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Modifica della modulistica di presentazione delle istanze prevista nel decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012

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MINISTERO DELL’INTERNO

01/03/2023

E’ entrata in vigore il prossimo 1° marzo 2023 la nuova modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni e dichiarazioni da utilizzare nelle procedure di prevenzione incendi. L’implementazione della modulistica, coordinata con la struttura dell’applicativo PRINCE di gestione dei procedimenti di prevenzione incendi, consente un monitoraggio statistico più puntuale sull’applicazione del D.M. 03.08.2015 e delle relative RTV.

Sono stati modificati i seguenti 6 modelli PIN: PIN 1-2023 Valutazione Progetto PIN 2-2023 S.C.I.A. PIN 2.2-2023 – Cert. REI PIN 3-2023 Rinnovo periodico PIN 4-2023 Deroga PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. E’ stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23.09.2022, n. 144 che prevede, sino al 31.12.2024, la riduzione a 30 giorni del termine per l’evasione delle valutazioni progetto di attività di cat. B o C del D.P.R. 151/2011 in caso di installazione di impianti fotovoltaici Le principali modifiche riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5, opportunamente integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto. Con l’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., infatti, gli importi per i procedimenti di prevenzione incendi (valutazione progetto, deroga, NOF) dipendono anche dal tipo di approccio progettuale intrapreso dall’utenza. Adottando, infatti, una soluzione alternativa anche per una singola misura antincendio (da S.1 a S.10), l’importo da versare è maggiorato rispetto ad una progettazione c he preveda solo soluzioni conformi e pari a quanto previsto dal D.M. 9 maggio 2007 relativo all’approccio ingegneristico Relativamente al modello Cert REI, si segnala che la modifica apportata, pur avendo carattere prettamente formale, si è resa necessaria in quanto la valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco attraverso metodo tabellare è oggi possibile con riferimento non solo al D.M. 16/2/2007 ma anche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i..

A tale riguardo, si osserva che: – in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al sopracitato D.M. 16.02.2007; – resta inteso che in caso di modifiche ad attività esistenti, per i prodotti e gli elementi costruttivi in esse già posti in opera e le cui caratteristiche di resistenza al fuoco siano state già certificate ed acquisite agli atti dei Comandi dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è necessario procedere ad una nuova determinazione delle stesse, qualora compatibili con le prestazioni richieste dal nuovo approccio progettuale adottato

Tutti i nuovi modelli sono scaricabili al seguente link:  https://lnkd.in/d8Rt5JKb

PIN_1_1677593079957

 

24/01/2023

Prot 865 – Modifica modulistica decreto 7 agosto 2012

Allegato circolare prot. n. 865 del 24 gennaio 2023

Informazioni procedure Docfa

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AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA

OGGETTO: Impianti fotovoltaici ulteriori chiarimenti operativi

La materia della dotazione impiantistica dei fabbricati risulta di pressante attualità, anche in relazione ai Bonus Fiscali in essere, di frequente in sede di consulenza tecnica per la redazione delle pratiche DOCFA si chiedono chiarimenti relativi alla dichiarazione e/o rappresentazione degli impianti fotovoltaici, il presente documento risponde a tale esigenza fornendo alcuni chiarimenti operativi.

Si premette che la materia è già stata trattata nell’ambito del “PRONTUARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DI UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE SPECIALE (GRUPPO D) O PARTICOLARE (GRUPPO E) NELLA PROVINCIA DI MODENA” già fornito agli Ordini ed ai Collegi, in cui è presente il capitolo “Impianti fotovoltaici” di seguito riportato:

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Non sussiste obbligo di accatastamento per

impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

 Sussiste obbligo di accatastamento per

impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitative/ordinarie e speciali).

 

In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:

Immobili abitativi o altre categorie ordinarie

Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub.  disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw).

Categorie speciali

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il costo delle sistemazioni (recinzioni, impianti di videosorveglianza…) comprensivo del valore dell’are di sedime (10 €/mq per la superficie del lotto nel caso di impianti fotovoltaici a terra). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (ad es. locali tecnici) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo.

Con riferimento alla tipologia di installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie (tipologia costruttiva e tipologia di funzionamento) e possibilità di censimento (<):

 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO
Tipologia costruttiva impianto fotovoltaico non integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b1) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007
impianto fotovoltaico parzialmente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b2) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007
impianto fotovoltaico con integrazione architettonica ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b3) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto.

