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Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Interno 11 ottobre 2024 inerente all’aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli adeguamenti delle tariffe riguardano i servizi di prevenzione incendi, i servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed i servizi tecnici resi dalla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2024.
COM-MO.REGISTRO UFFICIALE.2024.0023715
COMUNI UNIONE BASSA REGGIANA
17/10/2024
Circolare INAIL patente a punti
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).
Le Faq sono allegate alla presente.
Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sussiste l’obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possesso della patente rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.
Sono esclusi dall’obbligo di patente:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
Modello Autocertificazione patente a punti
TESTO PER NOTIZIA Patente a punti in edilizia
Decreto 18092024 n.132 regolamento attuativo
faq-inl-patente-cantieri-15102024
25/09/2024
Prot 9793 – La patente in edilizia è operativa
La recente circolare del 23 Settembre 2024 n. 4/2024 dell’INL fornisce dettagli importanti sulla nuova patente a crediti, un sistema di qualificazione per imprese e lavoratori autonomi. Questa patente, che si ottiene digitalmente, è un passo avanti nell’innovazione tecnologica e nella semplificazione burocratica. Il processo di richiesta è accessibile sia per i legali rappresentanti delle imprese che per i lavoratori autonomi, con la possibilità di delegare la presentazione della domanda. Inoltre, la circolare stabilisce una fase transitoria durante la quale è possibile inviare una PEC per l’autocertificazione dei requisiti necessari.
Si sottolinea che la trasmissione via PEC perde efficacia a partire dal 1° novembre data in cui le aziende e i lavoratori autonomi dovranno obbligatoriamente aver presentato richiesta mediante il portale che sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Viene data la possibilità alle aziende e ai lavoratori autonomi, in questa prima fase, di poter inviare già da ora una PEC con la quale trasmettere l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008.
23/09/2024
Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro 18 settembre 2024 , n. 132 che riporta il regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Novità sulla Sicurezza Luoghi di Lavoro: problematiche sulle piattaforme di lavoro elevabili
Il Ministero del Lavoro ha recentemente pubblicato una circolare riguardo l’uso sicuro delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE). Gli infortuni legati al cedimento strutturale di queste macchine hanno evidenziato la necessità di un’attenzione costante alla manutenzione e alla verifica delle attrezzature.
I dati raccolti negli ultimi 10 anni mostrano che la fatica dei materiali, le saldature imperfette e altre criticità sono spesso alla base di incidenti. La prevenzione, tramite controlli regolari e conformità alle normative (come il Decreto Legislativo 81/2008), è essenziale per garantire la sicurezza.
È fondamentale che le aziende e i datori di lavoro seguano le linee guida di questa circolare per tutelare i lavoratori, implementando controlli periodici e formando adeguatamente il personale sui rischi specifici.
BETA FORMAZIONE – COLLEGIO GEOMETRI DI MODENA
Catalogo aggiornato
In virtù di alcuni nuovi corsi inseriti in piattaforma la Guida è stata aggiornata.
Per usufruire della convenzione è possibile utilizzare i presenti allegati o il seguente link:
https://www.betaformazione.com/azienda/collaborazioni/#toggle-id-2-closed
Il Responsabile Andrea Li Vecchi è disponibile al numero 328.2626545 per qualsiasi chiarimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato n. 8072 dell’8 ottobre 2024 è riuscita a fare luce sulla distinzione tra difformità edilizie totali e parziali, riempiendo così un vuoto legislativo nel d.P.R. n. 380/2001, noto come Testo Unico Edilizia. Nonostante l’enorme divario tra la normativa attuale nel settore edilizio e la realtà dei beni immobili (nonché le nuove esigenze sociali ed economiche), il Legislatore ha cercato sempre di intervenire aggiustando un abito del quale non si intravede più il tessuto originale.
Nel susseguirsi di queste modifiche e complessità all’interno del Testo Unico Edilizia, spesso si è cercato di introdurre principi consolidati della giurisprudenza amministrativa che nel frattempo erano intervenuti per chiarire concetti rimasti oscuri per anni. A volte, ci sono stati interventi di modifica che, invece di “semplificare”, hanno solo complicato il lavoro nel settore delle costruzioni. Questo è quello che sta succedendo dopo la “semplificazione” introdotta dalla Legge n. 105/2024, la quale convertiva il D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). Nel caso presente, ci sono evidenti complicazioni nella formulazione di alcuni articoli del Testo Unico Edilizia (TUE) modificati e/o integrati dal Decreto Salva Casa. Ad esempio, la nuova definizione di “stato legittimo” e le incertezze riguardanti l’attestazione della “data” di realizzazione di un intervento secondo gli articoli 34-ter e 36-bis, quando non è possibile attestare l'”epoca di realizzazione”. Tra le complessità più rilevanti, c’è sicuramente la nuova sanatoria semplificata, disciplinata dall’articolo 36-bis del TUE, che può essere utilizzata per regolarizzare “parziali difformità” e variazioni essenziali.
