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CASE GREEN ADOTTATA LA LEGGE SULL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. VIA LE CALDAIE E OBBLIGATORIO IL FOTOVOLTAICO

By Legislazione nazionale | No Comments

A partire dal 2025, non ci saranno più incentivi per installare queste caldaie, ma verrà invece valorizzato e incentivato l’uso di sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano caldaie e pompe di calore o solare termico. Obbligatorio il fotovoltaico dal 2030.

Il Parlamento Europeo dà il via libera alla tanto attesa Direttiva Casa Green (EPBD), segnando un importante traguardo verso l’efficientamento energetico dell’intero patrimonio immobiliare europeo. Dopo un acceso dibattito, il testo della direttiva è stato approvato nella sua versione definitiva e pronta per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea.
Gli Stati membri avranno due anni di tempo a partire dalla pubblicazione in Gazzetta per attuare gli obiettivi di efficientamento energetico richiesti, entro un budget stimato di 152 miliardi di euro. La nuova versione della direttiva EPBD, meno rigida rispetto alla prima stesura, si basa su principi fondamentali che prevedono interventi differenziati a seconda della tipologia (residenziale o commerciale) dell’immobile.

Le tempistiche

Per quanto riguarda gli edifici residenziali, entro il 2030 si prevede una riduzione del consumo medio di energia primaria del 16%, arrivando al 20-22% entro il 2035. Il 55% di questa riduzione verrà ottenuta grazie alla ristrutturazione degli edifici meno performanti.
Per gli edifici non residenziali, gli Stati membri dovranno ristrutturare il 16% degli edifici con le peggiori prestazioni entro il 2030 e il 26% entro il 2033.
Non solo, entro il 2050 sarà necessaria la ristrutturazione energetica dell’intero patrimonio immobiliare esistente al fine di raggiungere “zero emissioni”. Sarà imposto un regime differenziato in base alla data di costruzione, con l’obbligo di edificare nel rispetto del principio di neutralità climatica entro il 2030 per gli edifici di nuova costruzione di natura residenziale e dal 2028 per gli edifici pubblici.

Per garantire che gli obiettivi di efficienza energetica della direttiva Casa Green vengano raggiunti non solo attraverso interventi su edifici già in ottime condizioni, ma anche su quelli meno efficienti, è stato stabilito un nuovo obbligo. Infatti, almeno il 43% degli immobili meno performanti in termini di risparmio energetico dovrà essere ristrutturato per migliorare la loro classe energetica.
Per quanto riguarda il tema dell’indipendenza energetica dalle fonti tradizionali, come i combustibili fossili e gli idrocarburi, le caldaie a gas metano saranno vietate dal 2040, con una proroga di 5 anni rispetto al termine ipotizzato inizialmente dalla Commissione. Inoltre, a partire dal prossimo anno, non ci saranno più incentivi per installare queste caldaie, ma verrà invece valorizzato e incentivato l’uso di sistemi di riscaldamento ibridi, che combinano caldaie e pompe di calore o solare termico.
Infine, tutti i nuovi edifici residenziali dovranno installare impianti fotovoltaici entro il 2030. L’obbligo d’installazione di pannelli solari sui tetti riguarderà inoltre gli edifici pubblici e non residenziali in funzione delle loro dimensioni. In questo modo, il mondo dell’edilizia contribuirà a raggiungere un futuro più sostenibile e a ridurre l’impatto sull’ambiente.

Parlamento Europeo A-9-2023-0033-AM-068-068_IT

Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

By Legislazione nazionale | No Comments

Il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, che si occupa di “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del medesimo giorno.

Il decreto-legge ha accolto numerose richieste e proposte che ANCI ha avanzato, riportate in uno specifico documento inserito nell’opuscolo allegato alla presente.

E’ prevista la copertura di 10 miliardi di euro per tutte le misure destinate ai Comuni e alle Città metropolitane che sono transitate fuori dal PNRR.