 

Tipologia di funzionamento con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente
cessione totale di energia

 

Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) o parzialmente integrato con scambio sul posto dell’energia e cessione in rete della quota eccedente:

L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;

Impianto fotovoltaico non integrato o parzialmente integrato in presenza di cessione totale di energia:

L’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);

Impianto architettonicamente integrato (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni).

L’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e valutato nella stima dell’unità immobiliare secondo la tabella sottostante

 

TIPOLOGIA VALORI
Impianti fotovoltaici fino a 20 KwP 1.200 €/KwP
Impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 KwP 1.200 / 1.000 €/KwP (quest’ultimo per impianti superiori a 100 KwP)

 

Valori comprensivi di tutta l’impiantistica necessaria. Restano da valutare a parte le cabine ed i locali tecnici, eventuali recinzioni, sistemazioni esterne ed impianti di videosorveglianza, ecc…

All’attualità, come già indicato, ricorre l’esigenza di individuare, in particolare nell’ambito di immobili a destinazione residenziale, la correlazione tra singola unità abitativa ed impianto fotovoltaico “condominiale” a questa riconducibile.

In tal senso si riconoscono due casistiche maggiormente frequenti.

Nuova costruzione di immobile costituito da una pluralità di unità abitative intestate ad impresa realizzatrice, con presenza di impianto fotovoltaico in copertura

Tale casistica propedeutica a trasferimento di diritti dall’impresa realizzatrice ai singoli acquirenti, necessita dell’individuazione di unità immobiliari transabili, a tal fine l’impianto fotovoltaico comune si costituirà in un numero di unità immobiliari iscritte in categoria F/5 (lastrico solare) pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico devono essere correlate.

Ciascuna unità immobiliare iscritta in categoria F/5 (lastrico solare) riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: lastrico solare – alloggio impianto fotovoltaico.

Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico secondo le ordinarie modalità di rappresentazione di unità immobiliari iscritte in categoria F/5.

Variazione docfa in immobile costituito da una pluralità di unità abitative con diversa intestazione, per realizzazione di impianto fotovoltaico in copertura

Tale casistica soddisfa, prevalentemente, la necessità di correlazione tra unità abitative presenti nel condominio e le porzioni di impianto fotovoltaico comune al fine di usufruire dei Bonus Fiscali.

A tal fine, l’impianto fotovoltaico comune si iscriverà, come Bene Comune Non Censibile, in numero pari alle unità abitative presenti nel condominio, cui le porzioni del citato impianto fotovoltaico comune devono essere correlate.

Ciascuno di questi Bene Comune Non Censibile riporterà nell’elaborato planimetrico la descrizione: Bene Comune Non Censibile ai subalterni n/m/ o/ p, ad uso esclusivo del subalterno n.

Tale impianto fotovoltaico comune posto in copertura, sarà rappresentato nel “piano copertura” da redigersi, nella dimostrazione grafica dei subalterni dell’elaborato planimetrico, secondo le ordinarie modalità di rappresentazione del Bene Comune Non Censibile.

Ulteriori specificazioni

Qualora l’impianto fotovoltaico comune risultasse posto “a terra” su  area comune si ricondurrà ai casi precedentemente specificati, con la sola differenza che le unità immobiliari, utili alla trasferimento di diritti, saranno da iscrivere in categoria F/1 ( area urbana), si riporterà nell’elaborato  planimetrico la descrizione: area urbana – alloggio impianto fotovoltaico.

Si ricorda inoltre che nell’ambito delle causali di presentazione del DOCFA è presente la Causale di presentazione –  Altre – Riqualificazione delle parti comuni – da utilizzare nei casi in cui gli interventi edilizi su un edificio composto da più unità immobiliari, ovvero sulle parti comuni dello stesso, determinino l’introduzione di nuovi impianti tecnologici o dotazioni accessorie, ovvero una radicale ristrutturazione con sostituzione degli originari materiali di finitura con altri di maggiore pregio, che comporta un incremento della redditività delle singole unità immobiliari superiore al 15%. È prevista la presentazione di un documento Do.C.Fa. per ogni unità immobiliare interessata, con operazione di variazione della stessa.

In caso di errori commessi nella compilazione delle pratiche qualora sussistessero i requisiti di ruralità e fossero stati negati dall’Ufficio per carenza di documentazione la parte puo’ inoltrare nei termini di legge o istanza di mediazione /ricorso oppure un’istanza di autotutela in bollo fornendo ulteriori elementi che verranno valutati in primis dalla Commissione interna di autotutela o in caso di contenzioso dalla Commissione Tributaria.

