CGROUP SRL, Studio di Ingegneria con sede a Casinalbo di Formigine, cerca ingegnere civile/edile con esperienza nella progettazione e calcolo di strutture. Si valutano anche profili alla prima esperienza. Occupazione full time da svolgere all’ interno dello studio. Inviare curriculum risorseumane@cgroupsrl.it o telefonare 059-512556
Pubblicato da: CGROUP SRL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 724 del 30 ottobre 2023 che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Direttoriale 20 settembre 2023 n. 111 inerente la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
La circolare stabilisce che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111/2023 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023.
Inoltre l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».
Il progettista o il tecnico abilitato, all’atto di redigere il certificato finale di collaudo, devono solo dichiarare che le opere realizzate rispondono ai requisiti specificati nel progetto allegato alla segnalazione di inizio attività. Non è loro compito verificare se il titolo abilitativo è o meno valido. Questo è quanto emerge dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Nella controversia veniva contestato ai direttori di lavori realizzati su un edificio, di avere falsamente attestato nella certificazione finale di collaudo che le opere realizzate erano conformi ai tipi progettuali presentati con la dichiarazione di inizio attività.
Per chiarire è opportuno ricordare che il d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, art. 23, comma 1, così come sostituito dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, art. 1, comma 1, lett. f), stabilisce che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma del progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
Questa dichiarazione del tecnico abilitato può essere considerata un documento appropriato per integrare la dichiarazione di inizio attività, ma anche dotato di completa autonomia e valore pubblicistico, assimilabile a un titolo edilizio abilitante e certificativo. La giurisprudenza ha stabilito che se una relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia (DIA) contiene false attestazioni, queste possono configurare il reato di falsità ideologica, come previsto dall’articolo 481 del Codice Penale. Questo perché la relazione ha la natura di un certificato che descrive lo stato dei luoghi, indica eventuali vincoli presenti sull’area o sull’immobile interessato dall’intervento, mostra le opere che si intendono realizzare e attesta la loro conformità agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio. Questa affermazione è stata formulata dalla Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza numero 21159 del 3 maggio 2017.
L’art. 23, comma 7, attribuisce al certificato di collaudo finale solo la funzione di attestare la conformità delle opere realizzate al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività e non la legittimità del titolo abilitativo o la sussistenza dei requisiti cui è subordinato il rilascio del titolo che autorizza l’esecuzione dell’intervento edilizio.
Quindi il certificato di collaudo finale non ha il compito di verificare se il permesso di costruzione (titolo abilitativo) è stato ottenuto in modo legittimo o se sono stati rispettati tutti i requisiti per il suo rilascio. La sua funzione è limitata ad attestare che le opere realizzate corrispondono al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Questo è quanto ribadito dalla sentenza 25 ottobre 2023, n. 43299 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Pubblicato da: DITTA CODIFAVA CLAVES & C. SAS
La Commissione europea ha dato il via libera al decreto italiano di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Il decreto CER è incentrato su due misure: una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa e un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a cinque Gigawatt complessivi, con un limite temporale a fine 2027.
È inoltre previsto per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare il Megawatt.
Passaggio iniziale per la realizzazione di una CER, dopo l’individuazione dell’area interessata alla costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è l’atto costitutivo del sodalizio, che dovrà avere come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali.
Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.
calendario candidati definitivo – rettificato
Il pomeriggio prima dei colloqui, ogni candidato riceverà il link per accedere alla piattaforma.
Lo studio tecnico del geometra Baroni Giovanni cerca collaboratore possibilmente a P.iva con un minimo di esperienza professionale da inserire all’interno dello studio con sede a Sassuolo in via Radici in piano 48.
Pubblicato da: GEOM. BARONI GIOVANNI
A seguito di alcune istanze avanzate dai Comuni il Mef ha pubblicato le risposte a singoli quesiti sulla legittimità dell’imposta per i ruderi, i fabbricati rurali e i terreni in conduzione associata, rispondendo alle pretese tributarie. Non è dovuta l’Imu sulle unità collabenti non avendo tali fabbricati una propria rilevanza impositiva in quanto privi di rendita. Per fruire dell’aliquota ridotta pari allo 0,1 riconosciuta ai fabbricati rurali strumentali non è necessaria la qualifica di coltivatore diretto. Questi sono solo alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento finanze con la risoluzione n. 4/2023 a seguito delle posizioni assunte da alcuni Comuni sull’assolvimento dell’imposta.