Si parla dei finanziamenti riguardanti la Rigenerazione Urbana per i comuni che superano i 15.000 abitanti, dei Piani Urbani Integrati per le 14 grandi città e per i comuni dell’hinterland, e dei 6 miliardi destinati alle piccole e medie opere per tutti i comuni.

Nel decreto-legge sono state incluse la maggior parte delle proposte dell’ANCI, volte a estendere queste regole a tutti i progetti.  Le regole per gli appalti e il personale per i progetti PNRR saranno semplificate ed erogheranno le norme attuali in vigore. Ad esempio, sarà possibile avviare i lavori in caso di urgenza, mentre si attende ancora la verifica dei requisiti delle imprese aggiudicatarie.

DOCUMENTO ANCI (2)

PRIMI CORSI PER LA FORMAZIONE GRATUITA DEI PROFESSIONISTI

By Formazione | No Comments

12/03/2024

 

Vi informiamo su due nuovi corsi in partenza:

Comunicazione Efficace e gestione delle relazioni: in partenza lunedì 06/05/2024

Pianificazione strategica dei servizi nella libera professione, passaggio generazionale e compravendita: in partenza giovedì 16/05/2024.

Alleghiamo locandine al cui interno sono indicati i calendari, contenuti dei corsi e informazioni per la partecipazione.

Pianificazione Strategica dei servizi

Comunicazione efficace e gestione delle relazioni

 

09/01/2024

A seguito della pubblicazione, da parte della Regione Emilia-Romagna, del bando finalizzato alla presentazione di progetti di formazione finanziata per i liberi professionisti, partiranno in febbraio i primi corsi gratuiti del progetto

PRO-FORM: Professionisti in Formazione

rivolto ai Liberi Professionisti operanti in Emilia-Romagna e iscritti al CUP-ER (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali dell’Emilia-Romagna).

I contenuti, i calendari e i termini per l’iscrizione sono visionabili ai seguenti link:

– Strumenti digitali per il lavoro collaborativo

– Strumenti Informatici per l’analisi dei dati e l’efficientamento delle attività

– Business English per il libero professionista (ancora in fase di lavorazione)

– Leadership e valorizzazione dei collaboratori e partner

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da IFOA in partnership con CUP-ER, prevede percorsi formativi nelle aree: digitalizzazione, internazionalizzazione, competenze trasversali e approfondimenti tecnici, che saranno totalmente gratuiti per i professionisti partecipanti.

I corsi sono in fase di accreditamento presso gli Ordini professionali.

L’elenco completo dei corsi che verranno attivati nei prossimi mesi è consultabile sul sito IFOA, alla pagina:

https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-brevi/formazione-per-i-liberi-professionisti-operanti-in-emilia-romagna/

Per i colleghi interessati è opportuno provvedere fin da subito all’iscrizione al fine di poter attivare ed organizzare i corsi.

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

By Enti locali | No Comments

COMUNE DI MEDOLLA

Si inoltra per conoscenza l’avviso pubblicato sul sito del comune di Medolla per la SELEZIONE DI ESPERTI PER LA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13.00 del 16 marzo 2024.

https://www.comune.medolla.mo.it/novita/notizie/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-esperto-elettrotecnico-esperto-strutturista-esperto-in-acustica-per-la-commissione-comunale-vigilanza-locali-impianti-di-pubblico-spettacolo

Indagine per formazione gratuita dipendenti studi professionali

By Convegni in programma | No Comments

Nell’ambito della proficua collaborazione con IFOA, iniziata con i corsi di formazione professionale per i liberi professionisti, il CUP-ER intende verificare l’interesse dei LIBERI PROFESSIONISTI CON DIPENDENTI a fruire dei corsi gratuiti loro riservati promossi da FONDOPROFESSIONI, il fondo interprofessionale collegato all’Ente bilaterale che sottoscrive il Contratto Nazionale di Lavoro per gli studi professionali.

Detta formazione è rivolta e riservata ai dipendenti di aziende o Studi professionali che versano a Fondoprofessioni la prevista quota dei contributi dei lavoratori, e avranno carattere interaziendale, ossia i corsi dovranno essere frequentati da lavoratori provenienti da più studi.

