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DECRETO SICUREZZA – LA NOTIFICA PRELIMINARE DEVE ESSERE INVIATA ANCHE AL PREFETTO

By | Aggiornamento professionale, Sicurezza | No Comments

L’art.26 del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113 (cd. “Decreto sicurezza“, in vigore dal 05/10/2018), modifica l’art.99 del D.L. 81-2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Tale articolo 99 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. A seguito della modifica apportata, la notifica preliminare deve essere inviata anche al prefetto.

L’obbligo di notifica si applica ai: – cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; – cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; – cantieri in cui operi un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

I contenuti della notifica sono fissati dall’Allegato XII del citato D.L. 81-2008 

Decreto Legge 4-10-2018 n.113 art.26

Allegato XII Decreto 81-2008

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

By Notizie in Primo Piano | No Comments

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

Il bando si rivolge alle imprese ed ai soggetti ospitanti diversi dalle imprese (inclusi gli ordini professionali ed i liberi professionisti), che stiano ospitando o che ospiteranno durante l’anno scolastico 2018-2019 studenti delle scuole superiori di II grado in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Di seguito il link dove potranno essere reperiti il testo del Bando ed il modulo di domanda: 

https://www.mo.camcom.it/sportello-genesi/orientamento-al-lavoro/contributi-per-la-realizzazione-di-percorsi-di-alternanza-scuola-lavoro-as-2018-2019

 

COSTITUZIONE DEL SERVIZIO SISMICA ASSOCIATO (SSA) DELL’UNIONE DEL SORBARA

By Notizie in Primo Piano | No Comments

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Al SSA saranno conferite, con decorrenza dal prossimo 1 ottobre 2018,  tutte le funzioni in materia sismica, attualmente in capo all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area affluenti Po (sede di Modena).

La notizia è pubblicata al seguente link http://www.comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=33251

 

 

Diritti di terzi: il Comune non è tenuto a verificare se vengono lesi

By Giustisprudenza | No Comments

In caso di SCIA il Comune non è tenuto a controllare se siano lesi i diritti di terzi: ecco i nuovi chiarimenti del Consiglio di Stato

Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5115/2018 viene chiarito che, in caso di titoli abilitativi o autorizzativi, l’amministrazione comunale non è tenuta a verificare, se e come, vengano lesi diritti di terzi, ma deve solo controllare il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie.

I fatti in breve

Al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, relativi all’istallazione di impianti tecnologici, occorrenti per la propria attività, una società presenta una SCIA al Comune nel 2014.

E’ da sottolineare che:

  • i lavori consistevano nell’apposizione di un tubo di sfiato sulla facciata dell’edificio condominiale
  • i lavori non erano stati preventivamente autorizzati da parte degli altri condomini

In conseguenza di ciò, condomini dello stabile diffidano il funzionario responsabile dell’area urbanistica del Comune chiedendo:

di procedere all’immediata sospensione del titolo abilitativo per silenzio rilasciato, essendo stato reso su presupposti inesistenti

I condomini fondano la propria diffida (in particolare alla emanazione di provvedimento di sospensione) su due argomentazioni:

  • la prima consistente nell’affermare che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto subordinare il rilascio dell’assenso edilizio a specifica autorizzazione di assenso dei comproprietari
  • la seconda consistente nel rilievo che la richiesta di assenso edilizio non era stata corredata dalla indicazione delle autorizzazioni ottenute e contemplate dalla normativa di settore, così come previsto dal dpr 542/1994.

Non avendo riscontro alcuno da parte dell’Amministrazione e sentendosi lesi, presentano prima ricorso al Tar Campania e poi al Consiglio di Stato. In entrambi i casi i ricorsi vengono respinti.

La sentenza del Tar afferma, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso, in quanto rivolto avverso il silenzio serbato in ordine alla richiesta di revoca dell’attestato del responsabile dell’area urbanistica.

Si legge nella sentenza:

costituendo detto attestato null’altro che una dichiarazione di scienza, circa l’avvenuta presentazione della Scia da parte del legale rappresentante della società contro interessata, e circa l’assenza, successivamente a tale presentazione e fino alla data odierna di provvedimenti sospensivi dell’efficacia della Scia in questione, non è dato comprendere come un attestato di fatti “esistenti e veritieri” possa essere revocato

Quanto alla diffida ad adottare provvedimenti di sospensione dell’efficacia della Scia, la sentenza dichiara l’inammissibilità del ricorso:

per essere stato chiesto l’esercizio di poteri in autotutela, da parte dell’ente, in materia sottratta alla sfera di competenza giurisdizionale del G.A.

