Notizie in Primo Piano

Superbonus 110 e la congruità della manodopera

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Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto sul proprio sito l’istituzione, con decreto Direttoriale n. 17 del 15 aprile 2022, del comitato di monitoraggio della congruità dell’incidenza della manodopera, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro n. 143/2021, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.

In pratica, viene definito un nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili sia pubblici che privati ed eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

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Superbonus 110 la Camera: valutare la possibilità di cessione dei crediti a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni

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Prorogare il termine del 30 giugno 2022 “attualmente previsto dal comma 28, lettera e), dell’articolo 1, della legge di bilancio 2022 per le abitazioni unifamiliari, specificando che la percentuale del 30 per cento dell’intervento complessivo sia riferito al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell’intervento, valutando la possibilità di prevedere, da parte delle banche, il frazionamento del credito, qualora esso sia ceduto ai propri correntisti, anche in maniera frazionata per importo e annualità”.

Inoltre, “valutare la possibilità di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto rilancio a soggetti diversi da banche, istituti finanziari e assicurazioni consentendo la cessione non solo ad esaurimento del numero delle possibili cessioni attualmente previste, ma anche prima”.

Sono questi alcuni degli impegni chiesti al Governo dalla Camera dei deputati nella Risoluzione in Assemblea 6-00220 e approvata ieri Mercoledì 20 aprile 2022 nell’ambito dell’esame del Documento di economia e finanza 2022.

Atto Camera

Prezzario Superbonus, le FAQ del ministero con esempi di calcolo

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Il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato una serie di FAQ che chiariscono dubbi tecnici e applicativi in merito al Decreto Costi Massimi con il nuovo prezzario Superbonus in vigore dal 15 aprile 2022. Ogni risposta è accompagnata da esempi pratici. Le FAQ spiegano quali spese sono comprese nei massimali, come si espongono le voci eventualmente non inserite e quando è necessaria l’asseverazione sulla congruità dei costi, per interventi che utilizzano Superbonus o lavori edilizi.

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Codice di Prevenzione Incendi: dai VVF il testo aggiornato

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E’ stato pubblicato il decreto 30 marzo 2022 le cui norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili sostituiscono i corrispondenti riferimenti tecnici contenuti nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015. La nuova Regola Tecnica Verticale di prevenzione incendi per le facciate di edifici civili entrerà in vigore il 7 luglio 2022

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RENDITA CATASTALE E RETTIFICA

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AGENZIA DELLE ENTRATE

La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/2022) indica le modalità ed i termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” e le relative annotazioni negli atti del catasto, definendo efficacia e applicabilità della rendita attribuita; ulteriori indicazioni riguardano la rendita catastale e la procedura Docfa correlata.

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Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Modena si pone con forza contro le ultime modifiche normative in ambito di Bonus e Superbonus

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Non bastavano le responsabilità civili e penali già in carico ai liberi professionisti, dal 25 febbraio sono entrati in vigore gli effetti del nuovo Decreto Legge, che “baratta” tre cessioni del credito con l’inasprimento delle sanzioni, delle posizioni assicurative e delle reclusioni per gli asseveratori tecnici.

Siamo i primi a condannare i disonesti che altro non fanno che gettare fango su chi è  serio e preparato, ma chiunque abbia avuto occasione di approcciarsi a questa schizofrenica attività legata ai bonus/superbonus sa che molte volte la certezza è una chimera. E’ piuttosto un districarsi nei meandri delle interpretazioni e delle ondivaghe risposte agli interpelli che smentiscono perfino il principio di contraddizione aristotelico secondo cui “è impossibile che la stessa cosa, a un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto” .

Dal D.L. 34/2020 abbiamo assistito ad uno stillicidio di modifiche normative impressionante:  la legge 77/2020,  il D.L. 104/2020,  la legge 126/2020,  la legge 178/2020 , il D.L. 77/2021, la legge 108/2021, il D.L. 157/2021, la legge 234/2021, il D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 e in ultimo (ma di certo non ultimo) il D.L n. 13 del 25 febbraio 2022.

Non meno imbarazzante la vicenda del famoso decreto MiTE, firmato dal Ministro il 14 febbraio e mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale (e l’entrata in vigore delle disposizioni è fissata nei 30 giorni successivi la pubblicazione).

Con la bandiera della semplificazione negli ultimi vent’anni l’attività legislativa ha spostato sempre più le responsabilità sui Tecnici: considerato che di semplificato non si è visto granché, ci si chiede quale fosse il vero (sotteso) obbiettivo del legislatore!

Questo Collegio rivendica il diritto dei professionisti ad operare in condizioni di certezza normativa e  con tempistiche adeguate, perseguendo la qualità del lavoro, non solo per il giusto riconoscimento personale, ma per il bene dell’intera Collettività!

 

Il Presidente

Geom. Marco Vignali

 

 

Nuova procedura di VIDEOCHIAMATA con l’AGENZIA DELLE ENTRATE

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Attivo il servizio di videochiamata per dialogare “faccia a faccia” con i funzionari dell’Agenzia delle entrate. Il nuovo canale di contatto permette di ricevere assistenza con una semplice videocall direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone, assicurando il costante dialogo tra contribuente e Fisco.