A fronte delle numerose richieste sull’argomento, si raccomanda la massima attenzione nella predisposizione del documento Do.C.Fa.

IL CAPO AREA SCC

Elisabetta Pighi

AGEDP-MO_53682_2023_1769

 

Sono pervenute in Collegio alcune richieste di chiarimenti in merito alla procedura da seguire per l’aggiornamento catastale di U.I. a seguito di installazione di pannelli fotovoltaici in copertura con potenza superiore a  6 kwp.

Nel dettaglio si chiede quale causale utilizzare  per la pratica catastale ( DVS, AMPL, etc….) e se è necessario esclusivamente variare il subalterno o sopprimerlo e costituirne uno nuovo.

 

Normativa di riferimento 

Circolare 36e/2013

In merito agli impianti fotovoltaici, in linea generale:

Non sussiste obbligo di accatastamento: impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 3 kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto oppure la cui potenza nominale complessiva in kw non è superiore a tre volte il n. delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

Sussiste obbligo di accatastamento: Impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto (abitativo e strumentale).

 

In base alla categoria catastale in cui sono censiti gli immobili cui afferisce l’impianto fotovoltaico, si precisa inoltre quanto segue:

Immobili abitativi o altre categorie ordinarie

Qualora l’impianto fotovoltaico venga accatastato se ne terrà conto nella rideterminazione della classe di redditività dell’unità immobiliare, allorquando l’impianto determini un incremento della rendita superiore al 15%. Per accatastare l’impianto occorre sopprimere il sub. esistente (uiu cui l’impianto afferisce) per costituire il primo sub.  disponibile con causale “ampliamento” relazionando che la potenza dell’impianto supera i 3 Kw.

Categorie speciali

Gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria “D/1 – opifici”; nella determinazione della relativa rendita catastale non devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, ma soltanto il relativo valore della struttura comprensivo del valore dell’area di sedime (5 €/mq per la superficie dei pannelli). Le restanti porzioni dell’unità immobiliare (coperte e scoperte) devono essere stimate sulla base dei relativi valori di costo (ad es. locali tecnici).

 

Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste sulla copertura di edifici in categoria speciale (ad es. capannoni) si distinguono le seguenti fattispecie:

  • Impianto fotovoltaico non integrato (appoggiato sulla copertura) con scambio sul posto e cessione in rete della quota eccedente: l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e non deve essere inserito nella stima dell’unità immobiliare;
  • Impianto non integrato in presenza di cessione totale di energia: l’impianto deve essere censito come unità immobiliare autonoma in categoria D/1, stimandone solo la componente strutturale (5 €/mq per la superficie dei pannelli) precisando in relazione tecnica che si effettua cessione di energia (e dunque trattasi di unità immobiliare dotata di autonomia reddituale);
  • Impianto architettonicamente integrato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. B3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/02/2007 e riconducibile alle Tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (impianto costituente struttura di copertura o chiusura verticale delle costruzioni): l’impianto deve essere censito insieme all’unità immobiliare principale, rappresentato graficamente indicandone la superficie complessiva e la potenza in kw, e inserito nella stima dell’unità immobiliare (250€/mq per la superficie dei pannelli).

 

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: IL TESTO DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

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È stato approvato il 21 febbraio in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e dall’omologa commissione del Senato il parere sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici, passaggio fondamentale che dovrebbe portare l’approvazione nei tempi previsti e concordati con la Commissione Europea (31 marzo).

Come noto il tema è quando le nuove regole entreranno in vigore e il parere approvato rimanda al Governo la valutazione e l’opportunità di individuare una data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa.

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REVISIONE DEI PREZZI PER APPALTI IN CORSO D’OPERA: CHIARIMENTI DA ANAC

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Per far fronte al considerevole aumento dei prezzi dei materiali, sia la stazione appaltante che l’appaltatore possono proporre l’adozione di una variante in corso d’opera che assicuri risparmi da utilizzare esclusivamente per compensare i costi più onerosi e a condizione che essa non alteri la natura del contratto e non pregiudichi la funzionalità dell’opera.

