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Nuova procedura di VIDEOCHIAMATA con l’AGENZIA DELLE ENTRATE

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Attivo il servizio di videochiamata per dialogare “faccia a faccia” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate. Il nuovo canale di contatto permette di ricevere assistenza con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone, assicurando il costante dialogo tra contribuente e Fisco.

Lo “sportello virtuale” consentirà ai cittadini di interagire con gli uffici senza perdere il valore aggiunto dell’interazione vis a vis. La nuova modalità si dimostra efficace non solo in fase di assistenza ma anche per l’erogazione di quei servizi per i quali è richiesta l’identificazione, operazione notevolmente semplificata tramite interazione video. Con l’occasione dell’estensione del sevizio all’intero territorio nazionale, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un flyer informativo, disponibile anche in lingua inglese, pubblicato sul proprio sito nella sezione “Depliant e infografica” e un video-tutorial YouTube dedicato. Nel contempo, aggiornate le guide dedicate ai servizi di assistenza “Servizi agili” e “Benvenuti in Agenzia” pubblicate nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate.

La possibilità di interloquire con il Fisco in video, su temi come la registrazione degli atti, lo stato dei rimborsi, la richiesta del codice fiscale, l’abilitazione a i servizi telematici, e ottenere assistenza con un’evidente riduzione di costi e tempi, tale da rendere il servizio accessibile a tutti, rappresenta la logica evoluzione del concetto di “sportello fisico” in “sportello virtuale”. Questo, infatti, soprattutto nella fase emergenziale in corso, costituisce un’opzione capace di giocare un ruolo centrale nel rapporto con i contribuenti e di “accorciare” il percorso verso un Fisco sempre più telematico. L’attivazione del servizio può avvenire secondo due modalità:

  • su richiesta dell’utente interessato, prenotando un appuntamento
  • su input dell’ufficio, tramite e-mail, nel caso in cui il funzionario lo prospetti al contribuente, per una più efficace ed efficiente trattazione della pratica. In tale ipotesi, l’accettazione da parte del contribuente delle condizioni del servizio è condizione necessaria per l’interazione in videochiamata.

In entrambi i casi, il funzionario che svolgerà la videochiamata invia all’utente, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.

Il nuovo canale di contatto costituisce, pertanto, una delle modalità con cui l’utente può chiedere un servizio, prenotandolo mediante l’applicativo Cup. L’interessato accede, secondo le ordinarie procedure, alla sezione del sito “Prenota un appuntamento” o all’App “AgenziaEntrate”, seleziona la linea di appuntamento in videochiamata e fissa un appuntamento, scegliendo la data e l’ora, con il proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) o quello che ha in carico la sua pratica.

In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere scambiati via e-mail. E’ importante che durante la videocall il contribuente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto, in modo da utilizzare al meglio il tempo dell’appuntamento. In questa prima fase sono state attivate, per l’ambito dei servizi, tre macro linee: per l’area Registro, quella “Atti e successioni”; per l’area delle imposte dirette è operativa la linea “Dichiarazioni e rimborsi”; per l’area identificazione del contribuente, quella “Codice fiscale e duplicato Tessera sanitaria”.

Per lo svolgimento della videochiamata l’Agenzia delle entrate utilizza le piattaforme informatiche che garantiscono il rispetto dei diritti riconosciuti dal regolamento Ue n. 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza richiesti dall’Agenzia.

Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia. Al fine di tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Amministrazione non effettuerà alcuna videoregistrazione, né registrazione audio né acquisizione di immagini durante il collegamento e l’utente dovrà impegnarsi a fare altrettanto. In particolare, se l’invito alla “videochiamata” parte dall’ufficio, il contribuente intenzionato a raccoglierlo dovrà rispondere alla e-mail ricevuta così: “Ho letto il testo dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed accetto di partecipare alla videochiamata per accedere ad alcuni servizi e/o per ricevere l’assistenza e/o partecipare all’attività di accertamento. Durante il collegamento non effettuerò videoregistrazioni, registrazioni audio o acquisizione di immagini, relative al contenuto della videochiamata. Accetto O Non accetto O”. La mancata accettazione comporta l’impossibilità di fruire del servizio. In ogni caso, anche nell’ipotesi di prenotazione tramite Cup, sarà necessario preventivamente accettare l’informativa e le condizioni generali del servizio, spuntando l’apposito spazio inserito nella procedura online. I dati personali “particolari” e la loro tutela Per identificare correttamente l’utente, gestire la sua posizione fiscale e assisterlo, durante la videochiamata, l’operatore potrà richiedere alcuni dati personali, ulteriori rispetto a quelli già in possesso dell’Agenzia (come nome e cognome, codice fiscale, e-mail, eccetera), necessari per lo svolgimento del servizio: il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di continuare l’interazione a distanza. Per questi e per tutti i dati sensibili del contribuente, l’Agenzia delle entrate adotta misure di sicurezza, affinché vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono stati raccolti ed evitare che le informazioni vengano alterate, distrutte, perse, sottratte o utilizzate impropriamente o illegittimamente.

