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Si comunica che il Ministero dell’istruzione e del Merito ha indetto la Sessione 2024 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra.
L’Ordinanza Ministeriale è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25/06/2024
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25-06-24
ORDINANZA MINISTERO ISTRUZIONE
Modulo Domanda Esame anno 2024
Elenco documenti 2024 con pubblicazioni
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2024/1681 della Commissione del 6 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione.
Il regolamento stabilisce classi di prestazione aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti, di seguito riportate in maniera completa, che devono essere utilizzate nelle norme armonizzate:
R Capacità portante
E Tenuta
I Isolamento
W Irraggiamento
M Azione meccanica
C Dispositivo automatico di chiusura
C0-5 Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:
S Tenuta /Controllo del fumo
P Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura
PH Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante
G/O Resistenza alla fuliggine
K Capacità di protezione dal fuoco
T Classe di temperatura
D Durata della stabilità a temperatura costante
DH Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura
F Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore
B Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore
Il regolamento entra in vigore il 3 luglio 2024.
CASSA ITALIANA GEOMETRI
Si informa che a causa di un problema a livello nazionale il gestore InfoCert non è attualmente in grado di erogare i propri servizi. Per questo motivo anche le caselle su dominio geopec risultano fuori servizio. Il problema dovrebbe essere risolto quanto prima ma i tempi di risoluzione non sono ancora noti.
CASSA ITALIANA GEOMETRI – MODELLO DF RED 2024
Dal 12 Giugno al 30 Settembre 2024 è disponibile per i pensionati la procedura di compilazione e trasmissione del DF-RED 2024 on-line
La Segreteria del Collegio Geometri di Modena effettuerà il servizio di compilazione on line previo appuntamento telefonico o previa trasmissione a mezzo e-mail della dichiarazione dei redditi o del modello 730/2024
Nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2024 è stata pubblicata la Legge 23 maggio 2024, n. 67: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonchè relative all’amministrazione finanziaria” (c.d. Decreto Superbonus 2024 o Decreto agevolazioni fiscali)
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
Aree terremotate
Il comma 1, dell’art.1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (art.2, comma 3-bis, primo periodo, del DL n. 11 /2023).
Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In questo caso l’agevolazione viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l’anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.
Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, a determinate condizioni.
Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma
A favore delle aree terremotate viene istituito un fondo, con dotazione pari a 35 milioni per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica e antisismici realizzati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, ubicati in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza (Art.1-bis).
Remissione in bonis
Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti (Art.2).
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
Per il monitorare adeguatamente la spesa, l’art.3 introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere all’ ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche i seguenti dati:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.
Ø Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
Blocco compensazioni dei crediti edilizi in presenza di debiti fiscali
Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza (Art.4, c.1).
Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
Modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” per banche e intermediari finanziari
L’art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.
Sconto in fattura e cessione del credito
Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. “superbonus diretto”, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche dovranno essere recuperate in dieci anni, ed in modo retroattivo.
L’obbligo di ripartizione nel decennio vale dunque solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura.
Il decreto superbonus 2024 prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora fruite.
DECRETO GAZZETTA UFFICIALE
27/05/2024
Quali opere si potranno sanare
Edilizia libera – Sono da ora considerate in edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa), anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio. Le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi.
Tolleranze costruttive – Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024. Restano del 2% per una superficie superiore a 500 metri quadri, passano al 3% per una superficie tra i 300 e 500 metri quadri, al 4% per una superficie tra i 100 e 300 metri quadri e al 5% sotto i 100 metri quadri.
Tolleranze esecutive – Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse, ad esempio, tra le tolleranze esecutive: il minor dimensionamento dell’edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni; la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria.
Accertamento di conformità – Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la “doppia conformità”. Ossia, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.
Le tempistiche e il silenzio assenso
I tempi – Si supera il ‘silenzio rigetto’ e si introduce il ‘silenzio assenso’. Significa che se l’amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata. In particolare: se il permesso è in sanatoria devono rispondere in 45 giorni; per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), invece, devono rispondere entro 30 giorni. A queste tempistiche, per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, si aggiungono fino a 180 giorni.
“Per la pubblica amministrazione passiamo dal silenzio-rigetto al silenzio-assenso”, spiega Salvini. “Si liberano i comuni da valanghe di pratiche, sono stimate in 4 milioni, il comune incassa, il cittadino paga e rientra in possesso del suo bene. Può vendere”, aggiunge il ministro, ribadendo che “non è un condono sull’esterno” ma una “grande opera di semplificazione e sburocratizzazione”.
Stato legittimo dell’immobile – Il salva-casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.
Mutamento destinazione d’uso – Col salva-casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
FORMAZIONE DUE GRADUATORIE NEI COMUNI DELL’UNIONE TERRE D’ACQUA: SCADENZA ORE 12.00 DEL 18/06/2024
AGENZIA DELLE ENTRATE
Entro la scadenza del 31 maggio 2024 è necessario effettuare i versamenti del ravvedimento speciale per regolarizzare le dichiarazioni presentate fino al 2022 beneficiando della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. In base all’annualità cambiano le rate pagare, questo è quanto riportato nella Circolare n.11 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Possono beneficiare di questa nuova chance le seguenti categorie di contribuenti:
- coloro che non hanno rispettato la scadenza originaria (30 settembre 2023);
- coloro che intendono sanare ulteriori violazioni riferibili allo stesso anno o ad anni precedenti.
L’adesione all’istituto si perfeziona con il versamento, entro il 31 maggio 2024.
CASSA ITALIANA GEOMETRI
16/05/2024
Proroga adesione ai piani Sanitari UNiSalute 2024_prot.494300-SP
ProrogaUniSalute2024_lettera agli iscritti
15/04/2024
La recente sentenza del TAR Campania-Salerno del 23/04/2024, n. 879 ha stabilito un importante precedente in materia di edilizia e urbanistica. Secondo la decisione, una tettoia aperta su tre lati e adiacente a un edificio principale non richiede il permesso di costruire se le sue dimensioni e caratteristiche costruttive non sono particolarmente impattanti, essendo considerata una pertinenza dell’edificio principale.
Ne deriva che gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.
Viceversa tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con correlativo aumento del carico urbanistico.