Lo ha confermato l’ ANAC con il Parere di Funzione Consultiva dell’11 gennaio 2023, n. 67, reso a una stazione appaltante che aveva chiesto chiarimenti in relazione a un appalto di lavori bandito a dicembre 2021 e con termine per la presentazione delle offerte a gennaio 2022, per il quale è stato richiesto un parere su quale istituto applicare ai fini della revisione/adeguamento prezzi, tra quelli contemplati nel Decreto Aiuti ( D.L. n. 50/2022) e nel Decreto Sotegni-Ter (D.L. n. 4/2022), in considerazione dell’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali rispetto a quelli considerati in sede d’offerta.

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BANDI PER FONDI EUROPEI DEDICATI AI PROFESSIONISTI

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A seguito dell’evento del 13 febbraio 2023 durante il quale è stato illustrato il bando, voluto dal CUP ER e indetto dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare, riorganizzare e ristrutturare le attività dei professionisti emiliano-romagnoli, anche attraverso processi di innovazione tecnologica, si comunica che le domande potranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 07 marzo 2023 alle ore 13.00 del giorno 06 aprile 2023.

Di seguito il link per scaricare il bando e la relativa modulistica:

fesr.regione.emilia-romagna.it/Opportunità/2022/Rafforzamento e aggregazione delle attività libero professionali

 

22/12/2022

Vi informiamo che è stata pubblicata sul sito della Regione Emilia Romagna l’informazione di bandi di finanziamenti ai professionisti e che potete leggere cliccando il link https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/liberi-professionisti-5-milioni-di-euro-per-l-innovazione-tecnologica

Tali bandi usciranno entro i primi mesi del prossimo anno preceduti da un evento organizzato dalla Regione con il quale saranno meglio illustrate le modalità di accesso e ulteriori informazioni.

Assunzione PUG Unione delle Terre d’Argine – Invito di presentazione

By Enti locali | No Comments

Invito che l’Arch. Righi Assessore all’Urbanistica dell’Unione Terre D’Argine ha rivolto a tutti i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Modena per la presentazione del PUG recentemente assunto con determinazione della Giunta.

L’incontro è previsto in modalità mista (in presenza ed a distanza) e si svolgerà il 3/3/2023 alle h. 18.30.

Nell’invito è segnalata la possibilità di consultazione della documentazione di Piano.

Invito Presentazione PUG

La Giunta Unione, con propria deliberazione n. 142 del 21/12/2022, a norma dell’art. 45 comma 2 della L.R. n. 24/2017, ha assunto la Proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) dell’Unione delle Terre d’Argine.

Tutti gli elaborati della Proposta di Piano sono già consultabili sulla pagina dedicata al PUG del sito web istituzionale dell’Unione (https://www.terredargine.it/servizi/pug-piano-urbanistico-generale).

La presente è per anticipare la prossima convocazione di un tavolo di confronto tra l’Amministrazione e gli Ordini/Collegi sui contenuti del PUG assunto.

Al fine di agevolare e rendere più proficuo il confronto tecnico sugli elaborati, la Giunta ha altresì deciso di non applicare la salvaguardia sulla Proposta di Piano assunta, che quindi non produce i suoi effetti fino al momento dell’adozione, a valle del confronto tecnico con gli ordini e i collegi professionali.

CONGRUITA’ MANODOPERA: LA COMMISSIONE PARITETICA PER LE CASSE EDILI PUBBLICA NUOVE FAQ

By Legislazione nazionale | No Comments

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha rilasciato un nuovo elenco di FAQ relative alla congruità della manodopera in edilizia, anche a seguito di quanto previsto dall’ultimo accordo delle parti sociali del 7 dicembre 2022. Come specificato nella Comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023, ci sarà un nuovo documento riepilogativo.

VADEMECUM_FAQ_COMMISSIONE_PARITETICA_EDILIZIA

CESSIONE CREDITI BONUS EDILIZI: STOP A INTERVENTI AVVIATI DAL 17/02/2023

By Aggiornamento professionale, Notizie in Primo Piano | No Comments

Pubblicato sulla G.U. 16/02/2023 il D.L. 16/02/2023, n. 11, che dispone lo stop a cessione del credito e sconto in fattura per tutti gli interventi edilizi non avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore, fissata al 17/02/2023. Abrogate anche le norme per la cessione del credito a regime.

Approfondimenti sulle novità Superbonus

DL16022023n11

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE E PARTECIPAZIONE A GARA D’APPALTO: IL PARERE PRECONTENZIOSO ANAC

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Con il parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022, l’ ANAC ha chiarito che per la partecipazione di professionisti ad una gara d’appalto è necessaria l’iscrizione all’albo professionale di pertinenza e che la documentazione di gara che non preveda tale iscrizione non è conforme alla legge.

