CGROUP SRL, Studio di Ingegneria con sede a Casinalbo di Formigine, cerca ingegnere civile/edile con esperienza nella progettazione e calcolo di strutture in calcestruzzo, cemento armato, precompresso e in metallo. Occupazione full time da svolgere all’ interno dello studio. Inviare curriculum amministrazione@cgroupsrl.it o contattare 059-512556
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CGROUP SRL, Studio di ingegneria con sede a Casinalbo di Formigine, cerca disegnatore CAD 2D/3D con esperienza nella progettazione strutturale . Occupazione full time da svolgere all’ interno dello studio. Inviare curriculum amministrazione@cgroupsrl.it contattare telefonare 059-512556
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A seguito dell’approvazione del Dlgs 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili“, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale in materia e, premesso che
il comma 8 dell’art.26 del citato del Dlgs 199/2021 riporta: “Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.”
SI SEGNALA
che i titoli edilizi di nuova costruzione e per quelli di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante presentati dopo la data del 13 giugno 2022, in relazione all’obbligo dei consumi e produzione da fonti energetiche rinnovabili, dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 26 e dall’Allegato III “Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” del Dlgs 199/2021 e ss.mm.
Al seguente LINK sono riportate
- le principali novità introdotte dall’art 26 del Dlgs 199/2021;
- la LETTURA COMPARATA delle parti di testo della DGR 967/2015 e smi interessate dall’art.26 e dall’Allegato III del Dlgs 199/2021.
Se l’acquirente, che ha acquistato l’immobile usufruendo dell’agevolazione per la valorizzazione edilizia, lo rivende prima dei 10 anni e senza aver realizzato la trasformazione energetica, perde il beneficio fiscale: è tenuto a versare le imposte ordinarie, nonché la sanzione del 30%. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 324 del 6 giugno 2022.
Interpello n. 234/2022
La recente risposta del Fisco interviene in merito al dubbio avanzato da una società che ha acquistato nel 2020 un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali (ai sensi del articolo 7 del dl n. 34/2019, decreto Crescita), ossia l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
L’istante rappresenta che l’immobile in questione è in procinto di essere venduto, ma senza aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto Crescita.
Quesito
Data la decadenza dal regime agevolativo, l’istante chiede se sia possibile provvedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione o, in alternativa, con applicazione della sanzione riducibile usufruendo dell’istituto del ravvedimento.
Regime agevolativo: le condizioni
Questo perché il provvedimento ha previsto, fino al 31 dicembre 2021, un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.
Pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna laddove ricorrano le seguenti condizioni:
- l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
- l’acquisto abbia come oggetto un “intero fabbricato” indipendentemente dalla natura dello stesso.
Il soggetto che acquista l’intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:
- alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche;
- ad eseguire interventi di “manutenzione straordinaria”, “interventi di restauro e risanamento conservativo” o “interventi di ristrutturazione edilizia” individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del dpr n. 380 del 2001;
- all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75% del volume dell’intero fabbricato.
Tuttavia, sia nel caso di ricostruzione o ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.
Nel caso in cui dette condizioni non siano rispettate nel termine previsto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte; sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
Parere delle Entrate
La vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo dell’agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni e senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, implica la decadenza dall’agevolazione, con:
- applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria
- sanzione pari al 30% delle stesse imposte.
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Pubblicato da: Avv. Nicoletta Cornia 3347898675 Avv. Riccardo Caricati 347 6985594
Disponibile ampia stanza in studio professionale di avvocati, zona Viale delle Rimembranze, fuori ZTL, con facilità di parcheggio. Contesto signorile. Canone e spese contenuti..
Pubblicato da: Avv Nicoletta Cornia Avv. Riccardo Caricati
È stata aggiornata la guida “Immobili e bonus fiscali 2022” con le novità introdotte dalla più recente normativa sul tema: il d.l. 4/2022, il d.l. 17/2022, il d.l. 21/2022, il d.l. 50/2022. La Guida illustra i singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, la possibilità di ottenere lo sconto in fattura, la cessione del credito, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%). Un passaggio è dedicato all’elenco dei documenti da conservare e alla regolamentazione nel caso di compravendita o di altro atto pubblico riguardante l’immobile per il quale sono state richieste le agevolazioni.
Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale, nata con la Legge di Bilancio 2020, che mira ad incentivare gli interventi edilizi volti al miglioramento del decoro urbano.
Si tratta di una detrazione destinata esclusivamente alle opere da effettuare sulle facciate degli edifici esistenti, al fine appunto di abbellire in qualche modo le aree più frequentate e maggiormente “visibili dal pubblico” in ogni città o paese presente in territorio italiano.
Il Bonus Facciate è stato rinnovato con la Legge di Bilancio 2022. Si tratta però dell’unico Bonus Casa che ha ottenuto il rinnovo esclusivamente fino alla fine di quest’anno, e con aliquota nettamente ridotta rispetto a prima.
Il Bonus Facciate 2022 prevede delle modalità di applicazione molto differenti rispetto a prima. L’incentivo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, concedeva una detrazione d’imposta con aliquota pari al 90%, la più elevata prima della nascita del Superbonus 110%. Il tutto si è nettamente complicato nel momento in cui, con il Decreto Rilancio è nato il Superbonus 110%, e con esso le opzioni alternative alla detrazione. Difatti, quando sono state introdotte la cessione del credito e lo sconto in fattura, che ammettono appunto un utilizzo differente e più veloce rispetto alla detrazione con la Dichiarazione dei Redditi, anche il Bonus Facciate è stato incluso tra i bonus casa che concedono tale possibilità.
Si ricercano tecnici per effettuare sopralluoghi di perizie tecniche estimative immobiliari info@peiperizie.com
Pubblicato da: Pei perizie estimative immobiliari
Società con sede a Reggiolo (RE), che si occupa di Sicurezza sui cantieri, Acustica e Certificazioni Energetiche cercasi Geometra o Ingegnere junior, preferibilmente senza grande esperienza, per crescita professionale all’interno dello studio stesso.Si richiedono attitudini a lavorare in team e voglia di impegnarsi ed imparare.Conoscenza Autocad e Office.Inviare Curriculum:info@sigmaconsulenze.it
Pubblicato da: DANIELA CAMURRI
La Polizza asseverazioni, non è più obbligatoria per i bonus edilizi diversi dal 110%: Questo è quanto riportato al punto 6 pagina 27 della circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 maggio 2022. Nel documento l’Agenzia ripercorre tutte le modifiche normative dal decreto 157/2021 al 13/2022 compreso quelle relative alle polizze asseverazioni, arrivando alla conclusione che non è obbligatoria la polizza asseverazioni per i bonus minori.
Per l’Agenzia delle Entrate non c’è obbligo di assicurare le asseverazioni per i bonus diversi dal 110% tenuto conto di quanto disposto al comma 14 non riportato all’art. 121 del Dl 34/2020. In precedenza, era intervenuta ENEA pubblicando sul sito www.detrazionifiscali.enea.it il documento “Regole sulle polizze”, con il quale chiariva, che possono essere utilizzate sia polizze su singolo progetto sia con massimale a scalare, come inserirle, gestirle o sostituirle.
Arrivano i chiarimenti da parte del Fisco circa la detrazione del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Per i contribuenti che effettuano interventi volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la normativa prevede 3 diverse tipologie di agevolazioni tra le quali, in particolare, possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e montacarichi:
• la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
• la nuova detrazione del 75%, valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022);
• la detrazione del 110% Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
In base a quanto disposto dall’articolo 28 quater, inserito dal Senato nella legge 25/2022 di conversione del dl 4/2022 (“Sostegni ter”), a partire dal 27 maggio 2022 e per i lavori di importo superiore a 70.000 euro è possibile accedere ai bonus edilizi SOLO se le imprese applicano ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. I subappaltatori sono tenuti a rispettare le stesse regole sull’applicazione del CCNL.
La legge n. 25/2022, al cui interno è stato assorbito il dl n. 13/2022 (decreto Antifrodi-bis), contiene misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Al fine di contenere le frodi registrate in materia di bonus edilizi, il provvedimento interviene a regolarizzare i seguenti tre aspetti:
- cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
- sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
- applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.
