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BONUS RISTRUTTURAZIONI E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE PER L’EDILIZIA LIBERA

By Legislazione nazionale | No Comments

Con la risposta all’interpello n. 2872019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla detrazione fiscale spettante per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento ai titoli abilitativi di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Il caso esaminato riguardava alcuni lavori di ristrutturazione edilizia effettuati da un contribuente per i quali il Comune, facendo riferimento alla guida fiscale “L’Agenzia informa” aggiornata al mese di febbraio 2018, in cui non sono fornite indicazioni in merito alla richiesta di titoli abilitativi, aveva affermato che non fosse necessaria effettuare alcuna comunicazione rientrando i lavori tra quelli di “edilizia libera”.

Di diverso avviso il commercialista, secondo il quale per poter fruire della detrazione fiscale sui lavori in oggetto (realizzazione e miglioramento dei servizi igienici) il contribuente avrebbe dovuto presentare la CILA (comunicazione inizio dei lavori asseverata da un tecnico). Nel rispondere all’interpellante, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la circolare n. 57/1998, da ultimo confermata dalla circolare n. 13/E/2019, che riporta la nozione di ciascuna categoria di intervento oggetto delle detrazioni in argomento e un elenco non esaustivo ma esemplificativo dei lavori ammissibili, e, con particolare riguardo alla distinzione tra interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria. Nella circolare di quest’anno viene confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili.

Viene poi ricordato che il decreto legislativo n. 222/2016 ha effettuato un riordino ed un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. Nella Tabella “A”, Sezione II – Edilizia, la norma riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.

Con riferimento ai lavori effettuati dall’interpellante di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici, le Entrate confermano che si tratta di interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR. Per la qualificazione dell’intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico le Entrate rimandano però ad apposite valutazioni di natura tecnica al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.

Risposta+n.+287_2019

Servizio Struttura Tecnica Sismica dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord -Comunicazioni

By Enti locali | No Comments

Ing. Daniele Ciarletti Responsabile Struttura Tecnica Sismica UCMAN

RIMBORSO FORFETTARIO SISMICA:

Ai fini della verifica della completezza documentale formale da eseguire sulla denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture è indispensabile che questa contenga la ricevuta del versamento del rimborso forfettario dovuto in accordo con la DGR n. 1934/2018, indipendentemente dal fatto che il progetto sia o meno inviato alla Struttura tecnica per il controllo di merito.

Lo Sportello Unico verifica la presenza della prova del versamento del rimborso forfettario e la coerenza dell’importo in relazione alla tipologia dell’istanza (deposito/autorizzazione/sanatoria), al tipo di intervento (locale, miglioramento ecc.) e in base alla volumetria, quando pertinente. A far data dal 01/07/2019, il versamento del rimborso forfettario dovrà essere eseguito a favore dell’UCMAN nel conto corrente bancario indicato nella sezione dedicata del sito istituzionale.

 

INIZIO GESTIONE ORDINARIA DELLA STRUTTURA TECNICA:

Come noto, per tutte le pratiche sismiche relative al periodo compreso tra il 01/01/2019 (data di cessazione dell’avvalimento da parte della Struttura tecnica regionale – STB Modena) e il 30/06/2019 è stato ratificato uno schema di accordo per il supporto temporaneo per l’esercizio delle funzioni in materia sismica tra l’UCMAN e la RER. In questo lasso di tempo le pratiche sono inviate dagli Sportelli territoriali al SGSS per l’istruttoria tecnica e per conoscenza alla Struttura tecnica dell’Unione che mantiene la responsabilità del procedimento e quindi dell’emissione degli atti conseguenti (parere finale o determinazione di autorizzazione).

Ne consegue che anche per le pratiche del semestre sopra richiamato la Struttura Tecnica dell’UCMAN deve sempre assumere agli atti gli allegati della pratica e le eventuali integrazioni documentali.

A far data dal 01/07/2019, le istruttorie tecniche di merito saranno in capo alla Struttura tecnica dell’Unione, che avvierà pertanto la gestione ordinaria della funzione sismica.