L’iscrizione, infatti, si pone come elemento necessario per la verifica di idoneità professionale.

La richiesta di parere avanzata dall’Ordine è collegata ad  una procedura di appalto aperta dalla Centrale unica di committenza per la Regione Valle d’Aosta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all’esecuzione dei progetti in ambito PNRR. Il bando, nel prevedere i requisiti di capacità tecnico professionale, consentiva la

partecipazione di professionisti non iscritti ai rispettivi albi professionali.

Tale lex specialis è stata oggetto di attenzione da parte dell’Ordine che ha ritenuto illegittima la possibilità di partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali e che pertanto ha chiesto il supporto dell’Autorità.

ANAC, nel rammentare il disposto dell’art. 83 del Codice Appalti, ha completamente aderito alle ragioni dell’Ordine, sottolineando che la ratio della norma è quella di filtrare l’ingresso alla gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico e ha disposto che la previsione della lex specialis non risulta conforme alla disciplina di riferimento.

Inoltre, posto il tenore del bando -che richiedeva l’iscrizione all’albo per tutti i professionisti di area legale mentre per i professionisti di area tecnica richiedeva l’iscrizione all’albo per soli due sui tre professionisti che sarebbero stati selezionati- ANAC ha ritenuto che la lex specialis rappresenti un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste.

Parere di precontenzioso n. 617 del 20 dicembre 2022

Poster ENEA delle detrazioni fiscali: tutte le novità 2023

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L’Enea ha reso disponibile la nuova edizione – aggiornata a gennaio 2023 – del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni, condomini ed edifici non residenziali.

Il Poster riporta il quadro sinottico di tutte le detrazioni in vigore, comprese le novità su SuperEcobonus e SuperSismaBonus.

Per ognuna delle misure di incentivazione per gli interventi previsti, vengono riportati – fra l’altro – la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.

POSTER_ENEA_BONUS_EDILIZI

PREZZIARI REGIONALI

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Attraverso il Portale Ance – sezione Studi e Analisi > Prezzari regionali – è possibile accedere facilmente ai siti dove sono pubblicati i Prezzari regionali più aggiornati.

Per il 2023 hanno pubblicato l’aggiornamento annuale le seguenti Regioni:

  • Abruzzo,
  • Friuli Venezia Giulia,
  • Marche,
  • Liguria,
  • Lombardia,
  • Toscana
  • Umbria.

A queste si aggiunge anche la provincia di Trento.

Si segnala poi che il TAR Molise, con apposita ordinanza, riguardante il ricorso presentato dall’ACEM-ANCE Molise per l’annullamento della delibera di adozione del Prezzario regionale 2022, ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame da compiersi, da parte della Regione Molise, nei termini e limiti stabiliti nella motivazione.

ACCEDI AI PREZZIARI REGIONALI CLICCA QUI

Sanatoria di eventuali difformità o abusi edilizi: Novità dalla Cassazione

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I giudici di Cassazione, hanno ricordato che la concessione rilasciata a seguito di accertamento di conformità estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti ma non estingue:

  • i reati paesaggistici previsti dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che sono soggetti ad una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa, rispetto a quella che riguarda l’assetto del territorio sotto il profilo edilizio;
  • e neanche i reati disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio.

In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere in conglomerato cementizio. In tal senso, è esclusa la possibilità che il deposito «in sanatoria» degli elaborati progettuali estingua la contravvenzione in materia di costruzioni in cemento armato, che punisce l’omesso deposito preventivo degli stessi.

La Cassazione ha, infine, ricordato un orientamento pacifico per cui il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita (art. 167, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 42/2004), non consente la sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non produce alcun effetto estintivo dei reati edilizi né preclude l’emissione dell’ordine di rimessione in pristino dell’immobile abusivo edificato in zona vincolata.

Poiché l’autorizzazione paesaggistica, secondo l’art. 146, comma 4, del d.lgs. 42 del 2004, costituisce un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, lo stesso permesso di costruire resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la quale, però, sempre secondo la norma richiamata, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, tranne nei casi dei cd. abusi minori, tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale preclusione, considerato che l’autorizzazione paesaggistica è presupposto per il rilascio del permesso di costruire, impedisce di conseguenza anche la sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001.

sentenza-cassazione

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