Il Consiglio di Stato sottolinea, poi, come la Pubblica Amministrazione non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe venire in rilievo, ma deve vagliare esclusivamente quelli urbanistici.

Inoltre, nel caso di specie, trattandosi non di “innovazioni”, bensì dell’uso a fini esclusivamente propri di un bene comune da parte di un condomino “senza evidenti alterazioni dello stesso e senza l’impedimento all’uso paritetico della facciata da parte degli altri comproprietari dell’immobile, non era necessario l’assenso degli altri contitolari all’istallazione sulla stessa facciata, del tubo di sfiato”.

Oggetto del giudizio è il silenzio serbato dall’amministrazione su quanto richiesto con la diffida del 2016, vale a dire l’adozione di un provvedimento di sospensione “del titolo abilitativo per silenzio dell’amministrazione”. Il Consiglio di Stato in merito ricorda che l’ambito del giudizio avverso il silenzio è definito:

  • sul piano soggettivo, con riferimento ai soggetti che hanno presentato l’istanza rimasta insoddisfatta a causa del silenzio dell’amministrazione, e dunque titolari della legittimazione ad agire
  • sul piano oggettivo, dal provvedimento richiesto con l’istanza ed in ordine al quale l’amministrazione non ha esercitato il relativo potere, nemmeno in senso negativo

In conclusione, quindi, si ribadisce che l’obbligo di verifica dell’amministrazione concerne i soli aspetti di illegittimità segnalati, e nei limiti in cui detti aspetti riguardino una violazione di norme che, poste a tutela dell’interesse pubblico in materia edilizia e urbanistica, comportino (anche) una lesione di posizioni di interesse legittimo

 

La richiesta di correzione dati catastali si fa online

By Catasto | No Comments

Al via il servizio per la richiesta di correzione dei dati catastali online delle Entrate, ecco le modalità di accesso. Cosa si può correggere online e cosa in ufficio

In caso di errori nei dati catastali relativi ai propri immobili è possibile richiederne la correzione nella banca dati del Catasto, attraverso una delle nuove funzionalità della banca dati catastale e ipotecaria.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, con il servizio “risultanze catastali“, fornisce la possibilità di visualizzare l’elenco delle proprietà immobiliari di qualunque contribuente, identificato tramite codice fiscale, in modo da poter utilizzare il servizio per la correzione dei dati catastali, qualora il contribuente ne rilevi un errore.

Il servizio di correzione online dei dati catastali è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di richieste e segnalazioni.

Correzione dati catastali online

La correzione dei dati può avvenire collegandosi al portale dell’Agenzia delle Entrate al servizio online “Contact center“;

E’ sufficiente compilare una scheda in cui va indicato:

  • nome e cognome
  • codice fiscale
  • indirizzo di posta elettronica
  • attività svolta

Il richiedente dovrà indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore.

La richiesta di correzione effettuata dall’utente può essere trattata direttamente dal “Contact center” o essere inoltrata all’ufficio Provinciale – Territorio competente.

In ogni caso, l’esito della richiesta verrà comunicato al richiedente tramite posta elettronica. Solo nel caso in cui la questione non rientra tra gli argomenti trattati dal Contact center, all’utente verrà comunicato via mail, che il problema non può essere risolto tramite il servizio.

Correzione dati catastali in ufficio

Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell’errore.

La domanda di richiesta di correzione dei dati catastali può anche essere presentata presso l’ufficio provinciale – Territorio competente; nella domanda il richiedente deve indicare:

  • le proprie generalità
  • i dati dell’immobile
  • l’errore riscontrato

Inoltre, può essere utile allegare anche copia dei documenti che comprovino la richiesta.

Infine, si ha che, l’istanza di correzione di errori imputabili all’ufficio è gratuita e va presentata su carta semplice; in caso contrario è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo.

Cosa si può correggere online

Ecco l’elenco delle cose che si possono correggere online

  • errore sulla persona a cui è intestato l’immobile
  • errore sui dati dell’immobile
  • segnalazione di incoerenza per fabbricato non dichiarato
  • segnalazione di incoerenza per fabbricato rurale
  • altri tipi di richieste

Cosa non si può correggere online

Ecco cosa non si può richiedere online:

  • reclami per disservizi da parte degli uffici
  • solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi
  • istanze di revisione della rendita catastale
  • richieste di assistenza nell’utilizzo delle procedure informatiche
  • richieste di informazione sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute allo stesso Contact center)
  • richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.

In questi casi in cui non è possibile effettuare la correzione online, il contribuente può rivolgersi presso gli uffici Provinciali competenti per territorio.

Clicca qui per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate per la correzione dati catastali

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