 

FINE LAVORI STRUTTURALE E COLLAUDO:

Si rimanda al comma 3 dell’art. 19 della LR n. 19/2008 secondo cui, “completate le opere strutturali, il direttore dei lavori né da comunicazione alla Struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente”.

Ne consegue che il direttore dei lavori comunica la fine lavori strutturali con il modello MUR A16/D10 al SUE/SUAP e contestualmente alla Struttura tecnica competente che dal 01/01/2019 è il Servizio Struttura Tecnica Sismica dell’UCMAN. Il collaudatore deposita il collaudo con il modello MUR A18/D12 al SUE/SUAP e contestualmente alla Struttura Tecnica Sismica dell’UCMAN.

 

 

L’IMU SUI RUDERI NON SI PAGA

By Notizie in Primo Piano | No Comments

La Corte di Cassazione si è pronunciata contraria all’applicazione dell’Imu sugli immobili che sono iscritti al catasto come ruderi. Con la sentenza n. 10122 dell’11 aprile 2019, ha dichiarato che è impossibile «assoggettare a Ici i fabbricati collabenti, iscritti nella categoria catastale fittizia F2».

Negli anni scorsi l’Agenzia aveva invece fatto recapitare ben 800 mila avvisi bonari ai proprietari di ruderi per chiedere il saldo delle tasse. La Corte di Cassazione ha escluso la possibilità di chiedere il saldo delle tasse e imposte su edifici fatiscenti, così come la possibilità di avere imposte sul valore venale del terreno dove sorge il rudere.

Il problema ora è che l’Imu sui ruderi non si paga solo per quelli iscritti al catasto edilizio. Molti sono i casi però di iscrizione di questi edifici al catasto terreni. Le Unioni montane avevano già sottolineato come il passaggio da catasto terreno a catasto edilizio non fosse obbligatorio.

Pensate che secondo un’indagine di Confedilizia il numero di ruderi in Italia è raddoppiato dal 2011 ad oggi. Fino ad oggi i proprietari avevano evitato il pagamento delle imposte provvedendo a scoperchiare il tetto, facendo diventare così l’abitazione un rudere. Una sentenza questa che ha un forte impatto sulle aree interne e montane disabitate, con molti proprietari di case che non possono più essere abitate e non hanno più valore.

Ricordiamo che per non pagare più l’Imu sui ruderi questi vanno iscritti al catasto. Per la Cassazione infatti non sono soggette a Imu «le unità iscritte in catasto per scelta del titolare, mentre per quelle non iscritte, non rientrando nella definizione di fabbricato, l’imposta sarebbe dovuta sulla base dell’area edificabile».

SENTENZA

Cass 10122/2019 depositata l’11.04.2019 – ICI non dovuta per i fabbricati collabenti, l’imposta non si deve pagare nemmeno sull’area in quanto è già edificata.

Nella Sentenza n. 10122 del dell’11 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che non si applica l’Ici ai fabbricati accatastati come unità collabenti (Categoria “F/2”).

Tale categoria di fabbricati oltre a non essere tassabili ai fini Ici come fabbricati in quanto privi di rendita, non lo sono neppure come area edificabile.

Ciò perché quest’ultima non rientra in nessuno dei presupposti ICI, trattandosi all’evidenza di area già edificata e dunque non di “area edificabile”.

Secondo i supremi giudici infatti “ … l’assunto del Comune … è errato in quanto la sottrazione ad imposta del fabbricato collabente, iscritto nella conforme categoria catastale F/2 (come quello di cui trattasi), in ragione dell’azzeramento della relativa base imponibile, non può essere superata prendendo a riferimento la diversa base imponibile prevista per le aree edificabili e costituita dal valore venale del terreno sul quale il fabbricato insiste, atteso che la legge (d. lgs. 504/92) prevede l’imposizione ICI per le aree edificabili e non per quelle già edificate; questa Corte ha già avuto modo di affermare che “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito” (Cass. n.23801 dell’l1/10/2017); la commissione tributaria regionale, avallando l’assunto del Comune; ha dunque effettivamente errato”.

La Corte quindi accoglie il motivo di ricorso.

 

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