Lo studio tecnico IS Ingegneria e Servizi di Modena cerca collaboratore geometra, anche neodiplomato, per rafforzare il proprio organico. Possibilità di contratto di praticantato o collaborazione con p.iva individuale. Per info scrivere a: m.soli@ingegneriaeservizi.it
Pubblicato da: IS INGEGNERIA E SERVIZI
L’impresa con sede a Vignola cerca GEOMETRI tecnico di cantiere. Preferibilmente residenti o domiciliati in zona Vignola e limitrofi Modena. Indispensabile le buone competenze nell’utilizzo del pc. L’azienda valuta sia giovani neodiplomati o neolaureati da formare, sia persone con esperienza specifica nella mansione. Inviare CV all’indirizzo mail info@proservicecostruzioni.it
Pubblicato da: Pro Service Costruzioni srl
L’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non ha la natura di servizio standardizzato e dunque non può essere affidata con una gara al massimo ribasso. Lo conferma l’ufficio precontenzioso e pareri dell’Anac su una istanza presentata dall’OICE relativamente all’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito della procedura per i lavori di riqualificazione di un tratto stradale lungo la S.S. Basentana. L’Anac fa, così, chiarezza sui criteri di aggiudicazione dei SIA e, in particolare, sui servizi aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
COMUNE DI CARPI
14/11/2023
Fino alla fine di novembre sarà possibile inviare contributi e note sulla Proposta di Regolamento Edilizio dell’Unione delle Terre d’Argine.
I contributi possono essere inviati via PEC all’indirizzo: terredargine@postecert.it
Il materiale relativo al Regolamento Edilizio e all’allegato Regolamento del Verde è disponibile nella pagina dedicata al PUG nel sito internet istituzionale dell’Unione (https://www.terredargine.it/servizi/pug-piano-urbanistico-generale).
31/10/2023
LINK ALLE PRESENTAZIONI:
https://drive.google.com/drive/folders/16HIdf3AothU7rB2dFMNcw8kujt09Ck5o?usp=sharing
25/10/2023
Cogliendo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto per la redazione del PUG dell’Unione Terre d’Argine, come anticipato nei tavoli, siamo a convocare un incontro per sottoporvi all’attenzione la Proposta del Regolamento Edilizio.
La proposta sarà in approvazione della Giunta dell’Unione il prossimo mercoledì 18/10, nella forma di bozza di lavoro finalizzata ad aprire una fase di confronto e partecipazione sui contenuti, che consentirà di perfezionare il Regolamento prima della sua approvazione finale che è programmata per la fine dell’anno contestualmente all’approvazione del PUG. Si tiene a ricordare che tale Proposta di Regolamento non avrà valore di salvaguardia e entrerà in vigore solo con la sua approvazione finale. Come già ribadito nelle diverse occasioni, tale scelta, non dettata da alcuna norma vigente, è mirata a garantire la massima partecipazione delle parti interessate al fine di apportare in maniera propositiva modifiche che possano dare un valore aggiunto al documento . La presentazione si svolgerà in data mercoledì 25 ottobre alle ore 18.00 in modalità telematica.
Informazioni per partecipare di Google Meet Link alla videochiamata: https://meet.google.com/iqc-divq-vin
Studio Tecnico con sede in Modena cerca Ingegnere, Geometra o Architetto per collaborazione continuativa CON P.IVA . Lo studio si occupa di progettazione edilizia, pratiche catastali da inserire nell’organico dello studio. Si richiede un minimo di esperienza uso ottimo di autocad e programma catastale docfa. Contatti: Mail: Zanoli Geom. Mirko – si richiede invio CV a info@szprogetti.it
Pubblicato da: ZANOLI GEOM. MIRKO
Dal 9 gennaio 2024, sarà obbligatorio utilizzare la nuova versione del modello e dei relativi software. Queste modifiche sono state necessarie principalmente il trattamento fiscale del coacervo successorio e donativo, che ha previsto l’abrogazione implicita del coacervo successorio e l’esclusione delle donazioni fatte nel periodo in cui l’imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata.
Di conseguenza, il modello di dichiarazione di successione è stato modificato, eliminando il quadro sugli atti a titolo gratuito, incluso le donazioni effettuate in vita dal defunto agli eredi e legatari. Questo è stato reso noto con il nuovo Provvedimento n. 396213/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Questa nuova versione sarà utilizzabile a partire dal 9 novembre 2023 e i software di compilazione saranno resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
I contribuenti che hanno già predisposto le dichiarazioni di successione e devono solo inviarle potranno utilizzare la precedente versione dei software fino al 9 gennaio 2024. Dopo questa data, l’uso della nuova versione del modello e dei relativi software diventerà obbligatorio.