Lo “sportello virtuale” consentirà ai cittadini di interagire con gli uffici senza perdere il valore aggiunto dell’interazione vis a vis. La nuova modalità si dimostra efficace non solo in fase di assistenza ma anche per l’erogazione di quei servizi per i quali è richiesta l’identificazione, operazione notevolmente semplificata tramite interazione video. Con l’occasione dell’estensione del sevizio all’intero territorio nazionale, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un flyer informativo, disponibile anche in lingua inglese, pubblicato sul proprio sito nella sezione “Depliant e infografica” e un video-tutorial YouTube dedicato. Nel contempo, aggiornate le guide dedicate ai servizi di assistenza “Servizi agili” e “Benvenuti in Agenzia” pubblicate nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate.

La possibilità di interloquire con il Fisco in video, su temi come la registrazione degli atti, lo stato dei rimborsi, la richiesta del codice fiscale, l’abilitazione a i servizi telematici, e ottenere assistenza con un’evidente riduzione di costi e tempi, tale da rendere il servizio accessibile a tutti, rappresenta la logica evoluzione del concetto di “sportello fisico” in “sportello virtuale”. Questo, infatti, soprattutto nella fase emergenziale in corso, costituisce un’opzione capace di giocare un ruolo centrale nel rapporto con i contribuenti e di “accorciare” il percorso verso un Fisco sempre più telematico. L’attivazione del servizio può avvenire secondo due modalità:

  • su richiesta dell’utente interessato, prenotando un appuntamento
  • su input dell’ufficio, tramite e-mail, nel caso in cui il funzionario lo prospetti al contribuente, per una più efficace ed efficiente trattazione della pratica. In tale ipotesi, l’accettazione da parte del contribuente delle condizioni del servizio è condizione necessaria per l’interazione in videochiamata.

In entrambi i casi, il funzionario che svolgerà la videochiamata invia all’utente, il giorno prima dell’appuntamento, via e-mail, il link per l’accesso alla videochiamata.

Il nuovo canale di contatto costituisce, pertanto, una delle modalità con cui l’utente può chiedere un servizio, prenotandolo mediante l’applicativo Cup. L’interessato accede, secondo le ordinarie procedure, alla sezione del sito “Prenota un appuntamento” o all’App “AgenziaEntrate”, seleziona la linea di appuntamento in videochiamata e fissa un appuntamento, scegliendo la data e l’ora, con il proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) o quello che ha in carico la sua pratica.

In questa fase, eventuali documenti da condividere potranno essere scambiati via e-mail. E’ importante che durante la videocall il contribuente abbia a disposizione tutta la documentazione necessaria per l’erogazione del servizio richiesto, in modo da utilizzare al meglio il tempo dell’appuntamento. In questa prima fase sono state attivate, per l’ambito dei servizi, tre macro linee: per l’area Registro, quella “Atti e successioni”; per l’area delle imposte dirette è operativa la linea “Dichiarazioni e rimborsi”; per l’area identificazione del contribuente, quella “Codice fiscale e duplicato Tessera sanitaria”.

Per lo svolgimento della videochiamata l’Agenzia delle entrate utilizza le piattaforme informatiche che garantiscono il rispetto dei diritti riconosciuti dal regolamento Ue n. 2016/679 e rispettano i requisiti di sicurezza richiesti dall’Agenzia.

Il trattamento dei dati personali avverrà sempre in base ai principi di liceità e correttezza e nel rispetto di tutte le norme in materia. Al fine di tutelare la riservatezza di tutte le persone coinvolte, l’Amministrazione non effettuerà alcuna videoregistrazione, né registrazione audio né acquisizione di immagini durante il collegamento e l’utente dovrà impegnarsi a fare altrettanto. In particolare, se l’invito alla “videochiamata” parte dall’ufficio, il contribuente intenzionato a raccoglierlo dovrà rispondere alla e-mail ricevuta così: “Ho letto il testo dell’informativa fornita dal Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ed accetto di partecipare alla videochiamata per accedere ad alcuni servizi e/o per ricevere l’assistenza e/o partecipare all’attività di accertamento. Durante il collegamento non effettuerò videoregistrazioni, registrazioni audio o acquisizione di immagini, relative al contenuto della videochiamata. Accetto O Non accetto O”. La mancata accettazione comporta l’impossibilità di fruire del servizio. In ogni caso, anche nell’ipotesi di prenotazione tramite Cup, sarà necessario preventivamente accettare l’informativa e le condizioni generali del servizio, spuntando l’apposito spazio inserito nella procedura online. I dati personali “particolari” e la loro tutela Per identificare correttamente l’utente, gestire la sua posizione fiscale e assisterlo, durante la videochiamata, l’operatore potrà richiedere alcuni dati personali, ulteriori rispetto a quelli già in possesso dell’Agenzia (come nome e cognome, codice fiscale, e-mail, eccetera), necessari per lo svolgimento del servizio: il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità di continuare l’interazione a distanza. Per questi e per tutti i dati sensibili del contribuente, l’Agenzia delle entrate adotta misure di sicurezza, affinché vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui sono stati raccolti ed evitare che le informazioni vengano alterate, distrutte, perse, sottratte o utilizzate impropriamente o illegittimamente.

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Superbonus 110 e cessione del credito: chiusa la piattaforma di Poste Italiane

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Poste Italiane ha disattivato la piattaforma per il servizio di acquisto di crediti d’imposta maturati a seguito di interventi di superbonus 110%.

La decisione di Poste Italiane arriva a seguito della pubblicazione dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) apportata dal Decreto Sostegni-ter che ha limitato ad una la possibilità di cessione del credito fiscale maturato a seguito di interventi di superbonus 110%, bonus facciate e tutti gli altri bonus edilizi che accedono alle opzioni alternative di cui all’art. 121 stesso.

La nuova versione dell’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede:

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimiad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.

Modifiche che riguardano i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Questi crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Viene anche previsto che sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni

 

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