SI PUO’ CUMULARE IL SISMABONUS CON IL CONTRIBUTO DI RICOSTRUZIONE POST-SISMA. NO ASSOLUTO ALL’AGEVOLAZIONE CON UNA ASSEVERAZIONE DEL TECNICO TARDIVA

L’Agenzia delle Entrate ha risposto a due nuovi quesiti sulla detrazione fiscale per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici, il sismabonus, riguardanti rispettivamente:

  • la cumulabilità dell’incentivocon i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici
  • la possibilità di fruire dell’incentivo anche quando la documentazione richiesta non è inviata tempestivamente

Risposta 61/2019: sismabonus e contributi ricostruzione

L’incentivo è cumulabile con i contributi per la riparazione di edifici lesi da eventi sismici?

Con la risposta 61/2019 l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito posto da un contribuente. Nel dettaglio, chiarisce che il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non impedisce la fruizione del sismabonus per gli interventi successivi, in quanto finalizzati alla riduzione del rischio sismico dell’edificio stesso. Nel caso in esame, nonostante  la non cumulabilità tra le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici, l’agevolazione non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017; tanto più che il finanziamento è stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione a lavori ormai conclusi.

Sismabonus

Il sismabonus, introdotto dal dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013, consiste in una detrazione pari al 65% delle spese sostenute per i lavori di miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici.

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato tale agevolazione: è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 effettuate fino al 31 dicembre 2021; la legge di Bilancio 2018, lo ha esteso anche alle case popolari.

Si parte dal 50% per le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, per un soglia massima di spesa di 96.000 euro, e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Percentuali più elevate si hanno per i condomìni: la detrazione può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Risposta 64/2019: sismabonus e asseverazione tardiva

Si può usufruire del sismabonus anche in caso di asseverazione tardiva?

Il secondo quesito riguarda, invece, la possibilità di usufruire del sismabonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati eseguiti mediante permesso di costruire, anziché con SCIA, e senza allegare l’asseverazione prevista dalla misura agevolativa.

L’asseverazione sulla classe di rischio del fabbricato prima dell’intervento e quella ottenibile a lavori fatti sarà presentata successivamente, a detta dell’istante, sarebbe stata presentata successivamente.

Nella risposta 64/2019 le Entrate chiariscono che:

  • l’agevolazione spetta per le opere di consolidamento e non per la costruzione di nuovi edifici;
  • per l’accesso al beneficio, in base all’art. 3 del decreto 58/2017 si ha che:
  • il progettista dell’opera deve asseverare la classe di rischio precedente l’intervento
  • il progetto di riduzione del rischio sismico contenente la suddetta attestazione deve essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attivitàda presentare allo sportello unico competente
  • il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ultimati lavori e collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista
  • i suddetti documenti sono depositati presso lo sportello unico e consegnati in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti dall’art. 16, comma 1-quater, del dl 63/2013

Nel caso in esame, pertanto:

 non è possibile fruire del sismabonus, in quanto non vengono allegati contestualmente al titolo autorizzativo del progetto gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico contenente la prescritta asseverazione.

Nel primo caso, quindi, il Fisco fa prevalere le finalità degli interventi effettuati; nell’altro, invece, non può prescindere dal rispetto dei requisiti dettati dalla norma.

In allegato le Risposte Agenzia delle Entrate

RispostaAE-61-2019

RispostaAE-64-2019-sismabonus

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