie e di strumenti giuridici adeguati per favorire la rigenerazione urbana. Questo potrebbe includere la possibilità di espropriare terreni abbandonati o inutilizzati per scopi pubblici, nonché la possibilità di adottare misure di incentivazione fiscale per favorire gli interventi di riqualificazione.

Infine, la modifica potrebbe promuovere la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali nel processo di rigenerazione urbana, affinché possano essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che interessano il proprio territorio.

In conclusione, la modifica dell’articolo 44 della Carta Costituzionale rappresenterebbe un importante passo avanti per il riconoscimento e la tutela della rigenerazione urbana come principio fondamentale nella gestione del territorio. Ciò contribuirebbe a creare città e territori più vivibili, sostenibili e inclusivi per tutti.

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RENDITA CATASTALE E CENTRALI EOLICHE: LA NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

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In base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’Agenzia delle Entrate specifica ulteriori indicazioni in tema di rendita catastale da attribuire alle centrali eoliche.  In particolare, si precisa che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata una “componente impiantistica” della centrale eolica, a meno che non vi siano particolari peculiarità costruttive specifiche dell’impianto in considerazione. Ciò è dovuto al rapporto strumentale della torre eolica rispetto al processo produttivo della centrale eolica stessa.

Di conseguenza, la torre eolica non rientra nella determinazione della rendita catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 21, della legge n. 208/2015.

Devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.

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CATASTO – GESTIONE APPUNTAMENTI

By Enti locali | No Comments

Dal 01/10/2023 la Dott.sa Elisabetta Pighi non presta più servizio presso gli Uffici dell’UPT di Modena perché trasferita in altra sede.

Per una corretta e completa gestione del servizio dato dall’Agenzia viene richiesto di reindirizzare le comunicazioni dirette al Capo Area al nuovo indirizzo mail dp.modena.scc@agenziaentrate.it fino a nuova comunicazione.

Si ricorda inoltre che l’Agenzia ha attivato per i professionisti il servizio di consulenza tecnica telefonica e in presenza.

Per una fruizione ottimale del servizio ci è richiesto di procedere prima con l’assistenza telefonica e solo nel caso in cui dovessero esserci ulteriori necessità di confronto di fissare un appuntamento in presenza.

Tutti i servizi attivi del UPT di Modena sono disponibili e prenotabili dal sito  www.agenziaentrate.gov.it  (vedi immagine sotto riportata)

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO

RIVALUTAZIONE IMPORTO SANZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

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Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto direttoriale 20 settembre 2023, n. 111, con cui è stato rivalutato l’importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.


A decorrere dal 1° luglio 2023, le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%.
L’aggiornamento quinquennale dell’importo delle sanzioni è stabilito dall’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

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INTERVENTI EDILIZI AGEVOLABILI AL 90% A FONDO PERDUTO: DOMANDE DAL 2 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE VIA WEB

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Con il nuovo Provvedimento n. 332648/2023 del 22 Settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha diramato le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali.

I beneficiari – L’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti dal Dl aiuti-quater, non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%. Inoltre, l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente. Il provvedimento annovera fra i beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius.

Come presentare domanda – L’istanza può essere presentata dal 2 al 31 ottobre 2023, anche tramite un intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto fiscale, esclusivamente via web attraverso una procedura che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia dell’Entrate. Il modello di domanda, pubblicato oggi, prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente. Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta.

L’ammontare del contributo – Base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro (articolo 9, comma 3, del Dl n.176/2022) saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro il 30 novembre 2023.

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PROCEDIMENTI DISCIPLINARI: LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

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La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.25440 del 29 Agosto 2023, sottolinea che il procedimento disciplinare ha come obiettivo principale la tutela dell’immagine, della dignità e del decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dal professionista e applicando le relative sanzioni.

La rilevanza di un comportamento dal punto di vista disciplinare può essere ravvisata anche se il medesimo comportamento non costituisce un illecito secondo l’ordinamento civile, penale o amministrativo, poiché la finalità del codice deontologico è differente da quella dei diritti soggettivi.

Il codice deontologico si concentra sui comportamenti dei professionisti e pone il dovere di correttezza e lealtà nello svolgimento dell’attività professionale, contribuendo alla tutela della moralità nell’ambito professionale. Di conseguenza, la valutazione disciplinare di un comportamento di un professionista si basa esclusivamente sulla sua capacità di ledere la dignità e il decoro professionale, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa costituire anche un illecito in altri settori dell’ordinamento, come quello civile, penale o amministrativo.

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