La durata dei singoli interventi formativi potrà variare da 4 a 40 ore ma tendenzialmente si prevederanno corsi fra le 4 (per gli aggiornamenti di settore) e le 16/20 ore.

I titolari degli studi potranno partecipare come uditori ad uno o più corsi solo se iscriveranno almeno 1 dipendente.

I bandi annuali sull’avviso 3/2024 di Fondoprofessioni, scadono il prossimo 12 aprile, pertanto è interesse del CUP-ER e di IFOA, raccogliere eventuali manifestazioni di interesse entro il prossimo 20 marzo, al fine di predisporre la domande di accesso ai contributi previsti.

L’Avviso ha prefissato i seguenti ambito settoriale di formazione:

Linea 1: area economico-amministrativa (commercialisti, contabili, revisori, consulenti del lavoro, consulenza imprenditoriale, ecc)

Linea 2: area sanitaria (odontoiatri, medici, veterinari, psicologi e fisioterapisti, ecc.)

Linea 3: area legale (avvocati, notai, ecc)

Linea 4: altri settori

CHIEDIAMO PERTANTO AGLI ORGANISMI ADERENTI DI VEICOLARE LA PRESENTE INFORMAZIONE AI PROPRI ISCRITTI PER RACCOGLIERE EVENTUALI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA RECAPITARE ENTRO E NON OLTRE IL 20 MARZO P.V. con compilazione del seguente form di Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNT116ncAZ-OU_bAsyxXxTvZ-h-OgM8RgmnHDRS7OPQHX0-g/viewform?usp=sf_link

 

LEGGE n.18 Febbraio 2024 – Acustica e aggiornamento professionale

By Legislazione nazionale | No Comments

Si porta a conoscenza che in virtù dell’emanazione della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215 del 30 dicembre 2023, , recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU_SG n. 49 del 28 febbraio 2024 allegatae stato modificato Allegati 1 del D.Lgs. n: 42 del 17-02-2017, precisamente nella Legge di conversione troviamo:

All’Articolo 12

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-octies . All’allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”».

Pertanto, riportiamo per semplicità il testo coordinato:

Allegato 1 (modificato)

(artt. 21, 22 e 23) Modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale

  1.    Presentazione delle domande

[..]

 Aggiornamento professionale

Ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

StralcioGUSG28-02-20241

 

La legge di bilancio 2024 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

By Legislazione nazionale | No Comments

La legge di bilancio 2024 prevede una ennesima proroga per la rivalutazione di quote e terreni introdotta dalla Legge n. 448/2001 che offre la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni per le persone fisiche e giuridiche. Questo significa che sarà possibile rivalutare il valore di terreni e partecipazioni detenuti nel proprio patrimonio al fine di adeguarsi al loro valore attuale di mercato.

La rivalutazione di terreni e partecipazioni può comportare diversi vantaggi fiscali, come ad esempio la possibilità di beneficiare di un trattamento più favorevole per quanto riguarda l’imposta sul reddito e l’imposta sulle plusvalenze.

Unica condizione posta dalla legge di bilancio 2024 è che siano detenuti alla data del 1°gennaio 2024.

I potenziali beneficiari della rivalutazione di terreni e partecipazioni sono:

ü  le persone fisiche (inclusi gli imprenditori agricoli);

ü  le società semplici;

ü  gli enti non commerciali;

ü  le associazioni professionali;

ü  i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti dovranno, entro il 30.06.2024:

ü  produrre una perizia di stima (redatta da tecnici a tal fine abilitati) che deve essere asseverata sempre entro il 30.06.2024 e, nel caso delle partecipazioni, riferita all’intero patrimonio sociale;

ü  versare l’imposta del 16% calcolata sul valore di perizia, come già stabilito per il 2023. In un’unica rata oppure in tre versamenti differenti al 30.06.2024, 30.06.2025 e 30.06.2026;

ü  presentare il quadro RM (per i terreni) e il quadro RT (per le partecipazioni) del Modello Redditi PF relativo all’anno in cui è effettuata la rivalutazione, esponendo i dati richiesti.