Il Consiglio di Stato nel riproporre la normativa, chiarisce il concetto di parziale e totale difformità.
COMUNE DI MARANELLO
28/10/2024 ORE 20:30 – 22:30
Il certificato di agibilità è un documento fondamentale nel contesto edilizio italiano, che attesta la conformità di un immobile alle normative vigenti in materia di sicurezza, salubrità e igiene. La recente sentenza del Consiglio di Stato, numero 7740/2024, ha portato una significativa novità interpretativa: il certificato di agibilità può ora essere considerato un indicatore della regolarità urbanistica di un edificio. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente comprensione, dove il certificato era inteso principalmente come attestazione della salubrità e sicurezza dell’immobile, senza implicazioni dirette sulla sua regolarità urbanistica. La decisione di Palazzo Spada stabilisce che se un certificato di agibilità viene rilasciato, si presume che l’immobile sia conforme anche alle norme edilizie e urbanistiche, poiché il titolo abilitativo collegato, che ne ha consentito la costruzione o la trasformazione, è stato rispettato.
Letteralmente, “non è corretto affermare che il certificato di agibilità di un immobile non offra la prova che il bene è regolare sotto un profilo urbanistico ed edilizio; il Comune non potrebbe rilasciare un certificato di agibilità che presuppone la salubrità dell’immobile se vi fosse un’illegittimità sul piano edilizio”.
Questo orientamento giurisprudenziale apre nuove prospettive per i proprietari di immobili e gli operatori del settore, offrendo una maggiore certezza legale e potenzialmente riducendo le controversie relative alla regolarità edilizia degli edifici. Tuttavia, è importante notare che la sentenza va interpretata nel contesto del caso specifico, e non elimina la possibilità per gli uffici comunali di contestare successivamente eventuali difformità rispetto al titolo edilizio.
CASSA ITALIANA GEOMETRI – GENERALI ITALIA S.P.A.
Nuova polizza sanitaria Generali_Lettera iscritti
Elezioni SUPPLETIVE n.1 Consigliere Consiglio Direttivo quadriennio 2022-2026
ESITI ELETTORALI
Risultati elezioni suppletive 2022-2026
Circolare esito definitivo elezioni suppletive 2022-2026
E’ indetta l’Assemblea per l’elezione di n.1 Consigliere del Collegio Geometri di Modena in sostituzione del Geom. Marco Vignali eletto Consigliere Nazionale in Roma
Circolare elezioni suppletive 2022-2026
Fiera Bolzano, nell’ambito di Klimahouse – fiera internazionale leader di mercato nel settore dell’edilizia sostenibile – istituisce nel 2022 il Wood Architecture Prize by Klimahouse, primo e unico riconoscimento a livello nazionale per l’architettura in legno in collaborazione con lo Iuav di Venezia e il Politecnico di Torino.
Il Wood Architecture Prize non si rivolge solo agli architetti ma a tutti i membri della filiera delle costruzioni in legno come ingegneri e geometri ma anche committenti, innovatori, startup, PA, imprese e altri soggetti.
Al Wood Architecture Prize 2025 potranno partecipare nuove edificazioni, riqualificazioni e/o ampliamenti, sopraelevazioni di edifici esistenti, architetture temporanee e sperimentali e opere di differente connotazione funzionale – pubbliche o private, con spazi di uso individuale o collettivo – la cui realizzazione sia stata completata sul territorio nazionale a partire dall’anno 2021.
https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/wood-architecture-prize
Le candidature per la terza edizione di questo premio sono aperte fino al 18 novembre e possono essere compilato direttamente online al seguente indirizzo: https://www.fierabolzano.it/it/klimahouse/candidatura-wood-architecture-prize
LA CORTE COSTITUZIONALE ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Inoltre ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
Ha poi dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
È stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a settembre 2024, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Novità in questa versione:
- Eliminato il DM 10/03/1998 definitivamente abrogato con l’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali del 01/09/2021, 02/09/2021 e 03/09/2021;
- Inserito, a margine dell’art. 25, il riferimento all’interpello n. 5/2014 del 13/03/2014 – Corretta interpretazione dell’art. 25, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 81/2008;
- Inserita la nota INL prot. 119 del 29/05/2020 ad oggetto: D.Lgs. n. 758/1994 – reati a condotta esaurita – vigilanza in materia di salute e sicurezza – prescrizione obbligatoria;
- Inseriti gli interpelli n. 5 del 01/12/2023, n. 1 del 06/02/2024, n. 2 del 18/04/2024 e n. 3 del 23/05/2024;
- Inserite note informative di abrogazione del D.Lgs. 334/1999 e del D.Lgs. 230/95, rispettivamente sostituiti dal D.Lgs. 105/2015 e dal D.Lgs. 101/2020;
- Inserita la nota INL prot. 724 del 30/10/2023 di chiarimento sulla rivalutazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 306, comma 4-bis;
- Inserita nota al punto 4.1 comma 1 lett. r) dell’allegato IV del decreto 2 settembre 2021, in seguito alla circolare del Ministero dell’Interno del 06/12/2023 prot. n. 18291;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 con il Decreto Direttoriale n. 141 del 16 novembre 2023 – Dodicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione (LINK ESTERNO);