Il provvedimento, oltre ad inserire disposizioni di controllo più stringente sulle cessioni dei crediti d’imposta relativi ai bonus edilizi, prevede un nuovo specifico obbligo per ottenere la fruizione delle varie agevolazioni in edilizia: si tratta dell’applicazione del contratto collettivo di lavoro.
In particolare, l’articolo 28-quater, inserito dal Senato, introduce una misura finalizzata ad innalzare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro (misura già contenuta nel decreto Antifrodi-bis, dl n. 13/2022, che confluisce ora nel testo in esame, mantenendo gli effetti già prodotti): dopo il comma 43 all’articolo 1 della legge n. 234/2021, è inserito il 43-bis che riporta quanto segue:
nel caso in cui l’importo dei lavori supera i 70.000 euro, l’impresa è tenuta ad applicare i contratti collettivi del settore edile, CCNL, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La mancata applicazione comporta l’esclusione dai bonus edilizi.
In definitiva, l’applicazione del CCNL per i lavori relativi al Superbonus e agli altri bonus casa, di seguito elencati, diventa un requisito ulteriore e necessario da dover rispettare; in caso contrario, i beneficiari finali dei bonus fiscali rischiano di perdere la detrazione fiscale spettante in relazione alle spese sostenute.
L’obbligo introdotto dalla legge n. 25/2022 si applica a decorrere dal 27 maggio 2022 (ossia dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 13/2022, avvenuta il 26 febbraio) nell’ambito dei lavori avviati successivamente a tale data ed interesserà i lavori edili o di ingegneria civile individuati dall‘allegato X del dlgs n. 81/2008 di importo superiore a 70.000 euro, quali:
- lavori di costruzione;
- manutenzione;
- riparazione;
- demolizione;
- conservazione;
- risanamento;
- ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici.
Fanno parte dei lavori elencati nell’allegato anche il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati.
L’obbligo di applicazione del CCNL vige nei confronti di tutti i datori di lavoro che vogliono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
- ristrutturazione edilizia;
- ecobonus;
- sismabonus;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- adeguamento degli ambienti di lavoro;
- cessioni dei crediti di imposta;
- bonus facciate;
- bonus verde.
La norma specifica, inoltre, che il contratto collettivo applicato deve essere indicato:
- nell’atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
La verifica dell’indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.
I controlli avvengono da parte dell’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Ai sensi del codice appalti (articolo 105 comma 14 del dlgs n. 50/2016) si ha che:
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Pertanto, le suddette disposizioni ed i conseguenti controlli dovranno essere applicati anche ai subappaltatori, che sono tenuti a garantire stessi diritti e doveri.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Dal 2 maggio i professionisti si possono prenotare sul sito per il tecnico di turno e verranno ricontattati dai nostri funzionari.
Il lunedì è per accettazione docfa e mercoledi’ per accertamento ed altro.
In sintesi le modifiche/ integrazioni apportate sono le seguenti:
- l’attivazione di un servizio telefonico (tecnico di turno) per l’utenza professionale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 11,00 alle 13,00 sia per il Catasto dei Terreni che per il Catasto Fabbricati (lunedì informazioni accettazione docfa- mercoledì generiche su Catasto fabbricati, accertamento ecc);
- una rimodulazione del servizio volture ovvero con riduzione dell’orario per l’accettazione di volture (visto il deflusso ed in prospettiva di voltura 2.0), e l’apertura a seguire nello stesso giorno di un servizio visure per l’utenza privata.
Pertanto la consiglio di prenotarsi già da ora. Il link è il seguente
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Pubblicato da: Alessio Lolli
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Pubblicato da: Alessio Lolli
Affittasi stanza uso ufficio al 13° Piano del Direzionale Marina Due in Viale Corassori 54 a Modena, appena ristrutturato. E’ richiesta qualifica professionale referenziata attinente al settore edilizio (geometra, ingegnere, architetto, termotecnico, elettrotecnico, geologo, ecc.) con possibilità di collaborazione. Per informazioni: andrea@studioneviani.it
File allegato
Pubblicato da: geom. Andrea Neviani