CASSA ITALIANA GEOMETRI
16/05/2024
Proroga adesione ai piani Sanitari UNiSalute 2024_prot.494300-SP
ProrogaUniSalute2024_lettera agli iscritti
15/04/2024
CASSA ITALIANA GEOMETRI – 2 OTTOBRE TERMINE PRESENTAZIONE MODELLI 17/2023 Scheda anagrafica per dichiarazione 2023 Compensazione F24 ACCISE Comunicazione prot. 724624-SDG Comunicazione prot. 31014-SDG
CASSA ITALIANA GEOMETRI 16/05/2024 Proroga adesione ai piani Sanitari UNiSalute 2024_prot.494300-SP ProrogaUniSalute2024_lettera agli iscritti 15/04/2024 Lettera agli iscritti
CASSA ITALIANA GEOMETRI Comunicazione prot. 465522-SDG Modulo Certificazione Contatti NuovoSistemaAutenticazione
BETA FORMAZIONE – COLLEGIO GEOMETRI DI MODENA Catalogo aggiornato GUIDA 12 MESI 2024 Mod. 820-B_f.c. Geometri In virtù di alcuni nuovi corsi inseriti in piattaforma la Guida è stata aggiornata….
AGENZIA DELLE ENTRATE 24/04/2024 Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3 Prot 4523 – Circolare – Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3b…
CASSA ITALIANA GEOMETRI
16/05/2024
Proroga adesione ai piani Sanitari UNiSalute 2024_prot.494300-SP
ProrogaUniSalute2024_lettera agli iscritti
15/04/2024
Il condominio non paga i danni se l’umidità è riconducibile alle tecniche in uso all’epoca della costruzione dell’edificio. La questione dell’umidità nelle costruzioni condominiali è un argomento complesso che coinvolge aspetti tecnici, legali e storici. La sentenza del Tribunale di Savona n. 812 del 9 novembre 2023, riflette la necessità di considerare le tecniche costruttive dell’epoca per determinare la responsabilità del condominio nei danni causati dall’umidità. Questo principio giuridico riconosce che non è possibile applicare retroattivamente gli standard attuali alle costruzioni passate, e che la responsabilità per i danni deve essere valutata alla luce delle conoscenze e delle pratiche disponibili al momento della costruzione.
La recente sentenza del TAR Campania-Salerno del 23/04/2024, n. 879 ha stabilito un importante precedente in materia di edilizia e urbanistica. Secondo la decisione, una tettoia aperta su tre lati e adiacente a un edificio principale non richiede il permesso di costruire se le sue dimensioni e caratteristiche costruttive non sono particolarmente impattanti, essendo considerata una pertinenza dell’edificio principale. Questo orientamento si allinea con la giurisprudenza che distingue tra strutture pertinenziali e nuove costruzioni, richiedendo un’analisi specifica del caso per determinare la necessità di un permesso di costruire. La sentenza enfatizza l’importanza di considerare la funzionalità e l’integrazione delle strutture con l’edificio principale, piuttosto che applicare una regola assoluta. Questo approccio offre una maggiore flessibilità nell’interpretazione delle norme urbanistiche, consentendo allo stesso tempo di preservare l’ordine e l’armonia del paesaggio urbano.
Ne deriva che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.
UNIONE TERRE D’ARGINE
08/05/2024
Nella pagina internet dedicata al PUG (https://www.terredargine.it/servizi/pug-piano-urbanistico-generale) sono state caricate le presentazioni utilizzate nei due Webinar del 23/04 e del 7/05 sui contenuti del Piano Urbanistico Generale, del Regolamento Edilizio e del Regolamento del Verde.
20/03/2024
Link del Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato dei comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, approvato nei rispettivi Consigli Comunali.
https://www.comune.campogalliano.mo.it/regolamenti/327-ambiente/4453-regolamento-del-verde
https://www.comune.soliera.mo.it/regolamenti/331-regolamenti-ambiente/6108-regolamento-del-verde
– il Piano Urbanistico Generale dell’Unione delle Terre d’Argine è stato approvato con DCU nr. 10 del 11/3/2024 e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT prevista per il 10/04/2024. Gli elaborati del PUG intercomunale sono pubblicati integralmente sul sito web delle Terre d’Argine in https://www.terredargine.it/non-categorizzato/13749-territorio-pug/88952-approvato-il-pug
-i Regolamenti Edilizi dei Comuni di Campogalliano, Carpi, novi di Modena e Soliera, comprensivi di Allegati (1 Regolamento d’uso e tutela del verde pubblico e privato e 2 Progettare nel rispetto della Biodiversità) sono stati approvati contestualmente all’approvazione del PUG e sono già vigenti. Gli elaborati sono pubblicati integralmente sui siti internet istituzionali dei quattro Comuni. Contestualmente sono stati approvati anche gli schemi tipo degli Accordi Operativi e delle convenzioni relative ai Permessi di costruire convenzionati, reperibili sempre sui siti internet dei Comuni.