Provvedimento aggiornamento Modello Successioni_protocollo
Il contributo di costruzione dovuto dal soggetto che intraprenda un’iniziativa edificatoria rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. In altri termini, fin dalla legge che ha introdotto nell’ordinamento il principio della onerosità del titolo a costruire (art. 1 della l. n. 10 del 1977), la ragione della compartecipazione alla spesa pubblica del privato è da ricollegare sul piano eziologico al surplus di opere di urbanizzazione che l’amministrazione comunale è tenuta ad affrontare in relazione al nuovo intervento edificatorio del richiedente il titolo edilizio (C.d.S., Ad. plen., 7 dicembre 2016, n. 24; T.A.R. Lombardia, Sez. II, 4 gennaio 2023, n. 604) e solo da tale momento è dovuto.
Il contributo concessorio essendo strettamente connesso all’attività di trasformazione del territorio; quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo di causa (cioè dell’originaria obbligazione di dare) cosicché l’importo versato va restituito.
Dal 9 novembre fino alle ore 12,00 del 23 novembre sarà aperto lo sportello per presentare le domande del “Bonus colonnine domestiche 2023”. Si tratta di una misura agevolativa del ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ai privati e ai condomini che dal 1° gennaio 2023 al 23 novembre hanno acquistato e installato infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica.
La nota del Ministero ricorda che l’incentivo, pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture – colonnine o wall box – ha un limite massimo di 1.500 euro per gli utenti privati residenti in Italia e 8mila euro per gli edifici condominiali.
Le risorse a disposizione per l’anno 2023 sono 40 milioni di euro.
I soggetti interessati potranno presentare le domande per la concessione e l’erogazione del bonus utilizzando la piattaforma informatica disponibile online gestita da Invitalia per conto del Ministero.
Come funziona
Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online, all’indirizzo che verrà indicato prima dell’apertura dello sportello.
L’accesso potrà essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia
- compilando il modulo online
- oppure telefonando al numero verde grauito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).
Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti). Non verranno date risposte a quesiti relativi a casi specifici, ma solo a quelli aventi carattere generale relativi all’interpretazione delle disposizioni attuative.
Decreto_Apertura_2023_Bonus_colonnine
E’ stata pubblicata la nuova edizione, aggiornata a novembre 2023, del testo coordinato del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il testo coordinato è stato predisposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, e dall’Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Pavia.
Novità in questa versione:
- Corretto un refuso ai commi 3 e 4 dell’ 260 come modificato dall’art. 120 del D.lgs. 106/2009 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”, pubblicato sul Suppl. Ordinario n. 151 alla G.U. n. 185 del 09/08/1999;
- Inserito il Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca”, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 27/08/1999;
- Inserito il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 recante “Recepimento delle procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese” di cui all’art. 30, comma 5-bis;
- Inserita la Circolare INAL n. 43 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento;
- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 06/07/2023, prot. n. 4817 ad oggetto: “Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2020, n. 94, relativo all’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore di cui all’articolo 73-bis, comma 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ambito applicazione Formazione ai fini dell’ammissione all’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Riscontro”;
- Inserita la nota della DC Tutela la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell’INL del 21/07/2023, prot. n. 5291 ad oggetto: “Richieste di integrazione salariale per eventi meteo – temperature elevate”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 92 del 01 agosto 2023 con il Decreto Direttoriale n. 123 del 24 ottobre 2023 – Quarantatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ 71 comma 11;
- Inserita la modifica (proroga per la qualifica dei tecnici manutentori antincendio) all’ 6 del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” operata dal Decreto del Ministero dell’Interno 31 agosto 2023 (G.U. Serie Generale n. 212 del 11/09/2023)
- Rivalutate, nella misura dell’15,9% e calcolato sugli importi delle sanzioni già aumentati del 10% per effetto della Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 445, lettera d), n. 2), le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’ 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.); La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dal 6 ottobre 2023 (Nota INL del 30 ottobre 2023, prot. n. 724). L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (Circolare INL del 22 giugno 2018, prot. n. 314).
Il documento è disponibile al seguente link: Edizione Novembre 2023 – Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/08) (8108amatodifiore.it)