PROROGA TITOLI EDILIZI: Prorogati di un anno: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e convenzioni di lottizzazione rilasciati entro il 2022. Ambito applicativo e condizioni

Nel disegno di legge di conversione del decreto n. 21/2022, che ha ottenuto la fiducia del Senato la settimana scorsa ed è ora all’esame della Camera, è presente un emendamento che riguarda, appunto, la proroga di: permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, nonché convenzioni di lottizzazione.

In considerazione della particolare situazione di aumento dei prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione, sono prorogati di un anno i titoli edilizi rilasciati entro il 2022; la proroga vale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione.

Titoli edilizi prorogati

La proroga riguarda i seguenti titoli abilitativi:

  • permessi di costruire,
  • Scia,
  • autorizzazioni paesaggistiche,
  • autorizzazioni ambientali,

rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.

Termini del permesso di costruire

Ricordiamo che, ai sensi del dpr 380/2001 (testo unico dell’edilizia), nel permesso di costruire devono essere indicati:

  • il termine di inizio dei lavori;
  • il termine di ultimazione delle opere.

In particolare:

  • il termine inizio dei lavori non può essere superiore ad 1 annodal rilascio del titolo;
  • il termine di ultimazione dell’opera non può essere superiore a 3 annidall’inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

La proroga comprende anche:

  • le convenzioni di lottizzazione (di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150),
  • gli accordi similari previsti dalla legislazione regionale,
  • i relativi piani attuativi,
  • gli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

 

Riguarda, infine, anche i titoli abilitativi già prorogati per i seguenti motivi:

  • cause impreviste,
  • complessità delle opere da realizzare,
  • emergenza sanitaria da Covid-19

 

Sono previste delle precise condizioni per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, quali:

  • i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Testo dell’emendamento

Ecco di seguito il testo dell’emendamento approvato  «Art. 10-bis (Misure a sostegno dell’edilizia privata)

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n.42 del 2004. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del decreto-legge n. 76 del 2020 e dell’art. 103, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modifiche e integrazioni; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 2020.

 

In allegato la bozza ai Collegi Associati, non ancora in vigore, della conversione in legge del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21. PER SCARICARLA CLICCA QUI

 

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