Due webinar di approfondimento sui nuovi strumenti di governo del territorio dell’Unione:
– il 23/4 alle ore 18.00, sui contenuti del nuovo PUG
– il 7/5 alle ore 18.00, sui contenuti dei nuovi Regolamenti Edilizi e del Regolamento del Verde.
Informazioni per partecipare Google Meet Link alla videochiamata: https://meet.google.com/bvv-ndad-ftd
Il Consiglio dei Ministri n. 76 del 9 aprile 2024, ha approvato in esame preliminare uno schema di Decreto Legislativo – di seguito, Decreto – che introduce alcune disposizioni che, in attuazione dei principi contenuti nella Legge delega fiscale, si pongono l’obiettivo di razionalizzare l’imposta di registro, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di bollo e agli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
In particolare, il Dlgs sulle successioni e donazioni secondo i principi della Legge di Delega al Governo per la Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) va ad agire secondo i seguenti criteri, come elencati dal viceministro in conferenza stampa post approvazione:
Per quanto riguarda i trust e le liberalità d’uso, si stabilisce che:
Le norme intervengono anche in relazione ai trasferimenti d’azienda in ambito familiare, prevedendo, in particolare, che in caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, il beneficio dell’esclusione dalla tassazione si applica quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile) o vi sia un controllo già esistente.
BETA FORMAZIONE – COLLEGIO GEOMETRI DI MODENA
Catalogo aggiornato
In virtù di alcuni nuovi corsi inseriti in piattaforma la Guida è stata aggiornata.
Per usufruire della convenzione è possibile utilizzare i presenti allegati o il seguente link: https://www.betaformazione.com/azienda/collaborazioni/#toggle-id-2-closed .
Il Responsabile Andrea Li Vecchi è disponibile al numero 328.2626545 per qualsiasi chiarimento.
AGENZIA DELLE ENTRATE
24/04/2024
Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3
Prot 4523 – Circolare – Nota AdE su estensione procedura Pregeo 10 – versione 10.6.3b
09/04/2024
N.B. Al fine di consentire ai professionisti la previa definizione di eventuali atti di aggiornamento già predisposti con la versione 10.6.2 di Pregeo, l’estensione della nuova versione 10.6.3 del software, già prevista per l’8 aprile 2024, è programmata per il 18 aprile 2024.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-terreni-pregeo/software-pregeo
28/03/2024
Prot 3474 – Circolare – Nota AdE controllo atti aggiornamento DOCFA
L’Agenzia Regionale per la Ricostruzione ha ribadito che, in particolare per la scadenza di febbraio 2018 relativa alla ricostruzione delle attività produttive agricole, ad oggi non è prevista una proroga dei termini ……..
COMUNICAZIONE IMPORTANTE RAPPRESENTANTI DELL’AREA SISMA EMILIANA
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Regione Emilia Romagna
Estratto della norma:
Termini per la rimozione delle strutture temporanee finanziate sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie La comunicazione di fine lavori degli immobili da ripristinare e sostituiti temporaneamente dai ricoveri finanziati dalla Misura 126 del PSR 2007-2013 deve essere effettuata all’Ente competente entro e non oltre il 31 dicembre 2018. La rimozione dei ricoveri temporanei dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Dopo tale data i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca provvederanno ad effettuare i necessari controlli su tutte le aziende beneficiarie di contributi per ricoveri temporanei, a valere sulla predetta Misura 126. La mancata rimozione del ricovero temporaneo accertata in sede di controllo, senza alcun assenso dell’Amministrazione comunale alla permanenza in via definitiva, comporta la revoca e conseguente recupero del contributo erogato sull’acquisto del ricovero temporaneo, con interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 4 punti a titolo di sanzione amministrativa con esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 15/1997.
Nei casi in cui si accerti la mancata rimozione del ricovero temporaneo, in presenza di autorizzazione dell’Amministrazione comunale competente alla permanenza in via definitiva del ricovero, dovrà applicarsi una riduzione del 50% del contributo erogato a saldo, con recupero delle somme dovute unitamente agli interessi di legge decorrenti dalla erogazione del contributo da parte di AGREA. Qualora la rimozione del ricovero temporaneo debba intervenire prima che siano trascorsi i 5 anni vincolativi previsti dal regolamento comunitario, il ricovero smontato dovrà essere conservato in azienda fino alla completa decorrenza del vincolo stesso.
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