- Inserita la nota INL del 24/01/2024, prot. n. 694 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento;
- Sostituita la richiesta di parere della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali, con la nota INL del 06/02/2024, prot. n. 1163 ad oggetto: “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94 conduzione generatori di vapore. Modalità sincrona” di riscontro alla citata richiesta;
- Modificato l’allegato I “Elenco delle sedi e dei periodi degli esami” al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94;
- Inserita la nota INL del 07/03/2024, prot. n. 1937 ad oggetto: D.P.R. n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento – obbligo di certificazione dei contratti
- Inserita circolare del Ministero della Salute del 27/03/2024 ad oggetto: “Proroga al 31/05/2024 dei termini relativi agli adempimenti previsti dall’art. 40 del D.lgs. 81/2008.”;
- Inserite le modifiche agli artt. 27, 90, comma 9, lett. b-bis) e c), 157, comma 1, lett. c) e All. I-bis dall’art. 29, comma 19, del decreto-legge 02/04/2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n. 52 del 02/03/2024 – S.O. n. 52) convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/04/2024 – S.O. n. 19);
- Inserita la nota INL del 08/05/2024, prot. n. 859 ad oggetto: certificazione degli appalti in luoghi confinati – riscontro a nota prot. n. 2942/2024;
- Inserite le modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell’Interno 13 settembre 2024 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (GU Serie Generale n. 219 del 18/09/2024), all’art. 6, comma 1-bis, all’allegato II, punto 1, comma 5, punto 4, comma 4 e punto 5, comma 8, nonché l’inserimento del comma 5-bis allegato II, punto 5 al decreto del Ministero dell’Interno del 01 settembre 2021;
- Inserito il Decreto Ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili” (G.U. n. 221 del 20/09/2024);
- Inserita la circolare n. 3/2024 del 23/09/2024 ad oggetto: “articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” – D.M. 18 settembre 2024 n. 132 – prime indicazioni”;
- Da questa edizione il periodico decreto direttoriale con l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11, non sarà più inserito nel presente documento, ma viene sostituito con un link esterno in cui sono pubblicati i relativi decreti.
Il Comune non ha accolto una richiesta di accesso riguardante una SCIA presentata da un soggetto terzo. La ricorrente sosteneva di avere un interesse diretto nella richiesta, legato alle sue esigenze probatorie e difensive in una controversia riguardante il rifiuto di annullamento del titolo edilizio. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7394 del 04/09/2024 (allegata ai Collegi Associati), ha accolto il ricorso fornendo i seguenti chiarimenti.
La Legge 241/1990 permette la richiesta di documenti detenuti da una pubblica amministrazione se il richiedente ha un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. Esistono due tipi particolari di accesso: l’accesso difensivo e l’accesso partecipativo.
L’accesso partecipativo mira a rendere accessibili al pubblico il maggior numero possibile di documenti amministrativi, mentre l’accesso difensivo si concentra sulla tutela degli interessi personali. Nel caso in questione, la ricorrente aveva espresso l’interesse ad ottenere la documentazione amministrativa pertinente per curare o difendere i propri interessi legali.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso difensivo non richiede necessariamente la pendenza di una causa legale, ma questa può essere utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimo riguardante la richiesta di accesso. Un altro criterio importante è il collegamento diretto tra la richiesta di accesso e il documento desiderato. La motivazione della richiesta è fondamentale per dimostrare questo collegamento. Il Consiglio ha anche sottolineato che non esiste un termine decadenziale per il diritto di accesso. Inoltre, è sempre possibile presentare nuovamente una richiesta in caso di nuovi fatti o se si vuole presentare un interesse legalmente rilevante in modo diverso.
E’ stato pubblicato in GU il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.
Il Decreto Legislativo rappresenta un passo significativo nella riforma fiscale italiana, mirando a semplificare e razionalizzare una serie di tributi indiretti. Questo decreto legislativo interviene sull’imposta di registro, sull’imposta sulle successioni e donazioni, sull’imposta di bollo, nonché su altri tributi indiretti che non rientrano nell’ambito dell’IVA. Le modifiche introdotte mirano a ridurre la complessità del sistema tributario, facilitando così la comprensione e la gestione delle varie imposte per i cittadini e le imprese.
In particolare, il decreto legislativo persegue gli obiettivi fissati dall’articolo 10 della legge delega (legge n. 111/2023), tra cui: la razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi; la previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per quella di registro; la semplificazione della disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali nonché la riduzione e semplificazione degli adempimenti e delle modalità di pagamento a carico dei contribuenti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
COMUNI DI BASTIGLIA, BOMPORTO, NONANTOLA E RAVARINO