Rivalutazione terreni e partecipazioni_2024_pdf

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPATE (2)

BONUS 75% PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

By Legislazione nazionale, Senza categoria | No Comments

Bonus del 75% per eliminare le barriere architettoniche.

Il DL 212/2023 ha introdotto alcune modifiche al decreto rilancio modificando e riducendo al 75% la possibilità di intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi devono rispettare i requisiti indicati dal DM 236/1989 e asseverati da tecnici abilitati.

Dal 2024 il bonus barriere non è applicabile alla sostituzione di pavimenti, porte e finestre.

La scadenza del bonus è rimasta invariata al 31 dicembre 2025 e necessita di bonifico parlante per la sua applicazione come detrazione Irpef.

Rimangono valide alcune eccezioni per ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito:

  • sulle parti comuni dei condomìni a prevalente destinazione abitativa;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori con un reddito non superiore a 15mila euro;
  • su unità immobiliari unifamiliari o unità abitative in edifici plurifamiliari adibite ad abitazione principale di proprietari o possessori nel cui nucleo familiare sia presente un disabile con certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992

PROROGA TITOLI EDILIZI 2024

By Legislazione nazionale | No Comments

Nel Decreto Energia  è presente una misura per la proroga straordinaria di permessi di costruzione, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali.

L’art. 4-quater della Legge 2 febbraio 2024, n. 11, in vigore dall’8 febbraio 2024, si applica ai permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 30 giugno 2024, alle Scia presentate entro la stessa data e alle convenzioni urbanistiche formatesi entro il medesimo termine.

Precedentemente, tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023.

L’estensione dei titoli edilizi darà maggior flessibilità ai costruttori nel portare avanti i loro progetti, permettendo loro di avere più tempo per reperire i materiali necessari e gestire gli eventuali aumenti dei costi. Inoltre, questa proroga fornirà un ulteriore incentivo per l’attività edilizia, che è un importante motore dell’economia.

I lavori attualmente in corso o da avviare potranno beneficiare dell’estensione da 2 anni a 30 mesi della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori. Ricordiamo che originariamente era prevista in soli 2 anni,  relativa a permessi di costruire rilasciati o formatisi e scia presentate fino al 30 giugno 2024, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro il medesimo termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2023).

Il rinvio si applica ai termini dei seguenti titoli edilizie:

  • Permessi di costruire
  • Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia)
  • autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (di cui rispettivamente ai Dlgs 42 del 2004 e 152 del 2006).

La proroga non è automatica ed è prevista solo a patto che:

  • gli interessati presentino una comunicazione al Comune per manifestare la volontà di prolungare la validità. La comunicazione deve contenere l’indicazione degli estremi del titolo edilizio e del termine che si vuole prorogare (inizio e/o ultimazione lavori);
  • non siano già decorsi i termini di inizio e/o fine lavori al momento della comunicazione al Comune
  • il titolo abilitativo non risulti in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio ai sensi del dlgs 42/2004 (es. piani paesaggistici, decreti di vincolo).

Lo slittamento di 30 mesi è valido anche per i permessi di costruire e per le Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del Testo unico Edilizia, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o sulla base del Dl Semplificazioni del 2020 (art. 10, comma 4 del Dl 76) che, analogamente a quanto poi stabilito dal Dl Ucraina, aveva accordato la possibilità di proroga per i permessi di costruire rilasciati entro il 2020.

Beneficiano dell’ulteriore proroga anche le Scia e i permessi di costruire che avevano usufruito dei rinvii dei termini arrivati con l’emergenza Covid (art. 103, comma 2 del Dl 18 del 2020).

Di seguito riportiamo il testo dell’art. 10-septies del dl 181/2022 come modificato dall’art. 4-quater della Legge 11/2024, per una maggiore chiarezza e comprensione della nuova normativa.

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di trenta mesi: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 30 giugno 2024, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.”

ANCE_nota_tecnica_febbraio_2024

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