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Chiarimenti Anac: collaudo dell’opera per compensazione aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

By Legislazione nazionale | No Comments

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, dovuti alla situazione pandemica ed all’aumento della richiesta grazie agli incentivi in edilizia, il Governo ha introdotto alcune misure, decreto Sostegni-bis, per porre rimedio al problema.

Prime tra tutte la compensazione, ossia un meccanismo volto a garantire alle imprese appaltatrici di opere pubbliche un sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi, al fine di assicurare il giusto equilibrio contrattuale ed evitare ritardi nella realizzazione di dette opere.

A seguito di una richiesta di parere da parte di un Istituto di valenza nazionale in merito all’applicazione dell’art. 1-septies del dl n. 73/2021 (decreto Sostegni-bis), laddove fa espresso riferimento ai “contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, l’Anac ha fornito opportuni chiarimenti nella delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022.

Gli aiuti previsti dal decreto vanno riconosciuti anche a lavori terminati, a condizione che la stazione appaltante non abbia ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione; questo, in sintesi, quanto espresso dall’Autorità a seguito di una richiesta di parere.

Delibera-ANAC_8febbraio2022_63 (1)

La disciplina dei lavori pubblici nell’esecuzione dell’opera

By Consiglio nazionale | No Comments

CNGGL

In considerazione del pieno coinvolgimento della Categoria nella realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha ritenuto opportuno realizzare un percorso formativo in materia di lavori pubblici (LLPP), al fine di assicurare agli iscritti un corpus di conoscenze adeguato per proporsi alle amministrazioni pubbliche e alle imprese quali interlocutori tecnici preparati e pronti a ricevere incarichi.

Ogni approfondimento in merito è disponibile al link http://www.cng.it/allegatiemail/2022_02_17_formazione_llpp_web_collegi.html

Superbonus 110 e cessione del credito: chiusa la piattaforma di Poste Italiane

By Notizie in Primo Piano | No Comments

Poste Italiane ha disattivato la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta maturati a seguito di interventi di superbonus 110%.

La decisione di Poste Italiane arriva a seguito della pubblicazione dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) apportata dal Decreto Sostegni-ter che ha limitato ad una la possibilità di cessione del credito fiscale maturato a seguito di interventi di superbonus 110%, bonus facciate e tutti gli altri bonus edilizi che accedono alle opzioni alternative di cui all’art. 121 stesso.

La nuova versione dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede:

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimiad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Modifiche che riguardano i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Questi crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Viene anche previsto che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni

 

La nuova detrazione per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche

By Senza categoria | No Comments

La Legge di bilancio 2022, ha visto, tra le altre misure, l’introduzione di una novità che si aggiunge alle agevolazioni fiscali a favore dei disabili, andando ad incentivare i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati a favorire una migliore accessibilità da parte di persone con disabilità, negli edifici già esistenti.

Con l’introduzione della nuova possibilità di abbattere le barriere architettoniche è stata superata la lesione del decoro architettonico, nonché l’inservibilità delle parti comuni per l’uso ed il godimento anche di un solo condomino, hanno perso rilievo perché, con specifico riguardo alle innovazioni concernenti la rimozione di barriere architettoniche, il legislatore ha rimosso questi limiti previsti dal codice civile e non occorre più verificare la legittimità delle delibere alla luce di questi parametri.

Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato (Trib. Milano 20 luglio 2021, n. 6312).

Tale considerazione vale sia per gli ascensori installati dopo una delibera assembleare sia per quelli installati dal singolo condomino (art 1102 c.c.).

Del resto sempre nell’art. 10 della L. n. 120/20, comma 3, viene precisato che ciascun condomino può realizzare, a proprie spese, ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 c.c.

Gli interventi ammessi alla detrazione del 75% ( diversi da quelli contemplati per il Superbonus 110% – trattasi infatti di incentivi che non riguardano quelli indicati dal Superbonus) sono quelli che rispettano i requisiti tecnici previsti dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236.

Si possono portare in detrazione anche le spese sostenute per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche oltre alle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

La nuova misura va ad aggiungersi a quanto già previsto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche agevolati dal superbonus 110%, ma in quel caso gli interventi sono vincolati al fatto di effettuare altri lavori principali, finalizzati al miglioramento di due classi energetiche delle prestazioni delle abitazioni, mentre per questa nuova agevolazione non sono previsti altri lavori trainanti.

L’agevolazione sui lavori per una migliore accessibilità degli edifici per le persone con disabilità prevede una detrazione del 75% in 5 anni su limiti di spesa modulati sulla base delle unità immobiliari.

BARRIERE_ARCHITETTONICHE

Decadenza permesso di costruire per mancanza inizio lavori

By Senza categoria | No Comments

Il pacifico mancato inizio dei lavori entro l’anno dalla formazione tacita del titolo abilitativo costituisce una causa espressa di decadenza del permesso di costruire, per impedire la quale, anche in presenza di un’ipotesi di forza maggiore ( in tesi: un contenzioso pendente), il costruttore è sempre tenuto a chiedere la proroga del termine di inizio o fine dei lavori, antecedentemente alla scadenza dello stesso.

tar-campania-salerno-2766-Il-pacifico-mancato-inizio-dei-lavori-entro-l

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