Appalti finanziati dal PNRR, nell’offerta va data la prova di non arrecare danni significativi all’ambiente

Il Tar Puglia nella recente sentenza n. 263 del 04.03.2024 (allegata alla presente per i Collegi Associati) ha ribadito la necessità di includere nell’offerta tecnica i documenti relativi al rispetto del principio “Do not significant harm” (cd. Dnsh, come indicato all’art. 17, regolamento 2020/852/Ue, oltreché dal regolamento 2021/241/Ue con il quale si è istituito il cd. “Recovery fund”) se finanziato ad opera del PNRR.
I progetti in esame, dunque, non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
È stato quindi respinto il ricorso di un’impresa avverso l’esclusione da un bando comunale supportato da questi fondi, in quanto non aveva allegato tale documentazione nell’offerta.
Il Collegio, infatti, precisa che “la prescrizione del disciplinare di gara sopra esaminata non fa che dare attuazione concreta alla previsione di un regolamento dell’Unione europea in materia di rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente, da applicare obbligatoriamente in tutti i suoi elementi nel territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea“.

SENTENZA_PNRR

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